DECRETO 21 dicembre 2000. Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, comma 4. Criteri e parametri
per l'anno 2000.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto loStatuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda
all'Assessorato regionale degli enti locali le competenze in materia di
erogazione agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative
attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo
sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che
assegna agli enti locali una aliquota del fondo destinato ad interventi a
sostegno delle autonomie locali, pari al 7,50% sulla base dei criteri e dei
parametri che sono individuati con decreto del l'Assessore regionale per gli
enti locali, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali prevista dall'art.
43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che così
recita: "In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del
7,50 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale
per gli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che
dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per
il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30
gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata
dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni
precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6.";
Visto il verbale del 20 ottobre 2000 del Coordinamento Regione-Autonomie locali,
cui sono temporaneamente attribuite, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale
n. 6/97, le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, che in ordine
alla sopracitata attribuzione dell'aliquota del 7,50% ha preposto che le somme
disponibili, decurtate da quelle relative agli obblighi previsti, rimangono a
disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvederà,
sulla base delle richieste dei vari comuni, a distribuirle in maniera corretta
ed equa per colmare le lacune degli enti locali fin qui non soddisfatte;
Considerato in ordine al fondo destinato ai comuni, iscritto nel bilancio della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18712, che la disponibilità
complessiva ammonta a L. 104.533.275.000 (L. 1.393.777.000 x 7,50%) e che su
tale disponibilità risulta già assunto l'impegno di L. 2.548.218.600 giusto
decreto n. 1292 del 16 agosto 2000, registrato presso la Ragioneria centrale al
n. 166 dell'1 settembre 2000, e che ancora, relati vamente alla riserva di cui
al sopracitato 8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano
pervenute istanze come da elenco allegato per complessive L. 48.500.000.000;
Considerato che in ordine al fondo destinato alle Province regionali iscritto
nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18713,
la disponibilità complessiva ammonta a L. 27.841.725.000 (L. 371.223.000.000 x
7,50%) e che, relativamente alla riserva di cui al sopracitato 8° comma
dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano pervenute istanze come
da elenco allegato, per complessive L. 36.060.993.902;
Rilevato che sull'aliquota del 7,50% del fondo destinato ai comuni iscritto al
cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000
risulta la disponibilità di L. 53.485.056.400 mentre sul fondo destinato alle
Province regionali, iscritto al cap. 18713 del bilancio della Regione siciliana
per l'anno finanziario 2000, non risulta alcuna disponibilità; dato che le
richieste pervenute, tendenti al soddisfacimento della riserva di cui al più
volte citato comma 8, risultano superiori alla disponibilità;
Ritenuto, per quanto sopra, di dovere procedere ad assumere gli impegni delle
somme occorrenti, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n.
8/2000;
Ritenuto ancora relativamente alla rilevata disponibilità di L. 53.485.056.400
sul cap. 18712 di dovere determinare i criteri ed i parametri previsti dal comma
4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, in conformità agli indirizzi
assunti dal Coordinamento Regione-Autonomie locali nella seduta del 25 ottobre
2000 e che al fine del rispetto del principio di correttezza e di equità è
opportuno destinare la somma di lire 30.000 milioni da ripartire in favore di
tutti i comuni della Sicilia se condo i criteri previsti dal comma 3 della
citata legge, al fine di ridurre il disagio derivante dalle minori assegnazioni
per l'anno 2000, mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 potrà essere
destinata all'accoglimento delle istanze dei comuni che rappresentino
particolari necessità i cui oneri non possono essere coperti con i mezzi di
bilancio;
Ritenuto, infine, di doversi riservare di procedere alla redistribuzione di
eventuali somme che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di
accertamento di somme non dovute, a ciascuna delle singole amministrazioni;
Decreta:
Art. 1
Per le finalità di cui all'8° comma dell'art. 13 della legge regionale n.
8/200 è impegnata la somma di L. 48.500.000.000 sul cap. 18712 del bilancio
della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio
finanziario anno 2000, in favore dei Comuni indicati nell'allegato elenco che fa
parte integrante del presente decreto, sotto la lettera A.
Art. 2
Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000
è impegnata la somma di L. 27.841.725.000 sul cap. 18713 del bilancio della
Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio
finanziario anno 2000, in favore delle Province regionali indicate nell'allegato
elenco che fa parte integrante del presente decreto, sotto la lettera B, in
misura proporzionale alle istanze pervenute.
Art. 3
Riservarsi di procedere alla redistribuzione delle eventuali somme che dovessero
rendersi disponibili anche a seguito di accertamento di somme non dovute agli
enti locali destinatari rispettivamente dei fondi previsti ai capp. 18712 e
18713 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti
locali, esercizio finanziario 2000.
Art. 4
Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000,
è impegnata sul cap. 18712 della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli
enti locali per l'esercizio 2000, la residua disponibilità, a valere
sull'aliquota del 7,50% pari a L. 53.485.056.400 per essere destinata, in
conformità agli indirizzi assunti dal Coor dinamento Regione-Autonomie locali,
nella seduta del 25 ottobre 2000, in favore di tutti i comuni della Sicilia,
secondo i criteri previsti dal comma 3 della medesima legge per l'ammontare di
lire 30.000 milioni mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 in favore dei
comuni per colmare le lacune degli enti locali ancora non soddisfatte con
l'aliquota del 2,50% dalla stessa normativa prevista, secondo i seguenti criteri
e parametri:
A) criteri
1) interventi socio-assistenziali non sostenibili con ordinari mezzi di
bilancio;
2) interventi per pubblici servizi di particolare rilevanza non
fronteggiabili con ordinari mezzi di bilancio;
3) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sostenibili
con ordinari mezzi di bilancio;
4) interventi in materia di tutela ambientale;
B) parametri
1) determinare il contributo sino alla concorrenza dell'80% della misura
richiesta;
2) limitare comunque il contributo determinato ai sensi della precedente
lettera A) all'importo massimo di lire 1 miliardo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato
regionale degli enti locali ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
TURANO
Registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali in data
27 dicembre 2000.
Allegato A