DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Supplemento Ordinario n.239.c)

   Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari 
in materia edilizia. (Testo A).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
  Visto  il  punto  2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50;
  Visto  l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 105 e n. 112-quinquies;
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52;
  Visti  gli  articoli  14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  1982,  n.  9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Visto  l'articolo 4  del  decreto-legge  5 ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   5 novembre   1971,   n.   1086,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
  Visto   l'articolo 24  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
  Acquisito  il  parere della competente commissione della Camera dei
deputati  e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per i lavori pubblici e per i beni e le attivita'
culturali;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

 

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

                             Art. 1 (L)
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  testo  unico  contiene  i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di tutela dei beni
culturali  e  ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
  3.  Sono  fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24  e  25  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, ed alle
relative   norme   di   attuazione,   in  materia  di  realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
                             Art. 2 (L)
            Competenze delle regioni e degli enti locali

  1.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   edilizia  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  desumibili  dalle  disposizioni  contenute nel
testo unico.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
  3.  Le  disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative  dei  principi  di  riordino  in  esso  contenuti,  operano
direttamente  nei  riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
  4.  I  comuni,  nell'ambito  della  propria  autonomia statutaria e
normativa  di  cui  all'articolo 3  del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
  5.  In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate  nel  senso  della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.
                             Art. 3 (L)

Definizioni  degli  interventi  edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457,
                              art. 31)
  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le  opere e le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    c) "interventi  di  restauro  e di risanamento conservativo", gli
interventi  edilizi  rivolti  a  conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che,  nel  rispetto  degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essi
compatibili.   Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino  e  il  rinnovo  degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento  degli  elementi  accessori  e degli impianti richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio;
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi
rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante un insieme
sistematico  di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto  o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi costitutivi
dell'edificio,  l'eliminazione,  la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi    ed    impianti.    Nell'ambito    degli   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  sono  ricompresi anche quelli consistenti
nella  demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico,  quanto  a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    e) "interventi  di  nuova  costruzione", quelli di trasformazione
edilizia  e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
      e.1)   la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori  terra  o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma  esistente,  fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
      e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
      e.3)  la  realizzazione  di infrastrutture e di impianti, anche
per   pubblici   servizi,  che  comporti  la  trasformazione  in  via
permanente di suolo inedificato;
      e.4)   l'installazione   di   torri  e  tralicci  per  impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione;
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e  di  strutture  di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili,  imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di  lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
      e.6)  gli  interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla zonizzazione e al pregio
ambientale  e  paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di  nuova  costruzione,  ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
      e.7)  la  realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione  di  impianti  per  attivita' produttive all'aperto ove
comportino  l'esecuzione  di  lavori  cui  consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
    f) gli   "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche  con  la  modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
  2.  Le  definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma  la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo 34  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
                             Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

  1. Il  regolamento  che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2,
comma  4,  deve  contenere la disciplina delle modalita' costruttive,
con    particolare    riguardo    al    rispetto    delle   normative
tecnico-estetiche,  igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  2. Nel  caso  in  cui  il  comune  intenda istituire la commissione
edilizia,   il   regolamento  indica  gli  interventi  sottoposti  al
preventivo parere di tale organo consultivo.
                             Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge  4 dicembre  1993,  n.  493;  art. 220, regio decreto 27 luglio
                           1934, n. 1265)

  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,   provvedono,   anche   mediante  esercizio  in  forma
associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo
18 agosto   2000,  n.  267,  ovvero  accorpamento,  disarticolazione,
soppressione  di  uffici  o  organi  gia'  esistenti, a costituire un
ufficio  denominato  sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti  fra  il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni   tenute  a  pronunciarsi  in  ordine  all'intervento
edilizio  oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attivita'.
  2. Tale ufficio provvede in particolare:
    a)  alla  ricezione  delle  denunce  di  inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di  assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante  predisposizione  di  un  archivio  informatico contenente i
necessari  elementi  normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso  gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
    d)  all'adozione,  nelle  medesime  materie, dei provvedimenti in
tema  di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia  interesse  ai  sensi  dell'articolo 22  e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
    e)  al  rilascio  dei  permessi  di costruire, dei certificati di
agibilita',  nonche'  delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico,  paesaggisticoambientale,  edilizio e di qualsiasi altro
tipo  comunque  rilevanti  ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
    f)  alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione comunale, il
privato  e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento   edilizio   oggetto   dell'istanza  o  denuncia,  con
particolare  riferimento  agli  adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di  agibilita',  l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
    a)  il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
1;
    b) il  parere  dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione,  anche  mediante  conferenza  di  servizi ai sensi
degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990,  n.  241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai  fini  della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
    a)  le  autorizzazioni  e  certificazioni  del competente ufficio
tecnico  della  regione,  per  le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
    b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per le costruzioni
nelle  zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a   stabilimenti   militari,   di  cui  all'articolo 16  della  legge
24 dicembre 1976, n. 898;
    c)  l'autorizzazione  del direttore della circoscrizione doganale
in  caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di  salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
    d)  l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su  terreni  confinanti  con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
    e)  gli  atti  di  assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi  edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23,  24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando  che,  in  caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    f)  il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui  vi  sia  stato  l'adeguamento  al  piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5  della  stessa  legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna  veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
    g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
    h)  gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
    i)    il    nulla-osta   dell'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.

 

Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

                             Art. 6 (L)
Attivita'  edilizia  libera  (legge  28 gennaio  1977, n. 10, art. 9,
lettera  c);  legge  9 gennaio  1989,  n.  13,  art.  7, commi 1 e 2;
decreto-legge  23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4, convertito in
                     legge 25 marzo 1982, n. 94)

  1.  Salvo  piu'  restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale  e  dagli  strumenti  urbanistici,  e comunque nel rispetto
delle  altre  normative  di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita'   edilizia   e,  in  particolare,  delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
    a) interventi di manutenzione ordinaria;
    b)   interventi   [...]   volti   all'eliminazione   di  barriere
architettoniche  che  non  comportino  la realizzazione di rampe o di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio;
    c)  opere  temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano  carattere  geognostico  o  siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.
                             Art. 7 (L)
Attivita'  edilizia  delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto
1942,  n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  art.  34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  art.  81;  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
                               n. 493)

  1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
    a)  opere  e  interventi  pubblici  che  richiedano  per  la loro
realizzazione  l'azione  integrata  e coordinata di una pluralita' di
amministrazioni   pubbliche   allorche'   l'accordo   delle  predette
amministrazioni,  raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato   ai   sensi   dell'articolo 34,   comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b)  opere  pubbliche,  da  eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque  insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse   statale,  da  realizzarsi  dagli  enti  istituzionalmente
competenti,  ovvero  da  concessionari  di  servizi  pubblici, previo
accertamento  di  conformita'  con  le  prescrizioni  urbanistiche ed
edilizie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
    c)  opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero   dalla  giunta  comunale,  assistite  dalla  validazione  del
progetto,  ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
                             Art. 8 (L)
Attivita'  edilizia  dei  privati  su aree demaniali (legge 17 agosto
                  1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

  1.  La  realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su
aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.
                             Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n.
10  del  1977,  art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
                            ultimo comma)

  1.  Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel  rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  nei  comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
    a)  gli  interventi  previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma  dell'articolo 3  che  riguardino  singole unita' immobiliari o
parti di esse;
    b)  fuori  dal  perimetro  dei  centri abitati, gli interventi di
nuova  edificazione  nel  limite  della densita' massima fondiaria di
0,03   metri   cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di  interventi  a
destinazione  produttiva,  la  superficie  coperta  non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
  2.  Nelle  aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici  attuativi  previsti dagli strumenti urbanistici generali
come  presupposto  per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al  comma  1,  lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera d)  del  primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che  riguardino  singole  unita'  immobiliari  o  parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o  piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti,  purche'  il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto  a  favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare,   limitatamente   alla   percentuale   mantenuta   ad  uso
residenziale,  prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il  comune  ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.

 

Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche

                             Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977,
      art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

  1.   Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
    a) gli interventi di nuova costruzione;
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    c)  gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia che comportino
aumento  di  unita'  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei  prospetti  o  delle  superfici,  ovvero  che, limitatamente agli
immobili  compresi  nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso.
  2.  Le  regioni  stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti,  sono  subordinati  a  permesso  di  costruire o a denuncia di
inizio attivita'.
  3.  Le  regioni  possono  altresi'  individuare con legge ulteriori
interventi  che,  in  relazione  all'incidenza  sul  territorio e sul
carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al  preventivo  rilascio  del
permesso  di  costruire.  La  violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
                             Art. 11 (L)
Caratteristiche  del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.
10,  art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma   2,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  37,  della  legge
                      23 dicembre 1996, n. 662)

  1.   Il   permesso  di  costruire  e'  rilasciato  al  proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
  2.  Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della
proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per  effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il  rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.
                             Art. 12 (L)
Presupposti  per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma
1,  legge  n. 10 del 1977; art. 31, com-ma 4, legge n. 1150 del 1942;
           articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato in conformita' alle
previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  2.  Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune  dell'attuazione  delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno  degli  interessati  di  procedere  all'attuazione  delle
medesime   contemporaneamente   alla   realizzazione  dell'intervento
oggetto del permesso.
  3.  In  caso  di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso  di  costruire  con  le  previsioni di strumenti urbanistici
adottati,  e'  sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La
misura  di  salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di   adozione   dello   strumento  urbanistico,  ovvero  cinque  anni
nell'ipotesi  in  cui  lo  strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione  competente  all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
  4.  A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della  giunta  regionale,  con  provvedimento  motivato da notificare
all'interessato,  puo'  ordinare  la  sospensione  di  interventi  di
trasformazione  urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da  compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
                             Art. 13 (L)
Competenza  al  rilascio  del permesso di costruire (legge 28 gennaio
1977,  n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  articoli 107  e  109;  legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  art.
                             41-quater)

  1.   Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato  dal  dirigente  o
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  nel  rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
  2.  La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21,  comma  2,  per  il  caso  di  mancato  rilascio del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.
                             Art. 14 (L)
Permesso  di  costruire  in  deroga agli strumenti urbanistici (legge
17 agosto  1942,  n.  1150,  art.  41-quater, introdotto dall'art. 16
della  legge  6 agosto  1967,  n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000,  art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
                               art. 3)

  1.  Il  permesso  di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali   e'  rilasciato  esclusivamente  per  edifici  ed  impianti
pubblici  o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale,  nel  rispetto  comunque  delle  disposizioni contenute nel
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Dell'avvio  del  procedimento  viene  data  comunicazione  agli
interessati  ai  sensi  dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
  3.  La  deroga,  nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza,  puo'  riguardare  esclusivamente  i  limiti  di  densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali ed esecutivi,
fermo  restando  in  ogni  caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8  e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
                             Art. 15 (R)
Efficacia  temporale  e  decadenza  del  permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
                     n. 1150, art. 31, comma 11)

  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
  2.  Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un  anno  dal  rilascio  del  titolo; quello di ultimazione, entro il
quale  l'opera  deve  essere  completata non puo' superare i tre anni
dall'inizio  dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con  provvedimento  motivato,  per  fatti  sopravvenuti estranei alla
volonta'  del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade   di   diritto   per   la  parte  non  eseguita,  tranne  che,
anteriormente  alla  scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
puo'  essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle sue
particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive,  ovvero  quando si
tratti  di  opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
  3.  La  realizzazione  della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere  ancora  da  eseguire,  salvo  che  le stesse non rientrino tra
quelle  realizzabili  mediante  denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22.  Si  procede altresi', ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
  4.  Il  permesso  decade  con  l'entrata  in vigore di contrastanti
previsioni  urbanistiche,  salvo  che  i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

 

Sezione II
Contributo di costruzione

                             Art. 16 (L)
Contributo   per   il  rilascio  del  permesso  di  costruire  (legge
28 gennaio  1977,  n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, com-mi 1, 4 e 5;
11;  legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537,  art.  7;  legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere  b)  e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge
11 marzo  1988,  n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  art.  58,  comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
                              comma 2)

