DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1999.
Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi
di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla
pubblica Amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999:
"Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la
formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di
progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica
Amministrazione - Riapprovazione";
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta
regionale n. 349 del 21 dicembre 1999, attraverso un proprio atto di formale
esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'emanazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999 citata;
Decreta:
Articolo unico
E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999:
"Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la
formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di
progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica
Amministrazione - Riapprovazione".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione,
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Palermo, 27 dicembre 1999.
CAPODICASA
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì
25 febbraio 2000. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 25.
Allegati
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 349 DEL 21 DICEMBRE 1999
"Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la
formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di
progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica
Amministrazione. Riapprovazione"
La Giunta regionale
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge regionale 28 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 ed in particolare il comma 9
dell'art. 22;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la deliberazione n. 546 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 230 dell'11 giugno 1997, con la quale la Giunta
regionale ha approvato i criteri per la formulazione del regolamento per il
conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a
professionisti esterni alla pubblica Amministrazione;
Considerato che il decreto n. 225 del 17 luglio 1997, di emanazione della
suddetta deliberazione n. 230/1997 è stato gravato di rilievi dalla Corte dei
conti;
Vista la nota n. 4093 del 5 novembre 1997, con la quale l'Assessorato regionale
dei lavori pubblici trasmette, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10 un ulteriore testo adeguato ai rilievi formulati dalla Corte
dei conti (Allegato "A");
Vista la nota n. 508 del 22 febbraio 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici, con la quale trasmette copia del parere n. 134/98 con cui il Consiglio
di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente nella adunanza del 10
marzo 1998 in merito alla nuova formulazione dei suddetti criteri (allegati
"B" e "C");
Vista la nota n. 2473 del 13 dicembre 1999, con la quale l'Assessorato regionale
dei lavori pubblici sottopone all'approvazione della Giunta regionale i criteri
per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni (allegato
"D");
Ritenuto di riapprovare i criteri per la formulazione del regolamento per il
conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a
professionisti esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato alla
succitata nota n. 4093/97;
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Delibera:
Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10, i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento
degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti
esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato sotto la lettera
"A" alla presente deliberazione.
Il Segretario:
Il Presidente:
RUFFINO
CAPODICASA
Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli
incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni
alla Pubblica amministrazione (art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n. 10/93)
In ottemperanza al disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 22 della legge
regionale n. 10/93, e di quanto introdotto dal 1° comma dell'art. 12 e dal 2°
dell'art. 19 della legge regionale n. 4/96, degli artt. 9 e 28 del D.L. 19
dicembre 1991, n. 406, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli incarichi di progettazione e/o
direzione dei lavori, conferiti dagli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 21/85, verranno assegnati con le modalità che seguono.
Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi in funzione dell'importo stimato
del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la
necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei
professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere
pubbliche con la opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti appena
abilitati purché iscritti nei relativi albi professionali.
Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e relative successive
modificazioni dovranno adottare, per la scelta dei professionisti, criteri
connessi alle specifiche professionalità idonee alla progettazione nelle varie
fasi ed alla realizzazione dell'opera.
PRIMO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non superiore a 25.000 ECU e
comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n.
21/85 all'atto della pubblicazione dei bandi di affidamento dovranno indicare,
in dipendenza delle caratteristiche dell'opera, i requisiti oggettivi (ad
esempio voto di laurea o di diploma, anzianità di iscrizione agli albi, etc.)
da applicare per l'affidamento tra i tecnici che avranno presentato domanda
entro i termini.
A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi
professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo
professionale o dall'avere svolto precedentemente incarichi di progettazione o
direzione dei lavori.
Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per
l'affidamento degli incarichi gli enti di cui sopra potranno adottare criteri
connessi a tali indirizzi.
Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma
dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96, gli enti di cui all'art. 1 della
legge regionale n. 21/85 potranno ricorrere alla trattativa privata senza gara o
con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a
norme statutarie o regolamentari.
La trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante
dell'ente.
SECONDO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 ECU e
comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo,
gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 all'atto della
pubblicazione dovranno specificare il termine entro cui devono pervenire le
domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara
il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il
curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le
attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui
all'autocertificazione.
Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine
professionale di competenza.
Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto
alle prestazioni richieste.
Nel caso di ordini e collegi professionali che istituiscono elenchi di iscritti
per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato
rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante
l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.
Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione
ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno
un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i
criteri specificati ai paragrafi che seguono.
Nell'ambito del secondo gruppo vengono individuati tre livelli di riferimento
per la classificazione dei lavori. Primo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) maggiore di 25.000 ECU (e
comunque al valore in ECU corrispondente a 50.000.000 di lire) e fino a 100.000
ECU.
Per accedere al 1° livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di
iscrizione all'albo; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per
committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo similare a
quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni potranno fare ricorso
alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il
criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
punti 1, 2 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo
livello del secondo gruppo. Secondo livello
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 ECU e minore
di 200.000 ECU.
Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5
anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o
privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente
similare a quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, potranno fare ricorso
alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il
criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo
livello del secondo gruppo. Terzo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) uguale o maggiore di 200.000
ECU.
Potranno partecipare i professionisti con anzianità di iscrizione all'albo
professionale di almeno 7 anni, che abbiano progettato e/o diretto un lavoro,
per committente pubblico e/o privato, per un importo rientrante nella fascia
precedente similare a quella da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno fare ricorso
alla licitazione privata e/o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal
decreto legislativo n. 157 e decreto legislativo n. 158/95 e nel rispetto dei
criteri che seguono:
1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere
progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di
gara;
2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in
apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
3) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi
accessori e rimborso spese;
4) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai
limiti fissati dai bandi;
5) assistenza tecnica;
6) per opere particolarmente complesse, eventuali ulteriori criteri
motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicheranno nel bando di gara gli elementi di
valutazione ed i relativi fattori ponderali. Per la ponderazione degli elementi
di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto
riportato negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri relativo agli "elementi di valutazione e di ponderazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1,
lettera b), del D.L. 17 marzo 1995, n. 157 per l'aggiudicazione degli appalti di
servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui
alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta
nell'allegato 1 del decreto n. 157/95".
Per particolari opere che richiedono un attento studio
architettonico-urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al
concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente
successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.
Nel regolamento dovrà essere previsto l'eventuale affidamento di incarichi a
gruppi di professionisti in riunione temporanea, omogenei o interdisciplinari,
per i componenti dei quali valgono gli stessi requisiti previsti per i singoli
professionisti.
Per l'inserimento del gruppo nelle fasce d'importo si potrà fare riferimento
alla competenza del coordinatore responsabile del gruppo o di un componente,
fermo restando che tutti i partecipanti devono essere, singolarmente, iscritti
negli albi professionali.
Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo
professionale, devono essere considerati anche gli anni di servizio svolti nei
ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.
La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge
regionale n. 10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli
incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi.
In dettaglio: ciascun ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, non
può affidare a ciascun professionista, più di due incarichi nel corso del
biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia
superiore a 500.000 ECU.
La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti si
intende estesa anche ai gruppi, mentre l'importo complessivo del corrispettivo
si intende ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di
partecipazione.
E' consentita la compensazione con il biennio precedente o con il biennio
successivo.
Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in
corso di espletamento incarichi affidati dall'ente allo stesso progettista nel
corso degli anni precedenti.
Gli enti di cui all'art. 1 dovranno dare comunicazione del conferimento degli
incarichi agli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati.
Alla fine di ogni anno ciascun ente dovrà pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel
corso dell'anno.
Allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro
nazionali e nelle direttive comunitarie, l'Amministrazione darà opportuna
informazione preliminare (vedi allegato).
Nel caso di lavori del primo gruppo, l'informazione preliminare va affissa
all'albo pretorio ed inviata contestualmente agli ordini e collegi professionali
competenti territorialmente.
Per lavori del 1° e 2° livello del 2° gruppo, oltre a quanto previsto per la
prima fascia, verrà data pubblicità attraverso opportune forme tra le quali la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che provvederà
a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la
pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34,
ed altra forma idonea quale ad esempio la pubblicità su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla
normativa comunitaria.
I superiori criteri si applicano per il conferimento di incarichi ai
professionisti esterni: agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici,
geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni
compatibili.
MODELLI DI AVVISO
A. Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax
dell'amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento.
2.a) luogo di esecuzione; b) tempo di esecuzione; c) natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali
delle varie fasi in riferimento all'opera; d) se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni
previste.
3. Criteri adottati per l'assegnazione.
4. Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati
e professionalità richieste.
5. Data ultima per la ricezione della domanda.
(2000.32.1823)