CIRCOLARE 26 febbraio 2001, n. 2. Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10, art. 4. Disposizioni in materie di
entrate. Tasse sulle concessioni governative regionali.
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Segreteria della
Giunta regionale - Segreteria generale Ai concessionari della riscossione di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani Agli Assessorati regionali Alle Ragionerie centrali Alla Direzione bilancio e tesoro Alle Prefetture della Sicilia Alle Questure della Sicilia Alle Provincie regionali della Sicilia Ai Comuni della Sicilia Agli Uffici del registro della Sicilia
e, p.c.
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Ufficio IV
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono state emanate, tra l'altro,
disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate regionali.
La predetta legge, infatti, all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, testulmente recita:
1) al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie
acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato,
la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di
accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o
connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi
direttamente deliberati;
2) a tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le
entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della
Regione", ai sensi degli artt. 220 e 226 del Regolamento di contabilità
generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a
tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione
e verificare che i versamenti siano correttamente imputati;
3) i singoli rami dell'Amministrazione regionale han-no cura di elaborare
semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate
per i capitoli alle stesse attribuite, da trasmettere, tramite le coesistenti
Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze;
4) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla
Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza
regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari per la tutela
dell'erario della Regione.
Riguardo alla particolare e specifica materia delle tasse sulle concessioni
governative regionali occorre esprimere talune considerazioni: le tasse sulle
concessioni governative regionali, istituite in Sicilia con la legge regionale
18 aprile 1981, n. 67, sono attualmente disciplinate dall'art. 6 della legge
regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Risultano sottoposti al predetto tributo, in forza della citata legge regionale
n. 24/93 gli atti e provvedimenti contenuti nella tariffa annessa al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e quelli di competenza della Regione
siciliana (relativi cioè a funzioni trasferite dallo Stato alla Regione
siciliana con norme di attuazione dello Statuto) che risultano inclusi nella
tabella allegata al D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 641 e non elencati nella citata
tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. Sottoposti al
tributo predetto sono ancora gli atti contemplati, in base al richiamato
contenuto del secondo comma dell'art. 8 della menzionata legge regionale n.
24/93, da speciali leggi della Regione (es. tassa sulla caccia disciplinata
dalla legge regionale 1 aprile 1997, n. 33, tassa sulle concessioni di
derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso
irriguo in agricoltura prevista dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 67).
Quanto alla misura delle predette tasse sulle concessioni regionali occorre
distinguere quelle elencate nella tariffa annessa al decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230, che si applicano nella misura prevista dalla tariffa
allegata al predetto decreto legislativo n. 230/91 e successive modificazioni.
Invece per quanto riguarda le tasse previste dalla tabella allegata al D.P.R. 23
ottobre 1972, n. 641 e non elencati nella tariffa annessa al citato decreto
legislativo n. 230/91, la relativa misura è quella contemplata dalla tabella
annessa al predetto D.P.R. n. 641/72 e successive modificazioni.
Infine, per quanto riguarda le tasse sulle concessioni regionali disciplinate da
apposite leggi della Regione si rinvia alla legislazione regionale nelle
rispettive materie.
La disciplina di ogni altro aspetto delle tasse sulle concessioni governative
della Regione siciliana, diverso dall'individuazione degli atti e dei
provvedimenti sottoposti al predetto tributo (quali quelli dell'accertamento,
della decadenza, del contenzioso) è invece contenuta, in quanto compatibile nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, giusta il richiamo
contenuto nel 3° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, succitata.
Il pagamento delle tasse in oggetto costituisce condizione sine qua non per
l'emanazione di determinati atti o autorizzazioni da parte della Pubblica
Amministrazione, che procurino un vantaggio al cittadino interessato all'atto
medesimo. La misura delle predette tasse è commisurata dalla legge all'utilità
del servizio reso. Le stesse, dunque, per la struttura delle relative
fattispecie e per il relativo sistema di applicazione si connettono ad atti
autorizzativi di competenza dei vari Assessorati regionali o di altre
amministrazioni che svolgono funzioni regionali, ciascuno per le attribuzioni
stabilite dalla vigente legislazione, e si configurano quindi come entrate
connesse all'attività amministrativa di competenza.
Le amministrazioni che rilasciano atti soggetti a tasse sulle concessioni
governative regionali, sono esplicitamente chiamate dalla legge a subordinare il
rilascio del previsto atto amministrativo alla produzione, da parte del
richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art. 2, D.P.R. n. 641/72)
verificandone l'esattezza della misura corrisposta nonché il corretto
versamento alla Regione siciliana quale Ente impositore destinatario del
gettito, in quanto gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci
sino a quando queste non siano pagate (art. 8 D.P.R. n. 641/72).
Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 9 del D.P.R. n. 641/72, espressamente
prevede, al comma 2, che "il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a
tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del
tributo è punito con la sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.000.000 ed
è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso".
Tutti gli Assessorati regionali o le altre amministrazioni, dunque, quando
emettono atti soggetti a tasse sulle concessioni governative regionali sono
tenuti, per legge, alla preventiva acquisizione dell'attestato di versamento
della tassa, il cui importo deve corrispondere a quello previsto dalle vigenti
leggi.
Posto l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 4 della citata legge regionale
22 aprile 1999, n. 10 del "potenziamento" da parte
dell'amministrazione finanziaria regionale dell'attività di accertamento anche
delle tasse sulle concessioni regionali, si fa presente che questo Assessorato
potrà procedere alla formazione di appositi programmi atti ad informatizzare
l'acquisizione dei dati relativi al pagamento delle tasse connesse al rilascio o
al rinnovo delle autorizzazioni, nonché, successivamente, a seguire i dati
relativi al pagamento delle eventuali conseguenti tasse annuali.
In relazione alle su citate acquisite informazioni, questo Assessorato
istituisce l'anagrafe delle tasse sulle concessioni regionali presso il
Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, in funzione della cui attuazione occorre la collaborazione di tutte
indistintamente le pubbliche amministrazioni operanti in Sicilia che provvedono
all'emanazione di atti ed autorizzazioni subordinati al pagamento delle tasse
sulle concessioni specificate nel primo e nel secondo comma dell'art. 6 della
legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Si dispone pertanto - nel contesto dei poteri di vigilanza sull'acquisizione
delle entrate di che trattasi istituzionalmente demandati alla scrivente
amministrazione - che tutte le amministrazioni regionali, statali e locali che
abbiano ad emettere atti e provvedimenti di competenza della Regione, della
duplice specie indicata rispettivamente nei citati commi 1 e 2 del menzionato
art. 6 della legge regionale n. 24/93, trasmettano all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, viale Regione
Siciliana n. 2226 - 90145 Palermo: a) copia debitamente conformizzata dei predetti atti e/o
autorizzazioni, emessi a far data dall'1 gennaio 1993, data di entrata in vigore
della citata legge regionale n. 24/93, unitamente alla copia dei connessi
attestati di versamento delle relative tasse sulle concessioni regionali,
allegando, altresì, per ciascuna tipologia di atti e/o autorizzazioni,
debitamente compilato e sottoscritto, il seguente prospetto.
PER IL PROSPETTO VEDI G.U.R.S.
Nel caso in cui le stesse Amministrazioni siano dotate di adeguate strutture
informatiche, i dati sopra richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy
disk da 3,5'' - 1,44Mb per MS-DOS in formato ASCII.
E' opportuno precisare che le Amministrazioni interessate dovranno segnalare a
questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e
credito, viale Regione Siciliana n. 2226 - 90145 Palermo, anche quei casi di
atti ed autorizzazioni che non si accompagnino nella documentazione, esistente
agli atti d'ufficio, ad attestati di pagamento della tassa in parola. Tanto
sotto la diretta e personale responsabilità non solo del funzionario che a suo
tempo emise il provvedimento ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 9
del D.P.R. n. 641 del 1972, ma anche del funzionario che attualmente ometta di
segnalare il mancato rinvenimento nel relativo fascicolo dell'attestato di
pagamento della tassa. In tali ultimi casi, pertanto, dovrà farsi luogo a
trasmissione di copia dell'atto o provvedimento segnalando espressamente la
mancanza del menzionato attestato. In tali casi questo Assessorato, prima di
procedere agli atti sanzionatori, curerà di invitare il beneficiario della
autorizzazione a dimostrare, con esibizione della "ricevuta" di
pagamento, l'avvenuto versamento, a suo tempo, della dovuta tassa.
Tuttavia le interessate amministrazioni sia statali, sia regionali, sia locali,
a prescindere da quanto sopra detto opererà questo Assessorato, avranno cura -
per via della responsabilità che ricade sui rispettivi funzionari - di
inoltrare per loro conto preventivo atto di intimazione nei confronti dei
soggetti inadempienti.
Al riguardo, va rilevato che le norme che vengono a rilievo ai fini della
individuazione degli effetti, nei confronti dell'Amministrazione che emana
l'atto, del mancato pagamento delle tasse sono rinvenibili negli artt. 2, 8, 9 e
13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
In particolare, va ricordato che giusta le richiamate disposizioni, la tassa di
rilascio va corrisposta non oltre la consegna dell'atto all'interessato (art. 2)
e che gli atti, così come sopra evidenziato, per i quali sono dovute le tasse
non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate (art. 8).