  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso  di  costruire  comporta  la corresponsione di un contributo
commisurato  all'incidenza  degli  oneri di urbanizzazione nonche' al
costo  di  costruzione,  secondo  le  modalita' indicate nel presente
articolo.
  2.  La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e,  su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo
totale  o  parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo'
obbligarsi  a  realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con
le  modalita'  e  le  garanzie  stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione  delle  opere realizzate al patrimonio indisponibile del
comune.
  3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di costruzione,
determinata  all'atto  del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera,
con  le  modalita'  e  le  garanzie  stabilite  dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
  4.  L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
e'  stabilita  con  deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
    d) ai   limiti   e   rapporti   minimi  inderogabili  fissati  in
applicazione  dall'articolo 41-quinquies,  penultimo  e ultimo comma,
della  legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
  5.  Nel  caso  di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte  della  regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i
comuni   provvedono,   in  via  provvisoria,  con  deliberazione  del
consiglio comunale.
  6.  Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria, in conformita' alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
  7.  Gli  oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi:  strade  residenziali,  spazi  di  sosta o di parcheggio,
fognature,  rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
  8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi:  asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti  sportivi  di  quartiere,  aree  verdi  di quartiere, centri
sociali  e  attrezzature  culturali  e  sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie  sono  ricomprese  le  opere, le costruzioni e gli impianti
destinati  allo  smaltimento,  al  riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
  9.  Il  costo  di  costruzione  per  i nuovi edifici e' determinato
periodicamente   dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi  massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma  della  lettera  g) del primo comma dell'articolo 4 della legge
5 agosto  1978,  n.  457.  Con  lo  stesso  provvedimento  le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata,  per  le  quali  sono  determinate maggiorazioni del detto
costo  di  costruzione  in  misura non superiore al 50 per cento. Nei
periodi  intercorrenti  tra  le  determinazioni  regionali, ovvero in
eventuale  assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e'
adeguato  annualmente,  ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso  di
costruire  comprende  una  quota  di detto costo, variabile dal 5 per
cento  al  20  per  cento,  che  viene  determinata  dalle regioni in
funzione  delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
  10.  Nel  caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il costo di
costruzione  e'  determinato  in  relazione al costo degli interventi
stessi,  cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare  il  recupero  del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi  di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che
i  costi  di  costruzione  ad  essi  relativi  non  superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
                             Art. 17 (L)
Riduzione  o  esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio
1977,  n.  10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26,
          comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

  1.  Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici  esistenti,  il contributo afferente al permesso di costruire
e'  ridotto  alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare  del  permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati     ai     sensi    della    convenzione-tipo    prevista
dall'articolo 18.
  2.  Il  contributo  per  la realizzazione della prima abitazione e'
pari  a  quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica,  purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
    a)  per  gli  interventi  da  realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze  dell'imprenditore  agricolo  a  titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
    b) per  gli  interventi  di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
    c) per  gli  impianti,  le  attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
    d) per  gli  interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio  e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato  il  contributo  di  costruzione  e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.
                             Art. 18 (L)
Convenzione-tipo  (legge  28 gennaio  1977,  n.  10,  art.  8;  legge
             17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

  1.  Ai  fini  del  rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi  di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione  approva  una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri  nonche'  i  parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi  di  comuni,  ai  quali  debbono  uniformarsi  le  convenzioni
comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
    a) l'indicazione  delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
    b) la  determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base  del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo,
della  costruzione  e  delle  opere  di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
    c) la  determinazione  dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
    d) la  durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e
non inferiore a 20 anni.
  2.  La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del  costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il  20  per  cento  del  costo  di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree,
ai  fini  della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito  in  occasione  di  trasferimenti di proprieta' avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
  4.  I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni  ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici  ufficiali  ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
  5.  Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
                             Art. 19 (L)
Contributo  di  costruzione  per  opere o impianti non destinati alla
          residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

  1.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati   ad  attivita'  industriali  o  artigianali  dirette  alla
trasformazione  di  beni  ed  alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione  di  un  contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione,   di   quelle   necessarie   al  trattamento  e  allo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  e  di quelle
necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove ne siano alterate le
caratteristiche.   La  incidenza  di  tali  opere  e'  stabilita  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  in  base  a parametri che la
regione  definisce  con  i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16,   nonche'   in   relazione  ai  tipi  di  attivita'
produttiva.
  2.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati  ad  attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento  di  servizi  comporta la corresponsione di un contributo
pari  all'incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione, determinata ai
sensi  dell'articolo 16,  nonche'  una  quota non superiore al 10 per
cento   del  costo  documentato  di  costruzione  da  stabilirsi,  in
relazione  ai  diversi  tipi  di  attivita',  con  deliberazione  del
consiglio comunale.
  3.  Qualora  la  destinazione  d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti,   nonche'   di   quelle   nelle  zone  agricole  previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione  dei  lavori,  il contributo di costruzione e' dovuto
nella   misura   massima   corrispondente  alla  nuova  destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

 

Sezione III
Procedimento

                             Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge
5 ottobre  1993,  n.  398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

  1.   La   domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire,
sottoscritta    da    uno   dei   soggetti   legittimati   ai   sensi
dell'articolo 11,  va  presentata  allo  sportello unico corredata da
un'attestazione   concernente  il  titolo  di  legittimazione,  dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano  i  presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II,   nonche'  da  un'autocertificazione  circa  la  conformita'  del
progetto  alle  norme  igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi  interventi  di  edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine     a    tale    conformita'    non    comporti    valutazioni
tecnico-discrezionali.
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo  del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4  e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame  delle  domande  si  svolge  secondo  l'ordine cronologico di
presentazione.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda, il
responsabile   del   procedimento   cura  l'istruttoria,  acquisisce,
avvalendosi  dello  sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che
gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e,  valutata  la  conformita'  del  progetto  alla normativa vigente,
formula  una  proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione,  con  la  qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
  4.  Il  responsabile  del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del  rilascio  del  permesso  di  costruire  sia necessario apportare
modifiche  di  modesta  entitarispetto  al progetto originario, puo',
nello  stesso  termine  di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone  le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di  modifica  entro  il  termine  fissato  e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La  richiesta  di  cui  al  presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di  documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e  che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa  non  possa  acquisire  autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia  a  decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
  6.    Nell'ipotesi    in   cui,   ai   fini   della   realizzazione
dell'intervento,  sia  necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati,  di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di cui
all'articolo 5,  comma  3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater   della   legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali,   si   applica   l'articolo 25   del  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
  7.  Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello unico provvede a
notificare   all'interessato,   e'   adottato  dal  dirigente  o  dal
responsabile  dell'ufficio,  entro  quindici giorni dalla proposta di
cui  al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui
al  comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'albo  pretorio.  Gli
estremi  del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso  il  cantiere,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
  8.  I  termini  di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con  piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento.
  9.  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
  10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al  procedimento  per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli   strumenti   urbanistici,  a  seguito  dell'approvazione  della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
                             Art. 21 (R)
Intervento  sostitutivo  regionale  (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
                      4 dicembre 1993, n. 493)

  1.   In   caso  di  mancata  adozione,  entro  i  termini  previsti
dall'articolo 20,  del  provvedimento conclusivo del procedimento per
il  rilascio  del permesso di costruire, l'interessato puo', con atto
notificato   o   trasmesso   in  piego  raccomandato  con  avviso  di
ricevimento,  richiedereallo  sportello  unico  che il dirigente o il
responsabile  dell'ufficio  di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici  giorni  dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene
data  notizia  al  sindaco  a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
  2.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma 1,
l'interessato  puo'  inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente  organo  regionale,  il  quale,  nei  successivi  quindici
giorni,  nomina  un  commissario  ad acta che provvede nel termine di
sessanta  giorni.  Trascorso  inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla  domanda  di  intervento  sostitutivo  si  intende  formato  il
silenzio-rifiuto.

 

Capo III
Denuncia di inizio attivita'

                             Art. 22 (L)
Interventi  subordinati a denuncia di inizio attivita' (decreto-legge
5 ottobre  1993,  n.  398,  art.  4,  commi  7,  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art.  2,  com-ma 60,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo   risultante   dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n.  67,  art.  11,  convertito,  con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
                       articoli 34 ss, e 149)

  1. Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio attivita' gli
interventi  non  riconducibili  all'elenco  di  cui all'articolo 10 e
all'articolo 6.
  2. Sono  altresi'  sottoposte  a  denuncia  di  inizio attivita' le
varianti  a  permessi  di  costruire  che  non incidono sui parametri
urbanistici  e  sulle  volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non  violano  le  eventuali  prescrizioni  contenute  nel permesso di
costruire.   Ai  fini  dell'attivita'  di  vigilanza  urbanistica  ed
edilizia,  nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita'
tali  denunce  di inizio attivita' costituiscono parte integrante del
procedimento  relativo  al  permesso  di  costruzione dell'intervento
principale.
  3. La  realizzazione  degli  interventi  di  cui ai commi 1 e 2 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistica-ambientale,  e'  subordinata al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative previsioni
normative.   Nell'ambito   delle   norme   di  tutela  rientrano,  in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
  4. Le  regioni  individuano  con  legge  le tipologie di intervento
assoggettate   a  contributo  di  costruzione,  definendo  criteri  e
parametri per la relativa determinazione.
  5. E'  comunque  salva  la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio   di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1. In questo caso la violazione della
disciplina  urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
                             Art. 23 (R)
Disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita' (legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge
7 agosto  1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 8-bis,  9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma
60,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
                               n. 669)

  1.  Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la   denuncia   di  inizio  attivita',  almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata relazione a firma di un
progettista  abilitato  e  dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri  la  conformita'  delle  opere  da realizzare agli strumenti
urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche'   il   rispetto   delle   norme  di  sicurezza  e  di  quelle
igienico-sanitarie.
  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto,
l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di
assenso eventualmente necessari.
  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato
l'ordine  motivato  di  non  effettuare il previsto intervento, e, in
caso  di  falsa  attestazione  del  professionista abilitato, informa
l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
di  attivita',  con  le  modifiche  o  le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.

 

Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'

                             Art. 24 (L)
Certificato  di  agibilita'  (regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
articoli  220;  221,  comma  2, come modificato dall'art. 70, decreto
legislativo  30 dicembre  1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
                            52, comma 1)

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  attesta  la  sussistenza delle
condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita', risparmio energetico
degli  edifici  e  degli  impianti  negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
  2.  Il  certificato  di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o
dal  responsabile  del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c)  interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
  3.  Con  riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia  di  inizio  attivita',  o i loro successori o aventi causa,
sono  tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La
mancata  presentazione  della  domanda  comporta l'applicazione della
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  centocinquantamila  a
novecentomila.
  4.  Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve
essere   allegata   copia   della  dichiarazione  presentata  per  la
iscrizione  in  catasto,  redatta  in  conformita'  alle disposizioni
dell'articolo 6  del  regio  decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni.
                             Art. 25 (R)
Procedimento  di  rilascio del certificato di agibilita' (decreto del
Presidente  della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
                   1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1.  Entro  quindici  giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento,  il  soggetto  di  cui  all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto  a  presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
    a) richiesta  di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso  richiedente  il  certificato  di agibilita', che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
    b) dichiarazione   sottoscritta   dallo   stesso  richiedente  il
certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti;
    c) dichiarazione   dell'impresa   installatrice  che  attesta  la
conformita'  degli  impianti  installati negli edifici adibiti ad uso
civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di  collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di  conformita'  degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
  2.  Lo  sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla  ricezione  della  domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile  del  procedimento  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della domanda di cui al
comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
    b) certificato  del  competente ufficio tecnico della regione, di
cui  all'articolo 62,  attestante la conformita' delle opere eseguite
nelle  zone  sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
    c) la documentazione indicata al comma 1;
    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa  vigente  in  materia di accessibilita' e superamento delle
barriere    architettoniche    di    cui   all'articolo 77,   nonche'
all'articolo 82.
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione,  il termine per la formazione del silenzio assenso
e' di sessanta giorni.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda,   esclusivamente   per   la   richiesta   di  documentazione
integrativa,     che    non    sia    gia'    nella    disponibilita'
dell'amministrazione  o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
                             Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
                              art. 222)

