ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 20 febbraio 2001, prot. n. 87.
Problematiche applicative delle disposizioni contenute nell'art. 3 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 di recepimento della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, art.6. Mancata istituzione del ruolo dei conducenti.
Ai comuni della Regione siciliana
La legge 15 gennaio 1992, n. 21, normativa quadro sul trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea, all'art. 6 ha introdotto una novità
sostanziale in tale materia. Essa, infatti, ha previsto l'istituzione del ruolo
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea.
Secondo tale normativa, inoltre, l'iscrizione al predetto ruolo - requisito,
questo, indispensabile per ottenere la licenza o l'autorizzazione allo
svolgimento dei servizi di cui sopra, per coloro che non ne siano già titolari
- si consegue in seguito ad un esame svolto dinanzi un'apposita commissione
regionale avente il compito di accertare requisiti di idoneità all'esercizio
del servizio.
Entro un anno dall'entrata in vigore di siffatta normativa statale, questa
Regione avrebbe dovuto recepire il superiore disposto, e istituendo il ruolo dei
conducenti e costituendo la commissione esaminatrice.
Invero, il legislatore regionale è intervenuto in tale materia con la legge
regionale 6 aprile 1996, n. 29; tale normativa, tuttavia, non ha previsto
l'istituzione del ruolo dei conducenti ed ha regolamentato, all'art. 3, le
commissioni di cui all'art. 6 della legge quadro statale in ambito provinciale
prevedendo, inoltre, che le stesse siano composte da rappresentanti di varie
Amministrazioni pubbliche e da rappresentanti delle associazioni di categoria
meglio individuati nella predetta disposizione.
Le difficoltà applicative per la costituzione della suddetta commissione hanno
portato ad una situazione che - a causa della parziale ed incompleta
applicabilità della normativa di riferimento - non ha consentito una normale
gestione del settore, determinando conseguentemente una situazione di disagio
nei riguardi degli enti locali competenti coinvolti.
Questi ultimi, infatti, da un lato, si sono trovati di fronte all'obbligo,
derivante dalla normativa, di dovere aggiornare i regolamenti comunali di
settore in considerazione dell'introduzione del nuovo requisito di iscrizione al
ruolo; di contro, aggiornando i regolamenti, si sono ritrovati dinanzi ad una
fonte normativa inapplicabile che, a causa della mancata costituzione a livello
regionale delle commissioni d'esame, non ha consentito, quindi, l'acquisizione
del titolo autorizzativo a tutti coloro i quali intendano iniziare ad esercitare
l'attività in oggetto.
Siffatta situazione ha indotto questa Amministrazione a cercare una soluzione
alternativa e più rapida rispetto a quella già intrapresa, finalizzata ad una
revisione legislativa, ad oggi bloccata nel suo iter attuativo, presso la
competente Commissione legislativa dell'A.R.S.
Conseguentemente questa Amministrazione ha avviato dei tavoli di confronto con
gli altri enti interessati (quali C.C.I.A.A., C.P.A., etc.), dai quali sono
scaturite delle proposte indicative mirate alla soluzione della problematica
sovraesposta.
Da detti confronti sono anche emerse delle difficoltà oggettive per la completa
applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96, che determina di fatto
nella nostra regione, nel settore degli autotrasporti pubblici non di linea, una
situazione anomala relativamente al ruolo dei conducenti.
Pertanto, al fine di tentare di superare questa fase statica, la scrivente
Amministrazione ha opportunamente formulato apposita richiesta all'Ufficio
legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, nella quale sono
state prospettate alcune ipotesi che consentissero alle amministrazioni locali,
nelle more dell'approvazione della modifica della normativa regionale, comunque
di operare.
In tal senso il suddetto Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n.
21512/285.00.11 del 30 novembre 2000, ha in ultimo espresso il proprio avviso in
merito alla questione dichiarando testualmente che: "Conclusivamente sembra
pertanto allo scrivente che, profilandosi ancora incerta l'istituzione del
ruolo, per legge o per decreto, e non potendosi per contro tollerare il blocco
del settore, le amministrazioni comunali - cui compete, ai sensi dell'art. 8
della legge quadro, il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni attraverso
bando di pubblico concorso - nelle more dell'istituzione del ruolo, potranno
procedere anche in assenza del requisito dell'iscrizione ad esso. Ai sensi poi
del comma 7 dell'art. 6 della legge quadro, i soggetti che al momento
dell'istituzione del ruolo risulteranno già titolari di licenza o di
autorizzazione, saranno iscritti di diritto nel ruolo stesso".
Pertanto, ad avviso dello scrivente Assessorato ed alla luce del parere reso
dall'Ufficio legislativo e legale, i comuni - nelle more dell'entrata a regime
della gestione dei ruoli e delle istituzioni delle relative commissioni d'esame
- ove lo riterranno opportuno, potranno continuare ad operare senza richiedere
il previsto requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6
della legge n. 21/92.
Resta invece imprescindibile, per continuare l'attività amministrativa nel
settore del trasporto pubblico non di linea, l'aggiornamento dei regolamenti e
le previste eliminazioni di situazioni di difformità rispetto alla normativa
vigente, così come previsto dal combinato disposto della legge n. 21/92 e della
legge regionale n. 29/96 (con particolare riferimento all'art. 6 della legge
regionale n. 29/96).
Nella redazione dei nuovi regolamenti dovrà comunque essere previsto anche il
titolo di iscrizione al ruolo dei conducenti - quale requisito essenziale -
sebbene nelle more della completa attuazione della norma (e cioè ad
approvazione delle modifiche da parte dell'Assemblea regionale), questo potrà
non essere richiesto nell'ambito dell'attività di competenza comunale, ai fini
dell'esercizio dell'attività in parola.
Ciò premesso - e precisato comunque che la scrivente amministrazione non è più
titolare del controllo di merito sulle regolamentazioni comunali relative al
trasporto pubblico non di linea e sulle relative determinazioni dei parchi
veicolari da conferire al suddetto servizio - nei confronti degli enti
locali competenti per settore, e ciò ai sensi dell'art. 231 del decreto
legislativo n. 285/92 (nuovo C.d.S.) che ha abrogato il precedente R.D. n.
1740/33, nell'ambito della presente, si ritiene doveroso rimarcare quali debbano
essere i contenuti dei regolamenti, e si ritiene opportuno delineare alcune
linee di principio che a parere di questa Amministrazione andrebbero seguite
nella stesura dei regolamenti in base alla normativa di settore ed in
particolare:
1) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni
singolo servizio;
2) le modalità per lo svolgimento del servizio;
3) i criteri per la determinazione delle tariffe;
4) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
Inoltre, nel contesto di cui sopra, è parere di questa amministrazione che
debbano essere ritenuti principi fondamentali, da considerarsi quali linee guida
nella stesura dei regolamenti e nella gestione del settore, anche la tutela
della sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio, e la tutela
dell'autosufficienza economica, considerate le esigenze del territorio comunale
in rapporto al numero di autorizzazioni.
Per tutto quanto sopra, pur non potendo questa Amministrazione dare per via
amministrativa direttive perentorie alle amministrazioni locali, si è ritenuto
utile trasmettere la presente anche sulla base delle indicazioni dell'organo
legale consultivo in materia di interpretazione delle norme di questa
Amministrazione.
L'Assessore: ROTELLA