Particolare rilevanza assume la precisazione legislativa (art. 13) che
"nonostante l'inutile decorso del termine" decadenziale di tre anni
per l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di tasse sulle
concessioni governative regionali, "l'atto per il quale non sia corrisposta
la tassa sulle concessioni governative non acquista l'efficacia sino a quando la
tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per
il mancato o ritardato pagamento".
Per i casi in cui l'inadempienza perduri da oltre un triennio, torna opportuno
evidenziare che ove l'indica-to atto di intimazione, curato da ciascuna delle
predette Amministrazioni, venga riferito soltanto alle tasse non corrisposte per
periodo inferiore ad un triennio (per le quali, cioè, non sia intervenuta la
decadenza), il conseguente pagamento del tributo non comporterà che l'atto
autorizzativo adottato prima del triennio medesimo acquisti efficacia, in
quanto, affinché ciò si verifichi, è necessario, ai sensi del citato art. 13
del D.P.R. n. 641/72, il pagamento anche delle tasse maturate antecedentemente
alla decorrenza del termine decadenziale.
E' da notare che tutte le Amministrazioni in indirizzo, nella diversa ipotesi in
cui, al fine di evitare le prospettate conseguenze, ritengano di estendere il
recupero delle tasse (pur gravate da decadenza) maturate anteriormente al
triennio, non potranno per queste ultime, a seguito dell'eventuale
corresponsione del tributo, attivarsi per l'applicazione da parte dell'ufficio
del registro delle sanzioni previste per il ritardato pagamento, e ciò proprio
a ragione dell'intervenuta decadenza, i cui effetti ablativi, pertanto, in
siffatto contesto, rimangono circoscritti al profilo sanzionatorio.
Una volta acquisiti i dati e i provvedimenti di cui sopra, questo Assessorato
potrà verificare, come introito al pertinente capitolo d'entrata, il pagamento
oltre che della tassa di rilascio, delle tasse annuali sulla base, queste
ultime, delle quietanze di pagamento di cui copia viene rimessa dalla Tesoreria
regionale alla scrivente Amministrazione.
Nel caso di constatati mancati pagamenti sarà data, a cura di ciascuna delle
Amministrazioni interessate, comunicazione agli uffici del registro competenti
perché provvedano, ai sensi dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e
del D.P.R. 15 giugno 1994, n. 499, alla redazione del verbale di accertamento
del mancato pagamento da contestarsi mediante notificazione al soggetto
inadempiente, al quale sarà fatto parallelo obbligo nel contempo di pagare
l'importo a suo tempo non corrisposto.
Della irrogazione della sanzione pecunaria per mancato pagamento del tributo, è
fatto carico agli Uffici del registro, i quali dovranno curare ove occorra anche
la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle suddette sanzioni pecunarie, oltre
che, beninteso, della sorte non corrisposta a suo tempo per il titolo di che
trattasi, nelle forme e nei modi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.
Dei vari successivi interventi provvedimentali al riguardo, nonché delle
riscossioni che si conseguiranno anche in via coattiva, dovrà essere data
comunicazione da parte degli Uffici del registro allo scrivente Assessorato del
bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito.
I concessionari della riscossione dei nove ambiti territoriali della Sicilia,
una volta avuti in consegna i ruoli per la riscossione coattiva delle tasse di
concessione regionale, dovranno effettuare le prescritte, dal Ministero delle
finanze, comunicazioni bimestrali relative allo stato di realizzazione delle
procedure intraprese, comunicazioni da rendersi oltre che all'Ufficio del
registro che ha emesso il ruolo anche allo scrivente Assessorato del bilancio e
delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito - che ha il compito
della vigilanza sulla consecuzione delle entrate di cui al presente titolo.
Posto che la vigilanza sulle entrate per tasse sulle concessioni regionali
appartiene ai compiti di questo Assessorato, (i capitoli di bilancio 1601
"tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio"
e 1606 "tasse sulle concessioni governative regionali" risultano
assegnati dal quadro di classificazione delle entrate al Dipartimento regionale
delle finanze e del credito) gli adempimenti tutti sopra indicati dovranno
essere compiuti nei confronti della scrivente Amministrazione anche dagli organi
interessati al rilascio delle autorizzazioni in materia di caccia, in materia di
derivazione di acque pubbliche comprese quelle dai canali demaniali, materie in
ordine alle quali la Regione siciliana ha legiferato con leggi diverse dalla più
volte citata legge regionale n. 24 del 1993, delle quali è fatta salvezza nel
secondo comma dell'articolo 8 della stessa legge regionale n. 24.