  1.   Il  rilascio  del  certificato  di  agibilita'  non  impedisce
l'esercizio  del  potere  di  dichiarazione  di  inagibilita'  di  un
edificio  o  di  parte  di  esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E
SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'

                             Art. 27 (L)
Vigilanza   sull'attivita'  urbanistico-edilizia  (legge  28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  4;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Il  dirigente  o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita,  anche  secondo  le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti      dell'ente,      la      vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
  2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite  senza  titolo  su  aree  assoggettate,  da  leggi  statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di  inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  alla legge
18 aprile  1962,  n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede  alla  demolizione  e  al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora  si  tratti  di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto   30 dicembre   1923,   n.   3267,  o  appartenenti  ai  beni
disciplinati  dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede  alla  demolizione  ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente  intervenire,  ai  fini  della  demolizione,  anche  di
propria iniziativa.
  3. Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  dal  precedente  comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita'   di  cui  al  comma 1,  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
  4. Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in  cui  vengono  realizzate  le opere non sia esibito il permesso di
costruire,  ovvero  non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti  gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno   immediata   comunicazione   all'autorita'   giudiziaria,   al
competente  organo  regionale  e  al dirigente del competente ufficio
comunale,  il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
                             Art. 28 (L)
Vigilanza  su  opere  di  amministrazioni  statali (legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  5;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Per  le  opere  eseguite  da  amministrazioni  statali,  qualora
ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  27,  il dirigente o il
responsabile  del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo
81  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   informa   immediatamente  la  regione  e  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  al quale compete, d'intesa con il
presidente  della  giunta  regionale,  la  adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27.
                             Art. 29 (L)
Responsabilita'   del   titolare   del  permesso  di  costruire,  del
committente,  del  costruttore  e  del  direttore dei lavori, nonche'
anche  del  progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita'  (legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 6; decreto-legge
23 aprile  1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in
legge  21 giugno  1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993,   n.   493;   decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Il  titolare  del  permesso  di  costruire,  il committente e il
costruttore  sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute  nel  presente  capo,  della  conformita'  delle opere alla
normativa  urbanistica,  alle previsioni di piano nonche', unitamente
al  direttore  dei  lavori,  a  quelle  del permesso e alle modalita'
esecutive  stabilite  dal  medesimo.  Essi  sono, altresi', tenuti al
pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  e solidalmente alle spese per
l'esecuzione   in   danno,   in   caso  di  demolizione  delle  opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso.
  2. Il  direttore  dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora abbia
contestato  agli  altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso  di  costruire,  con  esclusione  delle  varianti  in  corso
d'opera,  fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale  contemporanea  e  motivata  comunicazione  della violazione
stessa.  Nei  casi  di  totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto  al  permesso  di  costruire,  il  direttore dei lavori deve
inoltre  rinunziare  all'incarico  contestualmente alla comunicazione
resa  al  dirigente.  In  caso  contrario  il  dirigente  segnala  al
consiglio  dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
  3. Per  le  opere  realizzate  dietro  presentazione di denuncia di
inizio  attivita',  il  progettista  assume  la  qualita'  di persona
esercente  un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli
359  e  481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da'    comunicazione   al   competente   ordine   professionale   per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 

Capo II
Sanzioni

                             Art. 30 (L)
Lottizzazione  abusiva  (legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 18;
decreto-legge  23 aprile  1985,  n.  146,  articoli 1, comma 3-bis, e
7-bis;  ;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
                                109)

  1. Si  ha  lottizzazione  abusiva  di  terreni a scopo edificatorio
quando   vengono   iniziate   opere   che  comportino  trasformazione
urbanistica  od  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione delle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati, o
comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza la
prescritta  autorizzazione;  nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta   attraverso  il  frazionamento  e  la  vendita,  o  atti
equivalenti,  del  terreno  in lotti che, per le loro caratteristiche
quali  la  dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione   secondo   gli   strumenti   urbanistici,   il  numero,
l'ubicazione  o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in  rapporto  ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
  2. Gli  atti  tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi  ad  oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni  sono nulli e non
possono   essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici  registri
immobiliari  ove  agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti  l'area  interessata.  Le disposizioni di cui al presente
comma  non  si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
  3. Il   certificato   di   destinazione   urbanistica  deve  essere
rilasciato  dal  dirigente  o  responsabile  del  competente  ufficio
comunale   entro   il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
presentazione  della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
strumenti urbanistici.
  4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto,   esso   puo'   essere   sostituito  da  una  dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione  della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni  secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza  di  questi  ovvero  la  prescrizione,  da  parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
  5. I   frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono  essere
approvati  dall'agenzia  del  territorio se non e' allegata copia del
tipo  dal  quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
  6. I  pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto  il  trasferimento,  anche  senza frazionamento catastale, di
appezzamenti  di  terreno  di  superficie inferiore a diecimila metri
quadrati  devono  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
registrazione,  copia  dell'atto  da  loro ricevuto o autenticato dal
dirigente  o  responsabile  del  competente ufficio del comune ove e'
sito l'immobile.
  7. Nel  caso  in  cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio  comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a   scopo   edificatorio  senza  la  prescritta  autorizzazione,  con
ordinanza  da  notificare  ai  proprietari  delle  aree ed agli altri
soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  29,  ne  dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere  in  corso  ed  il  divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse  con  atti  tra  vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
  8. Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non  intervenga  la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto  al  patrimonio  disponibile  del  comune  il cui dirigente o
responsabile  del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle  opere.  In  caso  di  inerzia  si  applicano  le  disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
  9. Gli  atti  aventi  per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato  emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo  la  trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua
eventuale   cancellazione   o   della  sopravvenuta  inefficacia  del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
  10. Le  disposizioni  di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed  ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il  17 marzo  1985,  e  non  si  applicano  comunque  alle  divisioni
ereditarie,  alle  donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed  ai  testamenti,  nonche'  agli  atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.
                             Art. 31 (L)
Interventi  eseguiti  in  assenza di permesso di costruire, in totale
difformita'  o  con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con   modificazioni,   in  legge  21 giugno  1985,  n.  298;  decreto
       legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.  Sono  interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
costruire  quelli  che  comportano  la  realizzazione di un organismo
edilizio   integralmente  diverso  per  caratteristiche  tipologiche,
planovolumetriche  o  di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel  progetto  e  tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
  2.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata  l'esecuzione  di  interventi  in  assenza  di permesso, in
totale  difformita'  dal  medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate  ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile  dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento  l'area  che  viene  acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
  3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel  termine di novanta giorni
dall'ingiunzione,   il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'  quella
necessaria,   secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla
realizzazione  di  opere  analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto  gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo'   comunque   essere  superiore  a  dieci  volte  la  complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
  4.  L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel  termine  di  cui  al  comma  3, previa notifica all'interessato,
costituisce   titolo   per   l'immissione   nel  possesso  e  per  la
trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere eseguita
gratuitamente.
  5.  L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso,  salvo  che  con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
  6.  Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in  base  a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione  gratuita,  nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso.  Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
  7.  Il  segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione  nell'albo  comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere  realizzati  abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  delle  relative ordinanze di
sospensione  e  trasmette  i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale  del  governo,  al  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti.
  8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  27,  ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi   trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti  eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita'
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
  9.  Per  le  opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con  la  sentenza  di  condanna  per il reato di cui all'articolo 44,
ordina  la  demolizione  delle  opere  stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
Art. 32 (L)
Determinazione  delle  variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985,
                           n. 47, art. 8)

  1.  Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato,  tenuto  conto  che l'essenzialita' ricorre esclusivamente
quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
    a) mutamento  della  destinazione  d'uso  che implichi variazione
degli  standards  previsti  dal  decreto  ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
    b) aumento  consistente  della  cubatura  o  della  superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
    c) modifiche  sostanziali  di  parametri  urbanistico-edilizi del
progetto   approvato   ovvero   della   localizzazione  dell'edificio
sull'area di pertinenza;
    d) mutamento   delle   caratteristiche  dell'intervento  edilizio
assentito;
    e) violazione   delle   norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
  2.  Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono  sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  effettuati su immobili
sottoposti    a    vincolo    storico,   artistico,   architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in  totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31  e  44.  Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
                             Art. 33 (L)
Interventi  di  ristrutturazione  edilizia  in assenza di permesso di
costruire  o  in  totale  difformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art.  9;  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
                                109)

  1. Gli  interventi  e  le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformita'  da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono
resi  conformi  alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro  il  congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile
del  competente  ufficio  comunale  con propria ordinanza, decorso il
quale  l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
  2. Qualora,   sulla  base  di  motivato  accertamento  dell'ufficio
tecnico  comunale,  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi non sia
possibile,  il  dirigente  o  il responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione   pecunaria   pari   al   doppio   dell'aumento   di  valore
dell'immobile,    conseguente   alla   realizzazione   delle   opere,
determinato,  con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base  ai  criteri  previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
riferimento  all'ultimo  costo  di produzione determinato con decreto
ministeriale,  aggiornato  alla  data di esecuzione dell'abuso, sulla
base  dell'indice  ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione,
per  i  comuni  non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro   relativo   all'ubicazione   e  con  l'equiparazione  alla
categoria  A/1  delle  categorie  non comprese nell'articolo 16 della
medesima  legge.  Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione  la  sanzione  e'  pari  al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
  3. Qualora  le  opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi    del   decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,
l'amministrazione  competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva  l'applicazione  di  altre  misure e sanzioni previste da norme
vigenti,  ordina  la  restituzione  in  pristino  a  cura e spese del
responsabile  dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalita' diretti a
ricostituire  l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
  4. Qualora  le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati,   compresi  nelle  zone  omogenee A,  di  cui  al  decreto
ministeriale  2 aprile  1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio  richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni  culturali  ed  ambientali  apposito  parere vincolante circa la
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di  cui  al  precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta  giorni  dalla  richiesta  il  dirigente  o  il  responsabile
provvede autonomamente.
  5. In   caso   di  inerzia,  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 31, comma 8.
  6. E'  comunque  dovuto  il  contributo  di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.
                             Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire
(legge   28 febbraio  1985,  n.  47,  art.  12;  decreto  legislativo
             18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso  di  costruire  sono  rimossi  o demoliti a cura e spese dei
responsabili  dell'abuso  entro  il  termine  congruo  fissato  dalla
relativa  ordinanza  del  dirigente  o del responsabile dell'ufficio.
Decorso  tale  termine  sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
  2. Quando  la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte  eseguita  in  conformita',  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio  applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo di
produzione,  stabilito  in  base  alla  legge 27 luglio 1978, n. 392,
della  parte  dell'opera  realizzata  in  difformita' dal permesso di
costruire,  se  ad  uso  residenziale,  e  pari  al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.
                             Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
enti  pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge
13 maggio  1991,  n.  152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991,   n.   203;   decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Qualora  sia  accertata  la  realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso  di  costruire,  ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non  rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed
il  ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
  2. La  demolizione  e'  eseguita  a  cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
  3. Resta  fermo  il  potere  di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici   territoriali,  nonche'  quello  di  altri  enti  pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
                             Art. 36 (L)
Accertamento di conformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

  1. In  caso  di  interventi  realizzati  in  assenza di permesso di
costruire,  o  in difformita' da esso, fino alla scadenza dei termini
di  cui  agli  articoli  31,  comma  3,  33,  comma 1, 34, comma 1, e
comunque  fino  all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,  il
responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale  proprietario  dell'immobile,
possono  ottenere  il  permesso  in sanatoria se l'intervento risulti
conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente sia al
momento  della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al  momento della
presentazione della domanda.
  2. Il   rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento,  a  titolo  di oblazione, del contributo di costruzione in
misura  doppia,  ovvero,  in  caso  di gratuita' a norma di legge, in
misura  pari  a  quella  prevista  dall'articolo  16. Nell'ipotesi di
intervento   realizzato   in  parziale  difformita',  l'oblazione  e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
  3. Sulla  richiesta  di  permesso  in  sanatoria  il dirigente o il
responsabile   del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia  con
adeguata  motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi  i  quali la
richiesta si intende rifiutata.
                             Art. 37 (L)
Interventi  eseguiti  in  assenza  o in difformita' dalla denuncia di
inizio  attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13 del
 decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

