DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1999.
Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999: "Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione - Riapprovazione";

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999 citata;

Decreta:


Articolo unico

E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999: "Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione - Riapprovazione".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Palermo, 27 dicembre 1999.

  CAPODICASA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 febbraio 2000. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 25.
Allegati
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 349 DEL 21 DICEMBRE 1999
"Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione. Riapprovazione"


La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge regionale 28 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 ed in particolare il comma 9 dell'art. 22;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la deliberazione n. 546 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 230 dell'11 giugno 1997, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione;
Considerato che il decreto n. 225 del 17 luglio 1997, di emanazione della suddetta deliberazione n. 230/1997 è stato gravato di rilievi dalla Corte dei conti;
Vista la nota n. 4093 del 5 novembre 1997, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici trasmette, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 un ulteriore testo adeguato ai rilievi formulati dalla Corte dei conti (Allegato "A");
Vista la nota n. 508 del 22 febbraio 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con la quale trasmette copia del parere n. 134/98 con cui il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente nella adunanza del 10 marzo 1998 in merito alla nuova formulazione dei suddetti criteri (allegati "B" e "C");
Vista la nota n. 2473 del 13 dicembre 1999, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sottopone all'approvazione della Giunta regionale i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni (allegato "D");
Ritenuto di riapprovare i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato alla succitata nota n. 4093/97;
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Delibera:

Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.
  Il Segretario: Il Presidente: 
  RUFFINO CAPODICASA 

Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n. 10/93)

In ottemperanza al disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/93, e di quanto introdotto dal 1° comma dell'art. 12 e dal 2° dell'art. 19 della legge regionale n. 4/96, degli artt. 9 e 28 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori, conferiti dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, verranno assegnati con le modalità che seguono.
Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi in funzione dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere pubbliche con la opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti appena abilitati purché iscritti nei relativi albi professionali.
Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e relative successive modificazioni dovranno adottare, per la scelta dei professionisti, criteri connessi alle specifiche professionalità idonee alla progettazione nelle varie fasi ed alla realizzazione dell'opera.
PRIMO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non superiore a 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 all'atto della pubblicazione dei bandi di affidamento dovranno indicare, in dipendenza delle caratteristiche dell'opera, i requisiti oggettivi (ad esempio voto di laurea o di diploma, anzianità di iscrizione agli albi, etc.) da applicare per l'affidamento tra i tecnici che avranno presentato domanda entro i termini.
A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'avere svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.
Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui sopra potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi.
Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 potranno ricorrere alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari.
La trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante dell'ente.
SECONDO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 all'atto della pubblicazione dovranno specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.
Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.
Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.
Nel caso di ordini e collegi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.
Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati ai paragrafi che seguono.
Nell'ambito del secondo gruppo vengono individuati tre livelli di riferimento per la classificazione dei lavori.
Primo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) maggiore di 25.000 ECU (e comunque al valore in ECU corrispondente a 50.000.000 di lire) e fino a 100.000 ECU.
Per accedere al 1° livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo similare a quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni potranno fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.
Secondo livello
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU.
Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente similare a quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, potranno fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.
Terzo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) uguale o maggiore di 200.000 ECU.
Potranno partecipare i professionisti con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 7 anni, che abbiano progettato e/o diretto un lavoro, per committente pubblico e/o privato, per un importo rientrante nella fascia precedente similare a quella da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno fare ricorso alla licitazione privata e/o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal decreto legislativo n. 157 e decreto legislativo n. 158/95 e nel rispetto dei criteri che seguono:
1)  valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di gara;
2)  caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
3)  nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;
4)  tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
5)  assistenza tecnica;
6)  per opere particolarmente complesse, eventuali ulteriori criteri motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicheranno nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali. Per la ponderazione degli elementi di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto riportato negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli "elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.L. 17 marzo 1995, n. 157 per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/95".
Per particolari opere che richiedono un attento studio architettonico-urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.
Nel regolamento dovrà essere previsto l'eventuale affidamento di incarichi a gruppi di professionisti in riunione temporanea, omogenei o interdisciplinari, per i componenti dei quali valgono gli stessi requisiti previsti per i singoli professionisti.
Per l'inserimento del gruppo nelle fasce d'importo si potrà fare riferimento alla competenza del coordinatore responsabile del gruppo o di un componente, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere, singolarmente, iscritti negli albi professionali.
Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo professionale, devono essere considerati anche gli anni di servizio svolti nei ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.
La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge regionale n. 10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi.
In dettaglio: ciascun ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, non può affidare a ciascun professionista, più di due incarichi nel corso del biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia superiore a 500.000 ECU.
La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti si intende estesa anche ai gruppi, mentre l'importo complessivo del corrispettivo si intende ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di partecipazione.
E' consentita la compensazione con il biennio precedente o con il biennio successivo.
Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in corso di espletamento incarichi affidati dall'ente allo stesso progettista nel corso degli anni precedenti.
Gli enti di cui all'art. 1 dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi agli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati.
Alla fine di ogni anno ciascun ente dovrà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno.
Allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro nazionali e nelle direttive comunitarie, l'Amministrazione darà opportuna informazione preliminare (vedi allegato).
Nel caso di lavori del primo gruppo, l'informazione preliminare va affissa all'albo pretorio ed inviata contestualmente agli ordini e collegi professionali competenti territorialmente.
Per lavori del 1° e 2° livello del 2° gruppo, oltre a quanto previsto per la prima fascia, verrà data pubblicità attraverso opportune forme tra le quali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che provvederà a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34, ed altra forma idonea quale ad esempio la pubblicità su un quotidiano a diffusione nazionale.
Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.
I superiori criteri si applicano per il conferimento di incarichi ai professionisti esterni: agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni compatibili.

MODELLI DI AVVISO

A. Preinformazione
1.  Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento.
2.a)  luogo di esecuzione;
b)  tempo di esecuzione;
c)  natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali delle varie fasi in riferimento all'opera;
d)  se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste.
3.  Criteri adottati per l'assegnazione.
4.  Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati e professionalità richieste.
5.  Data ultima per la ricezione della domanda.
(2000.32.1823)