Anche per tali tasse, quindi, gli Uffici del registro competenti sono chiamati a
svolgere gli adempimenti di cui innanzi.
E' appena il caso di ricordare che i contribuenti per il pagamento delle tasse
sulle concessioni regionali possono farne versamento sul c/c 17770900, con
imputazione al capitolo 1606 del bilancio regionale, ad eccezione del pagamento
delle tasse sulla caccia che dovranno essere versate sul c/c postale n. 10575900
intestato alla Tesoreria della Regione siciliana, con imputazione al capitolo
1601 del bilancio regionale.
Il pagamento della relativa sanzione, da imputarsi al capitolo 3313/02 del
bilancio della Regione, dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti
provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle
entrate (art. 4, comma 1, prima parte decreto legislativo n. 237/97);
- versamento mediante delega alle Poste italiane (decreto ministeriale 14
dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
237/97);
- versamento mediante delega bancaria, secondo le modalità di cui agli
artt. 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 (art. 4, comma
1, seconda parte decreto legislativo n. 237/97: delega a versare al
concessionario).
In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il codice tributo 131T, ed il
codice destinatario 16, utilizzando il modello "F 23" allegato al
decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre
1998.
Posto quanto sopra, al fine di consentire il puntuale adempimento dell'obbligo
di relazione cui questo Assessorato è stato chiamato dalla su riportata legge
regionale n. 10/99, art. 4, tutte le Amministrazioni statali, regionali e
locali, comunque competenti alla emissione degli atti e delle autorizzazioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, nonché alla
emissione degli atti autorizzativi in materia di caccia, di derivazione di acque
pubbliche comprese quelle dei canali demaniali, dovranno fare pervenire, nei
tempi semestrali prescritti dalla stessa legge regionale, apposite relazioni sul
numero degli atti ed autorizzazioni emessi e sull'ammontare delle tasse delle
quali all'atto del rilascio sia stato verificato l'avvenuto pagamento.
Si fa notare che le dette relazioni la citata legge espressamente vuole siano
inoltrate tramite le competenti Ragionerie centrali coesistenti presso ciascun
Assessorato, chiamate dal legislatore ad esprimere il loro avviso al riguardo.
Gli Uffici del registro, per loro conto, dovranno fare pervenire semestralmente
delle relazioni sui compiti ricevuti e sulle attività espletate, che in
ossequio alla citata normativa dovranno essere inoltrate a questo Assessorato
del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito - per il tramite
della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze con uffici in Palermo,
via Notarbartolo n. 17.
Il concessionario del servizio della riscossione di ciascun ambito territoriale
provvederà ad inoltrare a questo Assessorato - Dipartimento finanze e credito -
per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze, la
cennata relazione semestrale, ovviamente con il riguardo ai ruoli della
riscossione agli stessi affidati dagli Uffici del registro operanti nelle
rispettive province. Copia di detta relazione, i cennati concessionari, dovranno
fare pervenire, altresì, agli Uffici del registro che hanno affidato i ruoli di
che trattasi.
Le relazioni prefettizie, nonché quelle delle questure, dei comuni e delle
province della Sicilia dovranno, in ossequio alla citata normativa, essere
inoltrate a questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento
finanze e credito - per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e
le finanze i cui uffici sono stati precedentemente individuati.
Questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze non manca di percepire
le difficoltà e la ampiezza della rilevazione che il legislatore regionale ha
ritenuto, con il cogente dettato della norma sopra richiamata, di richiedere. Ciò
in quanto sullattività inerente con riguardo all'entrata propria della Regione
costituita dalle tasse sulle concessioni governative, lo scrivente Assessore
dovrà, dopo aver ricevuto da codesti organi ed amministrazioni le relazioni di
rispettiva competenza, riferire in quanto preposto alla vigilanza sulle attività
di accertamento, riscossione e versamento di detto tributo, alla Giunta
regionale di governo, dietro motivato avviso delle competenti Ragionerie
centrali, giusta il dettagliato e puntuale disposto della norma in parola, il
cui testo per la migliore lettura si è ritenuto di preporre alla presente.
Le Amministrazioni regionali, statali e locali in indirizzo, cui la presente è
diretta, sono incaricate di diramare la presente circolare sotto la propria
responsabilità (atteso che nella specie trattasi di entrate erariali il cui
mancato afflusso può determinare ipotesi di danno erariale) a tutti gli Uffici
della Pubblica Amministrazione che comunque siano chiamati per legge alla
adozione degli atti e delle autorizzazioni sottoposte alle tasse di che
trattasi; il che ovviamente nell'ambito delle proprie generali competenze.