  1. La  realizzazione  di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
in  assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'
comporta  la  sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio dell'aumento del
valore  venale  dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione degli
interventi  stessi  e  comunque  in  misura  non  inferiore a lire un
milione.
  2. Quando  le  opere  realizzate  in  assenza di denuncia di inizio
attivita'  consistono  in  interventi  di  restauro  e di risanamento
conservativo,  di  cui  alla  lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su
immobili  comunque  vincolati  in  base  a leggi statali e regionali,
nonche'   dalle   altre   norme   urbanistiche  vigenti,  l'autorita'
competente    a   vigilare   sull'osservanza   del   vincolo,   salva
l'applicazione  di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
puo'  ordinare  la  restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese del
responsabile  ed  irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire venti milioni.
  3. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma  2 sono eseguiti su
immobili,  anche  non  vincolati,  compresi nelle zone indicate nella
lettera  A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente  o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di  cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente.  In  tali  casi  non  trova  applicazione  la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma 2.
  4. Ove  l'intervento  realizzato  risulti  conforme alla disciplina
urbanistica  ed  edilizia  vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile  dell'abuso  o  il  proprietario  dell'immobile  possono
ottenere   la   sanatoria  dell'intervento  versando  la  somma,  non
superiore  a  lire  dieci  milioni e non inferiore a lire un milione,
stabilita  dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento
di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
  5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia  di  inizio  di  attivita'  spontaneamente effettuata quando
l'intervento  e'  in  corso  di  esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di lire un milione.
  6. La  mancata  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  non  comporta
l'applicazione   delle  sanzioni  previste  dall'articolo  44.  Resta
comunque   salva,   ove  ne  ricorrano  i  presupposti  in  relazione
all'intervento  realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli  31,  33,  34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di
cui all'articolo 36.
                             Art. 38 (L)
Interventi  eseguiti  in base a permesso annullato (legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. In  caso  di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia  possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle  procedure  amministrative  o  la  restituzione in pristino, il
dirigente  o  il responsabile del competente ufficio comunale applica
una  sanzione  pecuniaria  pari  al  valore venale delle opere o loro
parti  abusivamente  eseguite,  valutato dall'agenzia del territorio,
anche   sulla   base   di   accordi   stipulati  tra  quest'ultima  e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata
all'interessato  dal  dirigente  o  dal  responsabile  dell'ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
  2. L'integrale  corresponsione  della  sanzione pecuniaria irrogata
produce  i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.
                             Art. 39 (L)
Annullamento  del permesso di costruire da parte della regione (legge
17 agosto  1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge
6 agosto  1967,  n.  765;  decreto  del  Presidente  della Repubblica
                   15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. Entro  dieci  anni  dalla  loro  adozione  le deliberazioni ed i
provvedimenti  comunali  che  autorizzano  interventi  non conformi a
prescrizioni  degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque  in  contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al  momento  della  loro  adozione,  possono  essere  annullati dalla
regione.
  2. Il  provvedimento  di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al  proprietario  della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito  a  presentare  controdeduzioni  entro  un  termine all'uopo
prefissato.
  3. In  pendenza  delle  procedure  di  annullamento la regione puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  nelle  forme  e  con le modalita'
previste  dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2  e  da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia  se,  entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
  4. Entro  sei  mesi  dalla  data  di  adozione del provvedimento di
annullamento,   deve  essere  ordinata  la  demolizione  delle  opere
eseguite in base al titolo annullato.
  5. I  provvedimenti  di  sospensione  dei  lavori e di annullamento
vengono   resi  noti  al  pubblico  mediante  l'affissione  nell'albo
pretorio  del  comune  dei  dati  relativi agli immobili e alle opere
realizzate.
                             Art. 40 (L)
Sospensione  o  demolizione  di  interventi  abusivi  da  parte della
regione  (legge  17 agosto  1942,  n.  1150, art. 26, come sostituito
dall'art.  6,  legge  6 agosto  1967,  n. 765; decreto del Presidente
           della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. In  caso  di  interventi  eseguiti  in  assenza  di  permesso di
costruire  o  in  contrasto  con  questo  o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
il  comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
puo'  disporre  la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il  provvedimento  di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
  2. Il  provvedimento  di sospensione o di demolizione e' notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore  e  al  direttore  dei lavori. Lo stesso provvedimento e'
comunicato inoltre al comune.
  3. La  sospensione  non  puo' avere una durata superiore a tre mesi
dalla  data  della  notifica  entro  i  quali sono adottate le misure
necessarie  per  eliminare  le ragioni della difformita', ovvero, ove
non sia possibile, per la rimessa in pristino.
  4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa  in  pristino  o  la  demolizione delle opere e' assegnato un
termine  entro  il  quale  il  responsabile  dell'abuso  e'  tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla  esecuzione  del  provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
                             Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27,
commi  1,  2,  5;  legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. In  tutti  i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune,  essa  e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile del
competente   ufficio   comunale   su   valutazione  tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
  2. I  relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne    sussistano   i   presupposti,   ad   imprese   tecnicamente   e
finanziariamente idonee.
  3. Nel  caso  di  impossibilita'  di  affidamento  dei  lavori,  il
dirigente  o  il  responsabile del competente ufficio comunale ne da'
notizia  all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla
demolizione    con    i   mezzi   a   disposizione   della   pubblica
amministrazione,    ovvero   tramite   impresa   finanziariamente   e
tecnicamente  idonea  se  i  lavori  non siano eseguibili in gestione
diretta.
  4. Qualora  sia  necessario  procedere  alla  demolizione  di opere
abusive  e'  possibile  avvalersi,  per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della  difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa.
  5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte,
per  l'aggiudicazione  di  contratti  d'appalto  per  demolizioni  da
eseguirsi all'occorrenza.
                             Art. 42 (L)
Ritardato  od  omesso versamento del contributo di costruzione (legge
                  28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

  1.  Le  regioni  determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento  del  contributo  di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
  2.  Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
    a) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al  20 per cento
qualora  il  versamento  del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
    b) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al  50 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    c) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 100 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
  3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
  4.  Nel  caso  di  pagamento  rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
  5.  Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
2,  il  comune  provvede  alla  riscossione  coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 43.
  6.  In  mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni  di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.
                             Art. 43 (L)
        Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

  1.  I  contributi,  le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti  in  materia  di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
procedente.
                             Art. 44 (L)
Sanzioni  penali  (legge  28 febbraio  1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge  23 aprile  1985,  n.  146,  art.  3,  convertito,  con
           modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
    a) l'ammenda  fino  a  lire  20  milioni per l'inosservanza delle
norme,  prescrizioni  e  modalita'  esecutive  previste  dal presente
titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
    b) l'arresto  fino  a  due  anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire  100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei  lavori  in totale
difformita'  o  assenza  del  permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
    c) l'arresto  fino  a  due  anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio,  come  previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa
pena  si  applica  anche  nel  caso  di interventi edilizi nelle zone
sottoposte  a  vincolo  storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale,  in  variazione  essenziale,  in  totale difformita' o in
assenza del permesso.
  2.  La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata   lottizzazione  abusiva,  dispone  la  confisca  dei  terreni,
abusivamente  lottizzati  e  delle  opere abusivamente costruite. Per
effetto  della  confisca  i  terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la  lottizzazione.  La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
                             Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
                                 22)

  1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finche'  non  siano  stati  esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
  2. Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso  il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio  dal  presidente del tribunale amministrativo regionale per
una  data  compresa  entro  il  terzo  mese  dalla  presentazione del
ricorso.
  3. Il  rilascio  in  sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
                             Art. 46 (L)
Nullita'  degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva  sia  iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985,
    n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

  1.  Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi  per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione  e'  iniziata  dopo  il  17 marzo  1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante,  gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in   sanatoria.   Tali   disposizioni  non  si  applicano  agli  atti
costitutivi,  modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu'.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista,  ai  sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del  permesso  in  sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
  3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1
non  pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base
ad  un  atto  iscritto  o  trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
  4.  Se  la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla  insussistenza  del  permesso  di costruire al tempo in cui gli
atti  medesimi  sono  stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
  5.  Le  nullita'  di cui al presente articolo non si applicano agli
atti  derivanti  da  procedure  esecutive  immobiliari, individuali o
concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi nelle
condizioni  previste  per  il  rilascio  del permesso di costruire in
sanatoria,  dovra'  presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi  giorni  dalla notifica del decreto emesso dalla autorita'
giudiziaria.
                             Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

  1.  Il  ricevimento  e  l'autenticazione da parte dei notai di atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione  dell'articolo 28  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive  modificazioni,  e  comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
  2.  Tutti  i  pubblici  ufficiali,  ottemperando  a quanto disposto
dall'articolo  30,  sono  esonerati  da  responsabilita'  inerente al
trasferimento  o  alla  divisione  dei  terreni;  l'osservanza  della
formalita'  prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo  del  rapporto  di  cui  all'articolo 2 del codice di procedura
penale.
                             Art. 48 (L)
Aziende  erogatrici  di  servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n.
                            47, art. 45)

  1.  E'  vietato  a  tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare  le  loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo  il  30 gennaio  1977  e  per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
  2.  Il  richiedente  il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  indicante  gli estremi del permesso di costruire, o,
per  le  opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero
copia  della  domanda  di permesso in sanatoria corredata della prova
del  pagamento  delle  somme  dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi  dell'articolo  36  e  limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto  stipulato  in  difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il
funzionario   della   azienda   erogatrice,  cui  sia  imputabile  la
stipulazione  del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad  una sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che gia'
usufruiscono  di  un servizio pubblico, in luogo della documentazione
di  cui  al  precedente  comma,  puo'  essere  prodotta  copia di una
fattura,  emessa  dall'azienda  erogante  il  servizio,  dalla  quale
risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.
  3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o  altro  avente  titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
e'  stata  iniziata  in  data  anteriore  al  30 gennaio  1977.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

 

Capo III
Disposizioni fiscali

                             Art. 49 (L)
  Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

  1.  Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  al  presente  titolo,  gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo  stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato,
non  beneficiano  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle norme
vigenti,  ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici.   Il  contrasto  deve  riguardare  violazioni  di  altezza,
distacchi,  cubatura  o  superficie  coperta che eccedano per singola
unita'  immobiliare  il due per cento delle misure prescritte, ovvero
il  mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel  programma  di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
  2.  E'  fatto  obbligo  al  comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria,  entro  tre  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori o dalla
richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
  3.  Il  diritto  dell'amministrazione  finanziaria  a recuperare le
imposte  dovute  in  misura  ordinaria  per  effetto  della decadenza
stabilita  dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni
dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
  4.  In  caso  di  revoca  o  decadenza  dai  benefici  suddetti  il
committente  e'  responsabile  dei  danni  nei confronti degli aventi
causa.
                             Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985,
                           n. 47, art. 46)

  1. In   deroga   alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49,  le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  tasse ed imposte indirette
sugli  affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,
qualora   ricorrano   tutti   i   requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  agevolative  ed  a  condizione  che  copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto
da  registrare,  all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in
via  provvisoria  le  agevolazioni  deve  essere prodotta, al momento
della  registrazione  dell'atto,  copia  della domanda di permesso in
sanatoria  presentata  al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal  comune  stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve  presentare  all'ufficio  del  registro  copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso
che   questo   non   sia   intervenuto,   a  richiesta  dell'ufficio,
dichiarazione  del  comune  che  attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
  2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49, per i
fabbricati  costruiti  senza  permesso  o in contrasto con la stesso,
ovvero  sulla  base di permesso successivamente annullato, si applica
la  esenzione  dall'imposta  locale  sui redditi, qualora ricorrano i
requisiti  tipologici  di  inizio e ultimazione delle opere in virtu'
dei  quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere
dal   17 marzo   1985.   L'esenzione  si  applica  a  condizione  che
l'interessato  ne  faccia  richiesta  all'ufficio  distrettuale delle
imposte  dirette  del  suo  domicilio  fiscale, allegando copia della
domanda  indicata  nel  comma  precedente  con  la  relativa ricevuta
rilasciata  dal  comune.  Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione  della  domanda  suddetta,  l'interessato,  a  pena  di
decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale
scadenza,  all'ufficio  distrettuale  delle imposte dirette copia del
provvedimento  definitivo  di sanatoria, o in mancanza di questo, una
dichiarazione  del  comune,  ovvero  una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio,  attestante  che  la  domanda  non  ha ancora ottenuto
definizione.
  3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta  il  pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte  dovute  nella  misura  ordinaria, nonche' degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
  4. Il  rilascio  del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di  opere  abusivamente  realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano  tutti  i  requisiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni
agevolative,  la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49.
  5. In  attesa  del  provvedimento  definitivo  di sanatoria, per il
conseguimento  in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve  essere  prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria,  corredata  della  prova  del pagamento delle somme dovute
fino  al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
  6. Non  si  fa  comunque  luogo al rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.
                             Art. 51 (L)
Finanziamenti  pubblici  e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662,
                          art. 2, comma 50)

  1. La  concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamita'   naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli  immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria.

