ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 20 febbraio 2001, prot. n. 87.

Problematiche applicative delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 di recepimento della legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.6. Mancata istituzione del ruolo dei conducenti.

Ai comuni della Regione siciliana
La legge 15 gennaio 1992, n. 21, normativa quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, all'art. 6 ha introdotto una novità sostanziale in tale materia. Essa, infatti, ha previsto l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Secondo tale normativa, inoltre, l'iscrizione al predetto ruolo - requisito, questo, indispensabile per ottenere la licenza o l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui sopra, per coloro che non ne siano già titolari - si consegue in seguito ad un esame svolto dinanzi un'apposita commissione regionale avente il compito di accertare requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
Entro un anno dall'entrata in vigore di siffatta normativa statale, questa Regione avrebbe dovuto recepire il superiore disposto, e istituendo il ruolo dei conducenti e costituendo la commissione esaminatrice.
Invero, il legislatore regionale è intervenuto in tale materia con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29; tale normativa, tuttavia, non ha previsto l'istituzione del ruolo dei conducenti ed ha regolamentato, all'art. 3, le commissioni di cui all'art. 6 della legge quadro statale in ambito provinciale prevedendo, inoltre, che le stesse siano composte da rappresentanti di varie Amministrazioni pubbliche e da rappresentanti delle associazioni di categoria meglio individuati nella predetta disposizione.
Le difficoltà applicative per la costituzione della suddetta commissione hanno portato ad una situazione che - a causa della parziale ed incompleta applicabilità della normativa di riferimento - non ha consentito una normale gestione del settore, determinando conseguentemente una situazione di disagio nei riguardi degli enti locali competenti coinvolti.
Questi ultimi, infatti, da un lato, si sono trovati di fronte all'obbligo, derivante dalla normativa, di dovere aggiornare i regolamenti comunali di settore in considerazione dell'introduzione del nuovo requisito di iscrizione al ruolo; di contro, aggiornando i regolamenti, si sono ritrovati dinanzi ad una fonte normativa inapplicabile che, a causa della mancata costituzione a livello regionale delle commissioni d'esame, non ha consentito, quindi, l'acquisizione del titolo autorizzativo a tutti coloro i quali intendano iniziare ad esercitare l'attività in oggetto.
Siffatta situazione ha indotto questa Amministrazione a cercare una soluzione alternativa e più rapida rispetto a quella già intrapresa, finalizzata ad una revisione legislativa, ad oggi bloccata nel suo iter attuativo, presso la competente Commissione legislativa dell'A.R.S.
Conseguentemente questa Amministrazione ha avviato dei tavoli di confronto con gli altri enti interessati (quali C.C.I.A.A., C.P.A., etc.), dai quali sono scaturite delle proposte indicative mirate alla soluzione della problematica sovraesposta.
Da detti confronti sono anche emerse delle difficoltà oggettive per la completa applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96, che determina di fatto nella nostra regione, nel settore degli autotrasporti pubblici non di linea, una situazione anomala relativamente al ruolo dei conducenti.
Pertanto, al fine di tentare di superare questa fase statica, la scrivente Amministrazione ha opportunamente formulato apposita richiesta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, nella quale sono state prospettate alcune ipotesi che consentissero alle amministrazioni locali, nelle more dell'approvazione della modifica della normativa regionale, comunque di operare.
In tal senso il suddetto Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n. 21512/285.00.11 del 30 novembre 2000, ha in ultimo espresso il proprio avviso in merito alla questione dichiarando testualmente che: "Conclusivamente sembra pertanto allo scrivente che, profilandosi ancora incerta l'istituzione del ruolo, per legge o per decreto, e non potendosi per contro tollerare il blocco del settore, le amministrazioni comunali - cui compete, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro, il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni attraverso bando di pubblico concorso - nelle more dell'istituzione del ruolo, potranno procedere anche in assenza del requisito dell'iscrizione ad esso. Ai sensi poi del comma 7 dell'art. 6 della legge quadro, i soggetti che al momento dell'istituzione del ruolo risulteranno già titolari di licenza o di autorizzazione, saranno iscritti di diritto nel ruolo stesso".
Pertanto, ad avviso dello scrivente Assessorato ed alla luce del parere reso dall'Ufficio legislativo e legale, i comuni - nelle more dell'entrata a regime della gestione dei ruoli e delle istituzioni delle relative commissioni d'esame - ove lo riterranno opportuno, potranno continuare ad operare senza richiedere il previsto requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.
Resta invece imprescindibile, per continuare l'attività amministrativa nel settore del trasporto pubblico non di linea, l'aggiornamento dei regolamenti e le previste eliminazioni di situazioni di difformità rispetto alla normativa vigente, così come previsto dal combinato disposto della legge n. 21/92 e della legge regionale n. 29/96 (con particolare riferimento all'art. 6 della legge regionale n. 29/96).
Nella redazione dei nuovi regolamenti dovrà comunque essere previsto anche il titolo di iscrizione al ruolo dei conducenti - quale requisito essenziale - sebbene nelle more della completa attuazione della norma (e cioè ad approvazione delle modifiche da parte dell'Assemblea regionale), questo potrà non essere richiesto nell'ambito dell'attività di competenza comunale, ai fini dell'esercizio dell'attività in parola.
Ciò premesso - e precisato comunque che la scrivente amministrazione non è più titolare del controllo di merito sulle regolamentazioni comunali relative al trasporto pubblico non di linea e sulle relative determinazioni dei parchi veicolari da conferire al suddetto servizio -  nei confronti degli enti locali competenti per settore, e ciò ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo C.d.S.) che ha abrogato il precedente R.D. n. 1740/33, nell'ambito della presente, si ritiene doveroso rimarcare quali debbano essere i contenuti dei regolamenti, e si ritiene opportuno delineare alcune linee di principio che a parere di questa Amministrazione andrebbero seguite nella stesura dei regolamenti in base alla normativa di settore ed in particolare:
1)  il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
2)  le modalità per lo svolgimento del servizio;
3)  i criteri per la determinazione delle tariffe;
4)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Inoltre, nel contesto di cui sopra, è parere di questa amministrazione che debbano essere ritenuti principi fondamentali, da considerarsi quali linee guida nella stesura dei regolamenti e nella gestione del settore, anche la tutela della sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio, e la tutela dell'autosufficienza economica, considerate le esigenze del territorio comunale in rapporto al numero di autorizzazioni.
Per tutto quanto sopra, pur non potendo questa Amministrazione dare per via amministrativa direttive perentorie alle amministrazioni locali, si è ritenuto utile trasmettere la presente anche sulla base delle indicazioni dell'organo legale consultivo in materia di interpretazione delle norme di questa Amministrazione.

L'Assessore: ROTELLA