DECRETO 22 febbraio 2001. Programma d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e
delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986,
riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti
portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in
Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della
Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni
alla legge n. 104/92 che autorizza la spesa di L. 30.000 milioni per l'anno
1998, L. 60.000 milioni per l'anno 1999 e L. 59.000 per ciascuno degli anni
successivi, da ripartire tra le Regioni per l'attuazione dei programmi e piani
personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "H" di
particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2°
comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104/92 ad integrazione delle
prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 4 marzo 2000, con
il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 2000 dello stanziamento
profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;
Visto il decreto n. 372 del 21 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle
finanze, con il quale sono state iscritte al cap. 19051 le disponibilità
trasferite dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2000 pari a L.
5.221.006.000;
Visto il decreto 11 maggio 2000, con il quale sono state emanate le direttive
per l'impiego delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà
sociale per il 1999;
Ritenuto di dovere programmare l'utilizzazione delle disponibilità assegnate
dal Ministro della solidarietà sociale per il 2000;
Considerata l'esigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti
programmi d'intervento;
Decreta:
Articolo unico
I programmi d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi, ai sensi
dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono pervenire
all'Assessorato degli enti locali, G.L. XIV, secondo le direttive e le modalità
già fissate con decreto 11 maggio 2000, nel termine massimo di giorni 15 dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in busta
chiusa ed in triplice copia tramite inoltro postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite consegna diretta. La data deve risultare dal
timbro postale di spedizione o dal timbro di accettazione nel caso di consegna
diretta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2001.