 

Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale

                             Art. 52 (L)
Tipo  di  strutture  e  norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                      articoli 1 e 32, comma 1)

  1.  In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia  private  debbono  essere  realizzate  in  osservanza delle norme
tecniche  riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del  Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici che si avvale anche della
collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche. Qualora le
norme  tecniche  riguardino  costruzioni  in  zone sismiche esse sono
adottate  di  concerto  con  il  Ministro  per l'interno. Dette norme
definiscono:
    a) i  criteri  generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in  muratura  e  per il loro
consolidamento;
    b) i  carichi  e  sovraccarichi  e  loro  combinazioni,  anche in
funzione  del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera,  nonche'  i criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni;
    c) le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce, la stabilita' dei
pendii   naturali   e   delle  scarpate,  i  criteri  generali  e  le
precisazioni  tecniche  per  la  progettazione, esecuzione e collaudo
delle  opere  di  sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i
criteri  generali  e  le  precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione   e  collaudo  di  opere  speciali,  quali  ponti,  dighe,
serbatoi,  tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in genere,
acquedotti, fognature;
    d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
  2.  Qualora  vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura  o  con  ossatura  portante  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici  con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di
tali  sistemi  deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
conforme parere dello stesso Consiglio.
  3.  Le  norme  tecniche  di  cui  al presente articolo e i relativi
aggiornamenti  entrano  in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
                             Art. 53 (L)
Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e
                            terzo comma)

  1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
    a) opere   in  conglomerato  cementizio  armato  normale,  quelle
composte  da  un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica;
    b) opere  in  conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte  di  strutture  in conglomerato cementizio ed armature nelle
quali   si   imprime  artificialmente  uno  stato  di  sollecitazione
addizionale  di  natura ed entita' tali da assicurare permanentemente
l'effetto statico voluto;
    c) opere  a  struttura metallica quelle nelle quali la statica e'
assicurata  in  tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli.
                             Art. 54 (L)
Sistemi  costruttivi  (legge  2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
       primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

  1. Gli edifici possono essere costruiti con:
    a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
    b) struttura a pannelli portanti;
    c) struttura in muratura;
    d) struttura in legname.
  2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
    a) costruzioni  in  muratura,  quelle  nelle quali la muratura ha
funzione portante;
    b) strutture    a   pannelli   portanti,   quelle   formate   con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza
pari  ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
    c) strutture  intelaiate,  quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
                             Art. 55 (L)
Edifici  in  muratura  (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo
                               comma)

  1.   Le   costruzioni   in   muratura  devono  presentare  adeguate
caratteristiche  di  solidarieta' fra gli elementi strutturali che le
compongono,  e  di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
                             Art. 56 (L)
Edifici  con struttura a pannelli portanti (legge 3 febbraio 1974, n.
         64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

  1.  Le  strutture  a  pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo   pieno  od  alleggerito,  semplice,  armato  normale  o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o   malta   cementizia,  ed  essere  irrigidite  da  controventamenti
opportuni,  costituiti  dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o
da  lastre  in  calcestruzzo  realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
  2.  Il  complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
un  organismo  statico  capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
  3.  La  trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
  4.  L'idoneita'  di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado  di  sismicita',  deve  essere  comprovata da una dichiarazione
rilasciata   dal   presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
                             Art. 57 (L)
Edifici  con strutture intelaiate (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

  1.  Nelle  strutture  intelaiate  possono  essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
    a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
    b) elementi-parete  in  acciaio,  calcestruzzo  armato  normale o
precompresso.
  2.  Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle  intelaiature  della  costruzione  in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
  3.  Il  complesso  resistente  deve essere proporzionato in modo da
assorbire  le  azioni  sismiche  definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
  4.  Le  murature  di tamponamento delle strutture intelaiate devono
essere  efficacemente  collegate  alle  aste  della  struttura stessa
secondo   le  modalita'  specificate  dalle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 83.
                             Art. 58 (L)
Produzione  in  serie  in  stabilimenti  di manufatti in conglomerato
normale  e  precompresso  e  di manufatti complessi in metallo (legge
                  5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

  1.  Le  ditte  che  procedono  alla  costruzione  di  manufatti  in
conglomerato  armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati
in  serie  e  che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53,
comma   1  e  64,  comma  1,  hanno  l'obbligo  di  darne  preventiva
comunicazione  al  Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori
pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
    a) descrivere  ciascun  tipo  di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli  riferentisi  a  tutto  il  comportamento  sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
    b) precisare  le  caratteristiche  dei  materiali impiegati sulla
scorta   di   prove   eseguite  presso  uno  dei  laboratori  di  cui
all'articolo 59;
    c) indicare,  in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
    d) indicare  i  risultati  delle  prove  eseguite  presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59.
  2.  Tutti  gli  elementi  precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente  contrassegnati  onde  si  possa individuare la serie di
origine.
  3.  Per  le  ditte  che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati  in  serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli  53,  comma  1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1
del  presente  articolo  deve  descrivere  ciascun tipo di struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
  4.  Le  ditte  produttrici  di  tutti  i  manufatti di cui ai commi
precedenti  sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
  5.  La  responsabilita'  della  rispondenza  dei  prodotti rimane a
carico  della  ditta  produttrice,  che  e'  obbligata a corredare la
fornitura  con  i  disegni  del  manufatto  e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
  6.  Il  progettista  delle  strutture e' responsabile dell'organico
inserimento  e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
                             Art. 59 (L)
        Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

  1.   Agli   effetti  del  presente  testo  unico  sono  considerati
laboratori ufficiali:
    a) i  laboratori  degli  istituti  universitari dei politecnici e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari
di architettura;
    b) il  laboratorio  di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  2.  Il  Ministro  per  le  infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto,  ai  sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare
prove  su  materiali  da  costruzione, comprese quelle geotecniche su
terreni e rocce.
  3.  L'attivita'  dei  laboratori,  ai  fini  del  presente capo, e'
servizio di pubblica utilita'.
                             Art. 60 (L)
Emanazione  di  norme  tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
                                 21)

  1.  Il  Ministro  per  le  infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici che si avvale anche della
collaborazione  del  Consiglio  nazionale delle ricerche, predispone,
modifica  ed  aggiorna  le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.
                             Art. 61 (L)
    Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

  1.  In  tutti  i  territori  comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti  od  intervengano  lo  Stato  o  la  regione per opere di
consolidamento  di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  o di rifinitura,
possono  essere  eseguiti  senza  la  preventiva  autorizzazione  del
competente ufficio tecnico della regione.
  2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza  del  competente  ufficio  tecnico  regionale  o  comunale,
possono  eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine
di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
                             Art. 62 (L)
  Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

  1. Il  rilascio  della  licenza  d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e'
condizionato   all'esibizione   di   un  certificato  da  rilasciarsi
dall'ufficio   tecnico   della   regione,  che  attesti  la  perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
                             Art. 63 (L)
                           Opere pubbliche

  1.  Quando  si  tratti  di  opere  eseguite  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente
disposto  dalla  citata  legge  n.  109  del  1994,  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34  e  dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.

 

Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti

                             Art. 64 (L)
Progettazione,  direzione, esecuzione, responsabilita' (legge n. 1086
del  1971,  art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
                      3, primo e secondo comma)

  1.  La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale  e  precompresso  ed  a struttura metallica, deve avvenire in
modo  tale  da  assicurare  la  perfetta stabilita' e sicurezza delle
strutture   e   da   evitare   qualsiasi  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'.
  2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire  in  base  ad  un  progetto  esecutivo redatto da un tecnico
abilitato,  iscritto  nel  relativo  albo,  nei  limiti delle proprie
competenze   stabilite   dalle   leggi   sugli   ordini   e   collegi
professionali.
  3.  L'esecuzione  delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un  tecnico  abilitato,  iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi  sugli  ordini e collegi
professionali.
  4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
  5.  Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di   sua  competenza,  hanno  la  responsabilita'  della  rispondenza
dell'opera   al   progetto,  dell'osservanza  delle  prescrizioni  di
esecuzione  del  progetto,  della  qualita'  dei materiali impiegati,
nonche',  per  quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
                             Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
  a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).

  1.   Le   opere   di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
precompresso  ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono
essere  denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che
provvede  a  trasmettere  tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
  2.  Nella  denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente,  del  progettista  delle  strutture,  del  direttore dei
lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
    a)   il  progetto  dell'opera  in  triplice  copia,  firmato  dal
progettista,  dal  quale  risultino  in  modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni  eseguite,  l'ubicazione,  il  tipo, le dimensioni delle
strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera sia nei
riguardi  dell'esecuzione  sia  nei  riguardi  della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
    b) una  relazione  illustrativa  in  triplice  copia  firmata dal
progettista  e  dal  direttore  dei  lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
  4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso  della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  5.  Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si intendano
introdurre  alle  opere  di  cui  al  comma  1, previste nel progetto
originario,  devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
  6.  A  strutture  ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore   dei   lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
    a) i  certificati  delle  prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
    b) per   le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
    c) l'esito  delle  eventuali  prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
  7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere
una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8.  Il  direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
                             Art. 66 (L)
       Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

  1. Nei   cantieri,  dal  giorno  di  inizio  delle  opere,  di  cui
all'articolo  53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono
essere  conservati  gli  atti  indicati all'articolo 65, commi 3 e 4,
datati  e  firmati  anche dal costruttore e dal direttore dei lavori,
nonche' un apposito giornale dei lavori.
  2. Della  conservazione  e  regolare  tenuta  di  tali documenti e'
responsabile  il  direttore  dei  lavori.  Il direttore dei lavori e'
anche  tenuto  a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
       Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
  Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1.  Tutte  le  costruzioni  di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza  possa  comunque interessare la pubblica incolumita' devono
essere sottoposte a collaudo statico.
  2.  Il  collaudo  deve  essere  eseguito  da  un  ingegnere o da un
architetto,  iscritto  all'albo  da  almeno  dieci  anni, che non sia
intervenuto  in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell'opera.
  3.  Contestualmente  alla  denuncia  prevista  dall'articolo 65, il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto  di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
  4.  Quando  non  esiste  il committente ed il costruttore esegue in
proprio,  e'  fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla  presentazione  della  denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale   degli   ingegneri  o  a  quello  degli  architetti,  la
designazione  di  una  terna  di  nominativi  fra  i quali sceglie il
collaudatore.
  5.  Completata  la  struttura  con  la  copertura dell'edificio, il
direttore  dei  lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
  6.  In  corso  d'opera  possono  essere  eseguiti collaudi parziali
motivati   da   difficolta'  tecniche  e  da  complessita'  esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
  7.  Il  collaudatore  redige,  sotto la propria responsabilita', il
certificato  di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
  8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte,
occorre   presentare   all'amministrazione  comunale  una  copia  del
certificato di collaudo.

