ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 21 dicembre 2000.
Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, comma 4. Criteri e parametri per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto loStatuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda all'Assessorato regionale degli enti locali le competenze in materia di erogazione agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che assegna agli enti locali una aliquota del fondo destinato ad interventi a sostegno delle autonomie locali, pari al 7,50% sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto del l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che così recita: "In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,50 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale per gli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.";
Visto il verbale del 20 ottobre 2000 del Coordinamento Regione-Autonomie locali, cui sono temporaneamente attribuite, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 6/97, le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, che in ordine alla sopracitata attribuzione dell'aliquota del 7,50% ha preposto che le somme disponibili, decurtate da quelle relative agli obblighi previsti, rimangono a disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvederà, sulla base delle richieste dei vari comuni, a distribuirle in maniera corretta ed equa per colmare le lacune degli enti locali fin qui non soddisfatte;
Considerato in ordine al fondo destinato ai comuni, iscritto nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18712, che la disponibilità complessiva ammonta a L. 104.533.275.000 (L. 1.393.777.000 x 7,50%) e che su tale disponibilità risulta già assunto l'impegno di L. 2.548.218.600 giusto decreto n. 1292 del 16 agosto 2000, registrato presso la Ragioneria centrale al n. 166 dell'1 settembre 2000, e che ancora, relati vamente alla riserva di cui al sopracitato 8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano pervenute istanze come da elenco allegato per complessive L. 48.500.000.000;
Considerato che in ordine al fondo destinato alle Province regionali iscritto nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18713, la disponibilità complessiva ammonta a L. 27.841.725.000 (L. 371.223.000.000 x 7,50%) e che, relativamente alla riserva di cui al sopracitato 8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano pervenute istanze come da elenco allegato, per complessive L. 36.060.993.902;
Rilevato che sull'aliquota del 7,50% del fondo destinato ai comuni iscritto al cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 risulta la disponibilità di L. 53.485.056.400 mentre sul fondo destinato alle Province regionali, iscritto al cap. 18713 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000, non risulta alcuna disponibilità; dato che le richieste pervenute, tendenti al soddisfacimento della riserva di cui al più volte citato comma 8, risultano superiori alla disponibilità;
Ritenuto, per quanto sopra, di dovere procedere ad assumere gli impegni delle somme occorrenti, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000;
Ritenuto ancora relativamente alla rilevata disponibilità di L. 53.485.056.400 sul cap. 18712 di dovere determinare i criteri ed i parametri previsti dal comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, in conformità agli indirizzi assunti dal Coordinamento Regione-Autonomie locali nella seduta del 25 ottobre 2000 e che al fine del rispetto del principio di correttezza e di equità è opportuno destinare la somma di lire 30.000 milioni da ripartire in favore di tutti i comuni della Sicilia se condo i criteri previsti dal comma 3 della citata legge, al fine di ridurre il disagio derivante dalle minori assegnazioni per l'anno 2000, mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 potrà essere destinata all'accoglimento delle istanze dei comuni che rappresentino particolari necessità i cui oneri non possono essere coperti con i mezzi di bilancio;
Ritenuto, infine, di doversi riservare di procedere alla redistribuzione di eventuali somme che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di accertamento di somme non dovute, a ciascuna delle singole amministrazioni;

Decreta:

Art. 1
Per le finalità di cui all'8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/200 è impegnata la somma di L. 48.500.000.000 sul cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio finanziario anno 2000, in favore dei Comuni indicati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, sotto la lettera A.

Art. 2
Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 è impegnata la somma di L. 27.841.725.000 sul cap. 18713 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio finanziario anno 2000, in favore delle Province regionali indicate nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, sotto la lettera B, in misura proporzionale alle istanze pervenute.

Art. 3
Riservarsi di procedere alla redistribuzione delle eventuali somme che dovessero rendersi disponibili anche a seguito di accertamento di somme non dovute agli enti locali destinatari rispettivamente dei fondi previsti ai capp. 18712 e 18713 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali, esercizio finanziario 2000.

Art. 4
Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, è impegnata sul cap. 18712 della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio 2000, la residua disponibilità, a valere sull'aliquota del 7,50% pari a L. 53.485.056.400 per essere destinata, in conformità agli indirizzi assunti dal Coor dinamento Regione-Autonomie locali, nella seduta del 25 ottobre 2000, in favore di tutti i comuni della Sicilia, secondo i criteri previsti dal comma 3 della medesima legge per l'ammontare di lire 30.000 milioni mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 in favore dei comuni per colmare le lacune degli enti locali ancora non soddisfatte con l'aliquota del 2,50% dalla stessa normativa prevista, secondo i seguenti criteri e parametri:
A)  criteri
1)  interventi socio-assistenziali non sostenibili con ordinari mezzi di bilancio;
2)  interventi per pubblici servizi di particolare rilevanza non fronteggiabili con ordinari mezzi di bilancio;
3)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sostenibili con ordinari mezzi di bilancio;
4)  interventi in materia di tutela ambientale;
B)  parametri
1) determinare il contributo sino alla concorrenza dell'80% della misura richiesta;
2)  limitare comunque il contributo determinato ai sensi della precedente lettera A) all'importo massimo di lire 1 miliardo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  TURANO 



Registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali in data 27 dicembre 2000.
Allegato A
Legge regionale n. 8/2000, art. 13, comma 8

Agrigento      L. 5.312.151.589 
Caltanissetta      " 1.830.297.900 
Catania      " 4.949.979.336 
Enna      " 870.229.948 
Messina      " 8.736.741.531 
Palermo      " 5.182.199.559 
Ragusa      " 5.012.578.410 
Siracusa      " 12.554.762.200 
Trapani      " 3.986.447.458 
  Totale     L. 48.435.987.931 

Allegato B

Provincia regionale di Palermo      L. 36.030.609.902 
Provincia regionale di Caltanissetta      " 30.384.000 
  Totale     L. 36.060.993.902