ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 22 febbraio 2001.
Programma d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92 che autorizza la spesa di L. 30.000 milioni per l'anno 1998, L. 60.000 milioni per l'anno 1999 e L. 59.000 per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le Regioni per l'attuazione dei programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "H" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 4 marzo 2000, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 2000 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;
Visto il decreto n. 372 del 21 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale sono state iscritte al cap. 19051 le disponibilità trasferite dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2000 pari a L. 5.221.006.000;
Visto il decreto 11 maggio 2000, con il quale sono state emanate le direttive per l'impiego delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 1999;
Ritenuto di dovere programmare l'utilizzazione delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 2000;
Considerata l'esigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti programmi d'intervento;

Decreta:


Articolo unico

I programmi d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono pervenire all'Assessorato degli enti locali, G.L. XIV, secondo le direttive e le modalità già fissate con decreto 11 maggio 2000, nel termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in busta chiusa ed in triplice copia tramite inoltro postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta. La data deve risultare dal timbro postale di spedizione o dal timbro di accettazione nel caso di consegna diretta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2001.
  TURANO