 

Sezione II
Vigilanza

                             Art. 68 (L)
         Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

  1.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53,  comma  1,  ha  il  compito  di  vigilare  sull'osservanza  degli
adempimenti  preposti  dalla presente legge: a tal fine si avvale dei
funzionari ed agenti comunali.
  2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite  per  conto  dello  Stato  e per conto delle regioni, delle
province  e  dei  comuni,  aventi  un  ufficio  tecnico con a capo un
ingegnere.
                             Art. 69 (L)
Accertamenti  delle  violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
                                 11)

  1.  I  funzionari  e  agenti  comunali che accertino l'inosservanza
degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo
verbale  che,  a  cura  del  dirigente  o responsabile del competente
ufficio   comunale,   verra'   inoltrato   all'Autorita'  giudiziaria
competente  ed  all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.
                             Art. 70 (L)
  Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

  1.   Il  dirigente  dell'ufficio  tecnico  regionale,  ricevuto  il
processo  verbale  redatto  a  norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli
opportuni  accertamenti,  ordina,  con  decreto notificato a mezzo di
messo  comunale,  al  committente,  al  direttore  dei  lavori  e  al
costruttore la sospensione dei lavori.
  2.  I  lavori  non  possono  essere  ripresi  finche'  il dirigente
dell'ufficio  tecnico  regionale  non  abbia  accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
  3.  Della  disposta  sospensione e' data comunicazione al dirigente
del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.

 

Sezione III
Norme penali

                             Art. 71 (L)
      Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

  1.  Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue
le  opere  previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo  64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
  2.   E'  soggetto  alla  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno,  o
dell'ammenda  da  L. 2.000.000  a L. 20.000.000, chi produce in serie
manufatti  in  conglomerato armato normale o precompresso o manufatti
complessi  in  metalli  senza osservare le disposizioni dell'articolo
58.
                             Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

  1.  Il  costruttore  che  omette  o  ritarda  la  denuncia prevista
dall'articolo  65  e'  punito  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
                             Art. 73 (L)
Responsabilita'  del  direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n.
                           1086, art. 15)

  1.  Il  direttore  dei  lavori  che non ottempera alle prescrizioni
indicate  nell'articolo  66  e'  punito  con l'ammenda da L. 80.000 a
L. 400.000.
  2.  Alla  stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda  la  presentazione  al  competente  ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
                             Art. 74 (L)
Responsabilita'  del  collaudatore  (legge  5 novembre 1971, n. 1086,
                              art. 16)

  1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo
67, comma 5, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
                             Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
                              art. 17)

  1.  Chiunque  consente  l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio  del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
                             Art. 76 (L)
Comunicazione  della  sentenza  (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
                                 18)

  1.  La  sentenza  irrevocabile,  emessa  in  base  alle  precedenti
disposizioni,  deve  essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici  giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune
e  alla  regione  interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

 

Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati
aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

                             Art. 77 (L)
Progettazione  di  nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
                (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

  1.  I  progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero  alla  ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
di  edilizia  residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti  in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2.
  2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie   a   garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la
visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
  3. La progettazione deve comunque prevedere:
    a) accorgimenti  tecnici  idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
    b) idonei  accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
    c) almeno  un  accesso  in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
    d) l'installazione,  nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori  terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
  4.  E'  fatto  obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista   abilitato   di   conformita'  degli  elaborati  alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  5.  I  progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
ai  sensi  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere  approvati dalla competente autorita' di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge
                   9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

  1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli    edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le   barriere
architettoniche  di  cui  all'articolo  27,  primo comma, della legge
30 marzo  1971,  n.  118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione   di   percorsi   attrezzati   e  la  installazione  di
dispositivi  di  segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi
all'interno  degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio,  in  prima  o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste  dall'articolo 1136,  secondo  e  terzo  comma,  del  codice
civile.
  2.  Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro  tre  mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela  o  la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile,  possono  installare,  a  proprie  spese,  servoscala nonche'
strutture  mobili  e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza  delle  porte  d'accesso,  al fine di rendere piu' agevole
l'accesso   agli   edifici,   agli   ascensori  e  alle  rampe  delle
autorimesse.
  3.  Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
                             Art. 79 (L)
Opere  finalizzate  all'eliminazione  delle  barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n.
                             13, art. 3)

  1. Le  opere  di  cui  all'articolo 78 possono essere realizzate in
deroga  alle  norme  sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati.
  2. E'  fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da  realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
                             Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
           infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

  1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle  competenti  autorita'  a  norma  dell'articolo 94, l'esecuzione
delle  opere  edilizie  di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni
caso  nel  rispetto  delle  norme  antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione di cui
all'articolo  94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
                             Art. 81 (L)
Certificazioni   (legge  9 gennaio  1989,  n.  13,  art.  8;  decreto
       legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.   Alle   domande   ovvero  alle  comunicazioni  al  dirigente  o
responsabile   del   competente   ufficio   comunale   relative  alla
realizzazione  di  interventi  di  cui  al  presente capo e' allegato
certificato   medico   in   carta   libera  attestante  l'handicap  e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, dalla
quale  risultino  l'ubicazione  della  propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.

 

Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico

                             Art. 82 (L)
Eliminazione  o  superamento  delle  barriere  architettoniche  negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992,
n.  104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
 comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).

  1.  Tutte  le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e  la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono
eseguite  in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971,  n.  118,  e successive modificazioni, al regolamento approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
alla  sezione  prima  del presente capo, al regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 503,
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2.  Per  gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai  vincoli  di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi
6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta  da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la
conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con
opere  provvisionali,  come  definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
  3.   Alle  comunicazioni  allo  sportello  unico  dei  progetti  di
esecuzione  dei  lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e  aperti al
pubblico,  di  cui  al  comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono
allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di
conformita'  alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di
superamento  delle  barriere  architettoniche,  anche  ai  sensi  del
comma 2 del presente articolo.
  4.  Il  rilascio  del  permesso di costruire per le opere di cui al
comma  1  e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente  o  il  responsabile  del  competente ufficio comunale, nel
rilasciare  il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma
1,  deve  accertare  che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle  disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.   A   tal   fine  puo'  richiedere  al  proprietario
dell'immobile  o  all'intestatario  del  permesso  di  costruire  una
dichiarazione  resa  sotto  forma  di  perizia  giurata redatta da un
tecnico abilitato.
  5.  La  richiesta  di  modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi   pubblici   o   aperti  al  pubblico  e'  accompagnata  dalla
dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di
agibilita'  e'  condizionato  alla verifica tecnica della conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
  6.  Tutte  le  opere  realizzate  negli  edifici pubblici e privati
aperti  al  pubblico  in  difformita'  dalle  disposizioni vigenti in
materia   di   accessibilita'   e   di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche,  nelle  quali  le  difformita' siano tali da rendere
impossibile   l'utilizzazione   dell'opera  da  parte  delle  persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
  7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli  accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per
la  propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente
ad  opere  eseguite  dopo  l'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi
sono  puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con
la  sospensione  dai  rispettivi  albi  professionali  per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
  8.  I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986,  sono  modificati  con integrazioni relative all'accessibilita'
degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla  realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione di
semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata  in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle persone
handicappate.
  9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di   cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del  1971,
all'articolo  2  del  citato  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui
alla  sezione  prima  del  presente  capo,  e  al  citato decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti  edilizi  comunali  contrastanti  con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.

 

Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche

                             Art. 83 (L)
Opere  disciplinate  e gradi di sismicita' (legge 3 febbraio 1974, n.
64,  art.  3;  articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera
       g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

  1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare
la  pubblica  incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai  sensi  dei  commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate,
oltre  che  dalle  disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche
norme  tecniche  emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro  per  l'interno,  sentiti  il Consiglio superiore dei lavori
pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e la Conferenza
unificata.
  2. Con  decreto  del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'interno, sentiti il Consiglio
superiore  dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche
e  la  Conferenza  unificata,  sono  definiti  i criteri generali per
l'individuazione   delle   zone   sismiche   e  dei  relativi  valori
differenziati  del  grado  di  sismicita'  da  prendere a base per la
determinazione  delle  azioni  sismiche  e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
  3. Le   regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni  interessati,
provvedono  alla  individuazione  delle zone dichiarate sismiche agli
effetti  del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi  delle  medesime  zone  e  dei  valori attribuiti ai gradi di
sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
                             Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

  1.  Le  norme  tecniche  per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli  articoli  successivi  e  in  funzione  dei  diversi  gradi  di
sismicita', definiscono:
    a) l'altezza  massima  degli  edifici  in  relazione  al  sistema
costruttivo,  al  grado  di  sismicita'  della zona ed alle larghezze
stradali;
    b) le  distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
    c) le  azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
del  dimensionamento  degli  elementi  delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
    d) il  dimensionamento  e  la  verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
    e) le  tipologie  costruttive  per  le  fondazioni  e le parti in
elevazione.
  2.  Le  caratteristiche  generali e le proprieta' fisico-meccaniche
dei  terreni  di  fondazione,  e  cioe'  dei  terreni  costituenti il
sottosuolo  fino  alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal
manufatto  assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e
della  stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
  3.  Per  le  costruzioni  su  pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente  estesi  al  di  fuori  del-l'area  edificatoria per
rilevare  tutti  i  fattori  occorrenti per valutare le condizioni di
stabilita' dei pendii medesimi.
  4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita'
degli  accertamenti  in  funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicita'.
                             Art. 85 (L)
       Azioni sismiche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

  1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado  di  resistere  alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti   e  ribaltanti  indicati  rispettivamente  alle  successive
lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  definiti dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
    a) azioni  verticali:  non  si tiene conto in genere delle azioni
sismiche  verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza,   agli  effetti  di  dette  azioni,  deve  svolgersi  una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
    b) azioni   orizzontali:   le   azioni  sismiche  orizzontali  si
schematizzano  attraverso  l'introduzione  di  due  sistemi  di forze
orizzontali  agenti  non  contemporaneamente  secondo  due  direzioni
ortogonali;
    c) momenti  torcenti:  ad  ogni  piano deve essere considerato il
momento  torcente  dovuto  alle  forze  orizzontali  agenti  ai piani
sovrastanti  e  in  ogni  caso  non minore dei valori da determinarsi
secondo   le  indicazioni  riportate  dalle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 83;
    d) momenti  ribaltanti:  per  le  verifiche  dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle
azioni   sismiche  orizzontali  devono  essere  valutati  secondo  le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
                             Art. 86 (L)
  Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

  1.  L'analisi  delle  sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
  2.  Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
senza   alcuna  riduzione  dei  sovraccarichi,  ma  con  l'esclusione
dell'azione del vento.
                             Art. 87 (L)
  Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

  1. I   calcoli   di   stabilita'  del  complesso  terreno-opera  di
fondazione   si  eseguono  con  i  metodi  ed  i  procedimenti  della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali  applicate  alla  costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
                             Art. 88 (L)
           Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

  1.  Possono  essere  concesse  deroghe  all'osservanza  delle norme
tecniche,  di  cui  al  precedente  articolo  83, dal Ministro per le
infrastrutture  e  i  trasporti, previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio  periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che   ne  impediscano  in  tutto  o  in  parte  l'osservanza,  dovute
all'esigenza  di  salvaguardare  le  caratteristiche  ambientali  dei
centri storici.
  2.  La  possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico  generale  e  le singole deroghe devono essere confermate
nei piani particolareggiati.
                             Art. 89 (L)
Parere  sugli  strumenti  urbanistici  (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 13)

  1.  Tutti  i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente  sezione  e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
il  parere  del  competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici  generali  e  particolareggiati  prima  della delibera di
adozione   nonche'  sulle  lottizzazioni  convenzionate  prima  della
delibera  di  approvazione,  e  loro  varianti ai fini della verifica
della  compatibilita'  delle  rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
  2.  Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta  giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
  3.  In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
il parere deve intendersi reso in senso negativo.
                             Art. 90 (L)
       Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

