L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che in materia
di rifiuti solidi urbani i comuni provvedono ad una gestione unitaria mediante
utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali
ottimali, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed
integrazioni.
In particolare la sopravvenuta normativa sull'emergenza dei rifiuti in Sicilia
prevede all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 2983/99 che il Commissario delegato
Presidente della Regione "può costituire, nell'ambito di ciascuna
provincia, una società mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo
richiedano", "per l'attuazione degli interventi di cui al precedente
comma 1", al fine di avere "una gestione unitaria dei rifiuti
urbani".
Su detto versante questa struttura commissariale ha in fase di predisposizione
le linee guida per la redazione di uno schema di statuto di società e gli
schemi di modelli deliberativi di adesione alla società; che al più presto si
intendono diffondere e portare a conoscenza degli enti locali dell'Isola quale
supporto tecnico fornito della struttura commissariale.
Per consentire che il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di gestione
organizzativa avvenga "de plano", prevenendo, per quanto possibile,
effetti negativi in capo agli enti locali, è opportuno che i comuni che si
trovano nelle condizioni di dovere rinnovare l'affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a terzi, tengano in debito
conto che l'eventuale adesione alla società mista che raggruppa i comuni
dell'ambito e/o sub-ambito ottimale, in linea di principio, è finalizzata
proprio all'espletamento dei medesimi servizi.
Pertanto avviare i rapporti contrattuali a lunga scadenza potrebbe essere causa
di difficoltà operative e gestionali.
Dovendo gli enti locali territoriali, infatti, perseguire gli obiettivi di
gestione unitaria per ambito e/o sub-ambio ottimale previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo n. 22/97, nonché quelli di raccolta differenziata previsti
dalla normativa emergenziale dei rifiuti, si ritiene estremamente opportuno che
le amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi, ponderino l'interesse
pubblico concreto con particolare riferimento alla durata temporale
dell'affidamento del servizio in argomento, ponendo in essere, se del caso, in
via cautelativa, taluni accorgimenti di natura tecnico giuridica che consentano
lo scioglimento da vincoli contrattuali.
Inoltre, appare evidente che, comunque, i contratti di gestione del servizio non
possono essere basati sulla raccolta indifferenziata per il loro smaltimento in
discarica, secondo il tradizionale modello, oramai in totale contrasto con la
normativa vigente, ma devono essere basati sulla raccolta della frazione
valorizzabile e della frazione umida, al fine di raggiungere le percentuali di
legge, anche per non incorrere nelle penalizzazioni previste e per ridurre i
costi, oggi dello smaltimento in discarica e, domani, del conferimento agli
impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni provinciali, comunali e
loro consorzi che in occasione della redazione del bilancio preventivo per il
corrente anno, è opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio
finalizzato alla partecipazione alla società mista in materia di rifiuti solidi
urbani.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il Vice Commissario: LO MONTE |