CIRCOLARE COMMISSARIALE 30 marzo 2001, prot. n. 3222.
Gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani - Costituzione di società miste - Problematiche.

A tutti i Comuni della Sicilia
A tutte le Province regionali della Sicilia
A tutti i Consorzi di comuni della Sicilia
A tutte le Prefetture della Sicilia
e, p.c. Al Ministero dell'ambiente 
All'A.N.C.I. Sicilia
All'U.P.S.


L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che in materia di rifiuti solidi urbani i comuni provvedono ad una gestione unitaria mediante utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali ottimali, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare la sopravvenuta normativa sull'emergenza dei rifiuti in Sicilia prevede all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 2983/99 che il Commissario delegato Presidente della Regione "può costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo richiedano", "per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1", al fine di avere "una gestione unitaria dei rifiuti urbani".
Su detto versante questa struttura commissariale ha in fase di predisposizione le linee guida per la redazione di uno schema di statuto di società e gli schemi di modelli deliberativi di adesione alla società; che al più presto si intendono diffondere e portare a conoscenza degli enti locali dell'Isola quale supporto tecnico fornito della struttura commissariale.
Per consentire che il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di gestione organizzativa avvenga "de plano", prevenendo, per quanto possibile, effetti negativi in capo agli enti locali, è opportuno che i comuni che si trovano nelle condizioni di dovere rinnovare l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a terzi, tengano in debito conto che l'eventuale adesione alla società mista che raggruppa i comuni dell'ambito e/o sub-ambito ottimale, in linea di principio, è finalizzata proprio all'espletamento dei medesimi servizi.
Pertanto avviare i rapporti contrattuali a lunga scadenza potrebbe essere causa di difficoltà operative e gestionali.
Dovendo gli enti locali territoriali, infatti, perseguire gli obiettivi di gestione unitaria per ambito e/o sub-ambio ottimale previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97, nonché quelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa emergenziale dei rifiuti, si ritiene estremamente opportuno che le amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi, ponderino l'interesse pubblico concreto con particolare riferimento alla durata temporale dell'affidamento del servizio in argomento, ponendo in essere, se del caso, in via cautelativa, taluni accorgimenti di natura tecnico giuridica che consentano lo scioglimento da vincoli contrattuali.
Inoltre, appare evidente che, comunque, i contratti di gestione del servizio non possono essere basati sulla raccolta indifferenziata per il loro smaltimento in discarica, secondo il tradizionale modello, oramai in totale contrasto con la normativa vigente, ma devono essere basati sulla raccolta della frazione valorizzabile e della frazione umida, al fine di raggiungere le percentuali di legge, anche per non incorrere nelle penalizzazioni previste e per ridurre i costi, oggi dello smaltimento in discarica e, domani, del conferimento agli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi che in occasione della redazione del bilancio preventivo per il corrente anno, è opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio finalizzato alla partecipazione alla società mista in materia di rifiuti solidi urbani.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

  Il Vice Commissario: LO MONTE