  1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
    a) la  sopraelevazione  di  un  piano  negli edifici in muratura,
purche'  nel  complesso  la costruzione risponda alle prescrizioni di
cui al presente capo;
    b) la  sopraelevazione  di  edifici  in  cemento armato normale e
precompresso,  in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso
della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
  2.   L'autorizzazione   e'  consentita  previa  certificazione  del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
                             Art. 91 (L)
         Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

  1.  Le  riparazioni  degli  edifici  debbono  tendere  a conseguire
un maggiore  grado  di  sicurezza  alle  azioni  sismiche  di  cui ai
precedenti articoli.
  2.  I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo
83.
                             Art. 92 (L)
Edifici  di  speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n.
                            64, art. 16)

  1. Per  l'esecuzione  di  qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici  o  manufatti  di  carattere  monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di
privata  proprieta',  restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Sezione III
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

                             Art. 93 (R)
Denuncia  dei  lavori  e presentazione dei progetti di costruzioni in
       zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

  1.  Nelle  zone  sismiche  di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere  a  costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne   preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede  a
trasmetterne  copia  al  competente  ufficio  tecnico  della regione,
indicando   il   proprio  domicilio,  il  nome  e  la  residenza  del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  2. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
  3. Il  contenuto  minimo del progetto e' determinato dal competente
ufficio  tecnico  della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente   per   planimetria,   piante,   prospetti  e  sezioni  ed
accompagnato  da  una  relazione  tecnica,  dal fascicolo dei calcoli
delle  strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
  4. Al  progetto  deve  inoltre  essere allegata una relazione sulla
fondazione,  nella  quale  devono essere illustrati i criteri seguiti
nella  scelta  del  tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
  5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o
da documentazioni, in quanto necessari.
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.
  7. Il  registro  deve  essere  esibito, costantemente aggiornato, a
semplice  richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti indicati
nell'articolo 103.
                             Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 18)

  1. Fermo  restando  l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio,  nelle  localita'  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicita'  all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non
si  possono  iniziare  lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta  e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per
i provvedimenti di sua competenza.
  3. Avverso    il    provvedimento    relativo   alla   domanda   di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di  cui  al  comma  2,  e' ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
  4. I  lavori  devono  essere  diretti  da un ingegnere, architetto,
geometra   o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle
rispettive competenze.

 

Sezione III
Repressione delle violazioni

                             Art. 95 (L)
       Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

  1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti  interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con
l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
                             Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

  1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena  accertato  un  fatto  costituente  violazione  delle presenti
norme,  compilano  processo  verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
  2.  Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori  accertamenti  di  carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue deduzioni.
                             Art. 97 (L)
   Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

  1.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  tecnico della regione,
contemporaneamente  agli  adempimenti di cui all'articolo 96, ordina,
con  decreto  motivato,  notificato  a  mezzo  di  messo comunale, al
proprietario,  nonche'  al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
  2.  Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del
competente  ufficio  comunale  o  al prefetto ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
  3.  L'ufficio  territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio  di  cui  al  comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica,  ove  cio'  sia  necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
  4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in
cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.
                             Art. 98 (L)
     Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

  1.  Se  nel  corso  del  procedimento  penale il pubblico ministero
ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o
piu'   consulenti,   scegliendoli  fra  i  componenti  del  Consiglio
superiore  dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai
ruoli  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
  2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente
del  competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare
un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
  3.  Con  il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
la  demolizione  delle  opere  o  delle  parti  di  esse costruite in
difformita'   alle   norme   del   presente   capo   o   dei  decreti
interministeriali  di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni  necessarie  per  rendere  le  opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
                             Art. 99 (L)
    Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

  1.   Qualora   il   condannato  non  ottemperi  all'ordine  o  alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o
con  decreto  esecutivo,  il competente ufficio tecnico della regione
provvede,  se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.
                            Art. 100 (L)
Competenza  del  presidente  della giunta regionale (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 25)

  1.  Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente
della  giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere
o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente
capo  e  delle  norme  tecniche  di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione  di  modifiche  idonee  a  renderle  conformi alle norme
stesse.
  2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
                            Art. 101 (L)
Comunicazione  del  provvedimento al competente ufficio tecnico della
           regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

  1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi
in  base  alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura
del  cancelliere,  al  competente ufficio tecnico della regione entro
quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile
o il decreto e' diventato esecutivo.
                            Art. 102 (L)
Modalita'  per  l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 27)

  1.  Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a lire 50 milioni.
  2.  Al  recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di  lavori  di  demolizione  di  opere  in contravvenzione alle norme
tecniche  di cui al presente capo, si provvede a mezzo dell'esattoria
comunale  in  base  alla  liquidazione  dei  lavori  stessi fatta dal
competente  ufficio  tecnico  della  regione,  e  resa  esecutiva dal
prefetto.
  3.  La  riscossione  delle  somme dai contravventori, per il titolo
suindicato  e  con  l'aumento  dell'aggio  spettante all'esattore, e'
fatta  mediante  ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con
la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
  4.  Il  versamento  delle  somme stesse e' fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
                            Art. 103 (L)
Vigilanza  per  l'osservanza  delle  norme tecniche (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 29)

  1.  Nelle  localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di
cui  all'articolo  83  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  gli
ingegneri  e  geometri  degli  uffici  tecnici  delle amministrazioni
statali  e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati
a  servizio  dello  Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad
accertare    che    chiunque   inizi   costruzioni,   riparazioni   e
sopraelevazioni  sia  in  possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
competente  ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e
94.
  2.  I  funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le
costruzioni,  le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita'
delle presenti norme.
  3.  Eguale  obbligo  spetta  agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici  succitati  quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

Sezione IV
Disposizioni finali

                            Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge
3 febbraio  1974,  n.  64,  art.  30;  articoli 107 e 109 del decreto
                    legislativo n. 267 del 2000)

  1.  Tutti  coloro  che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano  iniziato  una  costruzione  prima dell'entrata in vigore del
provvedimento  di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici   giorni   dall'entrata   in  vigore  del  provvedimento  di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
  2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della  denunzia,  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle norme
tecniche  di  cui  all'articolo  83  e  l'idoneita'  della parte gia'
legittimamente  realizzata  a  resistere  all'azione  delle possibili
azioni sismiche.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'accertamento  di cui al comma 2 dia esito
positivo,   l'ufficio   tecnico   autorizza   la  prosecuzione  della
costruzione  che  deve,  in ogni caso, essere ultimata entro due anni
dalla  data  del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante  le  opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo'
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore
di  apportare  le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale  rilascia  apposito  certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
  4.  Il presidente della giunta regionale puo', per edifici pubblici
e  di  uso  pubblico,  stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3.
  5.  Qualora  l'accertamento  di cui al comma 2 dia esito negativo e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il  progetto  o  la  parte  gia'  realizzata  alla  normativa tecnica
vigente,  il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
  6.  In  caso  di  violazione  degli obblighi stabiliti nel presente
articolo  si  applicano  le  disposizioni  della  parte  II, capo IV,
sezione III del presente testo unico.
                            Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974,
                           n. 64, art. 33)

  1.  L'inosservanza  delle  norme  del  presente  capo,  nel caso di
edifici  per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato,
importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
statale,  qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni
di cui al presente capo.
                            Art. 106 (L)
Esenzione  per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 33)

  1.  Per  le  opere  che  si  eseguono  a  cura  del  genio militare
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alle sezioni II e III del
presente  capo  e'  assicurata  dall'organo  all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.

 

Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti

                            Art. 107 (L)
Ambito  di  applicazione  (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo
                               comma)

  1.  Sono  soggetti  all'applicazione  del  presente capo i seguenti
impianti  relativi  agli  edifici  quale  che  ne sia la destinazione
d'uso:
    a) gli  impianti  di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di  utilizzazione  dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire   dal   punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
distributore;
    b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
    d) gli  impianti  idrosanitari  nonche'  quelli  di trasporto, di
trattamento,  di  uso,  di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli  edifici  a  partire  dal  punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
    e) gli  impianti  per  il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato  liquido  o  aeriforme  all'interno degli edifici a partire dal
punto   di   consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
distributore;
    f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) gli impianti di protezione antincendio.
                            Art. 108 (L)
Soggetti  abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
          e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

  1.   Sono   abilitate   all'installazione,   alla   trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione   degli   impianti  di  cui
all'articolo  107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte   nel   registro   delle  ditte  di  cui  al  regio  decreto
20 settembre   1934,   n.   2011,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
  2.  L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  di cui all'articolo
109,  da  parte  dell'imprenditore,  il  quale, qualora non ne sia in
possesso,  prepone  all'esercizio  delle attivita' di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
  3.  Sono,  in  ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
cui  al  comma  1,  le  imprese  in  possesso  di attestazione per le
relative   categorie   rilasciata   da   una  Societa'  organismo  di
attestazione  (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  4.  Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa  vigente  degli  impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera  f),  i  professionisti  iscritti  negli  albi professionali,
inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,  formati  annualmente  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
                            Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

  1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma
2, sono i seguenti:
    a) laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) oppure  diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione   relativa   al   settore  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  110,  comma  1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto,  previo  un  periodo  di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    c) oppure   titolo   o   attestato   conseguito  ai  sensi  della
legislazione  vigente  in materia di formazione professionale, previo
un  periodo  di  inserimento,  di  almeno  due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
    d) oppure  prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di   una   impresa  del  settore,  nel  medesimo  ramo  di  attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello  computato  ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
  2.   E'   istituito  presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  un  albo  dei  soggetti  in possesso dei
requisiti   professionali  di  cui  al  comma  1.  Le  modalita'  per
l'accertamento  del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con   decreto   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato.
               Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
 Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti  di  cui  ai  commi  1,  lettere  a),  b),  c), e) e g), e 2
dell'articolo  107 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte
di  professionisti,  iscritti  negli  albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
  2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e  l'ampliamento  degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al
di   sopra  dei  limiti  dimensionali  indicati  nel  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 119.
  3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo
sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
                            Art. 111 (R)
 Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

  1. Nel  caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo  degli  impianti  installati  il  committente  e'  esonerato
dall'obbligo  di  presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell'inizio  dei  lavori,  dichiari  di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
  2. Il  collaudo  degli  impianti  puo'  essere effettuato a cura di
professionisti   abilitati,  non  intervenuti  in  alcun  modo  nella
progettazione,  direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano
che  i  lavori  realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa  vigente  in  materia.  In  questo  caso  la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
  3. Resta   salvo   il   potere  dell'amministrazione  di  procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di
falsita'  delle  attestazioni,  le  sanzioni previste dalla normativa
vigente.
                            Art. 112 (L)
 Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

  1.  Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola  d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola  d'arte.  I  materiali  ed  i componenti realizzati secondo le
norme  tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di
quanto  prescritto  dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
  2.  In  particolare  gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti  di  messa  a  terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
  3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  saranno  fissati  i  termini  e  le  modalita' per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
                            Art. 113 (L)
 Dichiarazione di conformita' (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

  1.  Al  termine  dei  lavori  l'impresa  installatrice  e' tenuta a
rilasciare  al  committente  la  dichiarazione  di  conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112.
Di   tale   dichiarazione,  sottoscritta  dal  titolare  dell'impresa
installatrice  e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte  integrante  la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
                            Art. 114 (L)
Responsabilita'  del  committente o del proprietario (legge 18 maggio
                        1990, n. 46, art. 10)

  1.  Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli  impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
                            Art. 115 (L)
Certificato  di  agibilita'  (legge  18 maggio  1990, n. 46, art. 11,
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1.  Il  dirigente  o  responsabile  del competente ufficio comunale
rilascia  il  certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la
dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato  di collaudo degli
impianti  installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
                            Art. 116 (L)
Ordinaria  manutenzione  degli  impianti  e cantieri (legge 18 maggio
                        1990, n. 46, art. 12)

  1.  Sono  esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio  del  certificato  di  collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
  2.  Sono  altresi'  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione  del
progetto  e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per  apparecchi  per  usi  domestici  e  la  fornitura provvisoria di
energia  elettrica  per  gli  impianti  di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 113.
                            Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita'
o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

  1. Qualora  nuovi  impianti  tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere
a),  b),  c),  e),  e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in
edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato il certificato di
agibilita',  l'impresa  installatrice  deposita  presso  lo sportello
unico,  entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di  rifacimento  dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il
certificato  di  collaudo  degli impianti installati, ove previsto da
altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
  2. In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato  di  collaudo, ove
previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto
dell'opera  di  rifacimento.  Nella relazione di cui all'articolo 113
deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti
preesistenti.
  3. In  alternativa  al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'
possibile  ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai
progetti approvati di cui all'articolo 111.
                            Art. 118 (L)
          Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

  1.  Per  eseguire  i  collaudi,  ove  previsti,  e per accertare la
conformita'  degli  impianti  alle  disposizioni  del presente capo e
della  normativa  vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i
comandi  provinciali  dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  di  cui  all'articolo  110,  comma 1,
secondo  le  modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.
                            Art. 119 (L)
  Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

  1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17
della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, sono precisati i limiti per i
quali   risulti   obbligatoria  la  redazione  del  progetto  di  cui
all'articolo  110  e  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita' di
redazione  del  progetto stesso in relazione al grado di complessita'
tecnica    dell'installazione    degli    impianti,    tenuto   conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
                            Art. 120 (L)
           Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico  del  committente  o  del  proprietario,  secondo le modalita'
previste  dal  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione  amministrativa  da  lire  centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo
le  modalita'  previste  dal  medesimo regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
  2.  Il  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di  cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione  delle  norme  relative  alla  sicurezza  degli  impianti,
nonche'  gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.
                            Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge
                   18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

  1.  I  comuni  e  le  regioni  sono  tenuti  ad  adeguare  i propri
regolamenti,  qualora  siano  in  contrasto  con  le disposizioni del
presente capo.

 

Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

                            Art. 122 (L)
    Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

  1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia
negli  edifici  pubblici  e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
  2.   Nei  casi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,
l'applicazione  del presente capo e' graduata in relazione al tipo di
intervento,  secondo  la tipologia individuata dall'articolo 3, comma
1, del presente testo unico.
                            Art. 123 (L)
Progettazione,  messa  in opera ed esercizio di edifici e di impianti
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

  1.  Ai  nuovi  impianti,  lavori,  opere, modifiche, installazioni,
relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio   e   all'uso   razionale  dell'energia,  si  applicano  le
disposizioni  di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme  urbanistiche,  di  tutela  artistico-storica e ambientale. Gli
interventi  di  utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
non  sono  soggetti  ad  autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe
di  calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla  produzione  di  acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli   spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata  estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
  2.  Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di  edifici,  volti al
contenimento   del   consumo   energetico  degli  edifici  stessi  ed
all'utilizzazione  delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge  9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8  della  legge  medesima,  sono  valide  le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
  3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati  e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
  4.  Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo  ai  momenti  della  progettazione,  della  messa in opera e
dell'esercizio,  le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti  non  di  processo ad essi associati, nonche' dei componenti
degli edifici e degli impianti.
  5.   Per   le  innovazioni  relative  all'adozione  di  sistemi  di
termoregolazione   e   di  contabilizzazione  del  calore  e  per  il
conseguente  riparto  degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente   registrato,   l'assemblea   di   condominio   decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
  6.  Gli  impianti  di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione,  il  cui  permesso  di costruire, sia rilasciato dopo il
25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire   l'adozione   di   sistemi   di   termoregolazione  e  di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
  7.  Negli  edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
e'  fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo  il  ricorso  a  fonti  rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
  8.  La  progettazione  di  nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione  di  ogni  impianto,  opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
                            Art. 124 (L)
 Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

  1.  I  consumi  di  energia  termica  ed  elettrica ammessi per gli
edifici  sono  limitati  secondo  quanto  previsto dai decreti di cui
all'articolo  4  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti
di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
                    Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e  delle  opere  relativi  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  al
risparmio  e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.
                            10, art. 28)

  1.  Il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
depositare  presso  lo  sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123,  il  progetto  delle  opere  stesse  corredato  da una relazione
tecnica,  sottoscritta  dal  progettista  o  dai  progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
  2.  Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1  non  siano  state  presentate  prima  dell'inizio  dei  lavori, il
sindaco,  fatta  salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
  3.  La  documentazione  deve  essere compilata secondo le modalita'
stabilite  con  proprio  decreto  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato.  Una  copia  della  documentazione e'
conservata  dallo  sportello  unico  ai  fini  dei  controlli e delle
verifiche  di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita  dallo  sportello  unico  con l'attestazione dell'avvenuto
deposito,   deve   essere   consegnata   a   cura   del  proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero,
nel  caso  l'esistenza  di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente,  all'esecutore  dei  lavori. Il direttore ovvero l'esecutore
dei   lavori   sono   responsabili   della   conservazione   di  tale
documentazione in cantiere.
                            Art. 126 (R)
                     Certificazione di impianti

  1.  Il  committente  e' esonerato dall'obbligo di presentazione del
progetto  di  cui  all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori,
dichiari  di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111,
comma 2.
                            Art. 127 (R)
Certificazione  delle  opere e collaudo (legge 9 gennaio 1999, n. 10,
                               art 29)

  1.  Per  la  certificazione  e il collaudo delle opere previste dal
presente  capo  si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al
capo quinto della parte seconda.
                            Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
                              art. 30)

  1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il parere del
Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  dei  lavori
pubblici,  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate  norme  per  la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto   individua   tra   l'altro   i   soggetti   abilitati   alla
certificazione.
  2.  Nei  casi  di  compravendita  o  di locazione il certificato di
collaudo  e  la  certificazione  energetica  devono  essere portati a
conoscenza  dell'acquirente  o  del  locatario dell'intero immobile o
della singola unita' immobiliare.
  3.  Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
e'   ubicato  l'edificio  la  certificazione  energetica  dell'intero
immobile  o  della  singola  unita' immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
  4.  L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha una
validita'  temporale  di  cinque  anni  a partire dal momento del suo
rilascio.
                            Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
                              art. 31)

  1.  Durante  l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un  terzo,  che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie  per  contenere  i  consumi  di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
  2.  Il  proprietario,  o  per  esso  un  terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le  operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
  3.  I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante  parte  del  territorio  effettuano  i controlli necessari e
verificano  con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
  4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli  impianti  di  cui  al  presente  capo,  contenenti clausole in
contrasto  con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
                            Art. 130 (L)
Certificazioni  e  informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991,
                           n. 10, art. 32)

  1.  Ai  fini  della  commercializzazione,  le  caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono  essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto    dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
  2.  Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al  comma  1  sono  obbligate  a  riportare  su  di  essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
                            Art. 131 (L)
Controlli  e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto
          legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1.  Il  comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente  capo  in relazione al progetto delle opere in corso d'opera
ovvero  entro  cinque  anni  dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
  2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta  e  a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
  3.  In  caso  di  accertamento  di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
  4.  In  caso  di  accertamento di difformita' su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a
carico   del  proprietario,  le  modifiche  necessarie  per  adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
  5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile
del   competente   ufficio   comunale   irroga  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 132.
                            Art. 132 (L)
           Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

  1.  L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125
e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni.
  2.  Il  proprietario  dell'edificio  nel  quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e
che  non  osserva  le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
  3.  Il  costruttore  e  il  direttore  dei  lavori  che omettono la
certificazione  di  cui  all'articolo  127, ovvero che rilasciano una
certificazione  non  veritiera nonche' il progettista che rilascia la
relazione  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti  in  solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per  cento  e  non  superiore  al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
  4.   Il   collaudatore   che   non  ottempera  a  quanto  stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per  cento  della  parcella  calcolata  secondo  la  vigente  tariffa
professionale.
  5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo  che  se  ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto  stabilito  dall'articolo  129,  commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione  amministrativa  non  inferiore  a  lire  un  milione  e non
superiore  a  lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto
un  contratto  nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti
sono  punite  ognuna  con  la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo  del  contratto  sottoscritto,  fatta  salva la nullita'
dello stesso.
  6.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  di cui all'articolo 130 e'
punita  con  la  sanzione  amministrativa non inferiore a lire cinque
milioni  e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi
di responsabilita' penale.
  7.   Qualora   soggetto   della   sanzione  amministrativa  sia  un
professionista,  l'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione   all'ordine   professionale   di  appartenenza  per  i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
  8.  L'inosservanza,  della  disposizione  che  impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile  per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e'
punita  con  la  sanzione  amministrativa  non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.
                            Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
  art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
con  il  provvedimento  mediante  il  quale ordina la sospensione dei
lavori,    ovvero   le   modifiche   necessarie   per   l'adeguamento
dell'edificio,  deve  fissare  il  termine  per  la regolarizzazione.
L'inosservanza  del  termine  comporta  l'ulteriore irrogazione della
sanzione  amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese
a carico del proprietario.
                            Art. 134 (L)
Irregolarita'  rilevate  dall'acquirente  o  dal  conduttore (legge 9
                   gennaio 1991, n. 10, art. 136)

  1.  Qualora  l'acquirente  o  il conduttore dell'immobile riscontra
difformita'  dalle  norme  della  presente legge, anche non emerse da
eventuali  precedenti  verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un  anno  dalla  constatazione,  a  pena  di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
                            Art. 135 (L)
         Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

  1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta  giorni  dopo  la  data  della  loro  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle
denunce  di  inizio  lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
  2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052,  si  applica,  in  quanto compatibile con il presente capo e il
comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge
9 gennaio  1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.

 

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
                     l) - R comma 2, lettera m)
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
    b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
    c) legge  28 gennaio  1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;
4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
    d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
    e) decreto-legge   23 gennaio  1982,  n.  9,  limitatamente  agli
articoli  7  e  8,  convertito,  con modificazioni, in legge 25 marzo
1982, n. 94.
  Legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  art.  15;  25,  comma  4,  come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7,
lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n.  493,  nel  testo  sostituito  dall'art.  2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
nel  testo  sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
articolo 11,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio
1997, n. 135.
  2.  Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente testo unico sono altresi'
abrogate le seguenti disposizioni:
    regio   decreto  27 luglio  1934,  n.  1265,  limitatamente  agli
articoli 220 e 221, comma 2;
    legge  17 agosto  1942,  n. 1150, limitatamente agli articoli 26,
27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8
e 9;
    legge  28 gennaio  1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
    legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4
e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
    decreto-legge    23 gennaio   1982,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25 marzo  1982,  n.  94,  limitatamente
all'articolo 7;
    legge  28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4,
5,  6,  7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
    legge  17 febbraio  1992,  n. 179, limitatamente all'articolo 23,
comma 6;
    decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art.  2,  comma  60,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo   risultante   dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n.  67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
    legge  23 dicembre  1996,  n.  662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
    legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  limitatamente  al  comma  2
dell'articolo 61;
      m) decreto  del  Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425.
                            Art. 137 (L)
                    Norme che rimangono in vigore

  1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
    a) legge  17 agosto  1942,  n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione  degli  articoli  di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
b);
    b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
    c) legge  28 febbraio  1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
    d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
    e) articolo  17-bis  del  decreto-legge  13  maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
    f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.   Restano   in   vigore,  per  tutti  i  campi  di  applicazione
originariamente   previsti   dai   relativi  testi  normativi  e  non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
    a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
    b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
    c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
    d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
    e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3.  All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2.  L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma
1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".
                            Art. 138 (L)
                  Entrata in vigore del testo unico

  1.  Le  disposizioni  del  presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 2002.

  TAVOLA  DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
             ---->   Vedere riferimenti normativi  <----

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Nesi, Ministro dei lavori pubblici
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193

          Avvertenza:
              I  testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per
          motivi  di  massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
          8,  comma  3, del regolamento di esecuzione del testo unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del 15 novembre 2001 si procedera' alla
          ripubblicazione   dei  testi  sopracitati  corredati  delle
          relative  note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.