e, p.c.
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla Sede regionale dell'I.N.P.S. - Palermo
Ai gruppi ed aree dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro
In conformità all'avviso della Commissione regionale per l'impiego, espresso
nella seduta del 18 aprile 2001, ed alla direttiva rivolta agli uffici
periferici del lavoro con nota di questa Agenzia prot. n. 1116 del 18 aprile
2001, si forniscono i seguenti chiarimenti con invito a divulgare gli stessi
presso le strutture dipendenti e presso i soggetti interessati.
Preliminarmente va chiarito che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, ai lavoratori destinatari del regime transitorio regionale
trovano applicazione le disposizioni statali.
Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, le attività socialmente utili non sono strutturate in
progetti.
L'utilizzazione dei singoli lavoratori, in base alla richiamata normativa, è
attuata dagli enti per due periodi un primo di sei mesi (dal 1° maggio 2000 al
30 ottobre) ed un secondo di otto mesi (dal 1° novembre 2000 al 30 giugno
2001), in quanto l'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria statale 2001), eleva da sei a otto la durata massima del secondo
periodo di impiego nelle attività socialmente utili.
In considerazione della straordinarietà della situazione regionale, ai sensi di
quest'ultima norma statale, la Regione siciliana ha stipulato il 7 febbraio
scorso una convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che - nel prevedere specifici programmi di stabilizzazione dei soggetti
impegnati in lavori socialmente utili (che per il primo anno non potrà essere
inferiore al 30% della platea dei destinatari) - consente di utilizzare in
attività socialmente utili i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2001.
La predetta convenzione potrà essere annualmente rinnovata, a condizione che
vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di
stabilizzazione dei soggetti interessati.
Nella considerazione che la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 prevede il
rifinanziamento delle attività in parola, gli enti utilizzatori potranno
proseguire le attività socialmente utili in corso adottando una nuova delibera,
con efficacia dall'1 maggio 2001.
Dette attività potranno proseguire fino alla data del 31 ottobre 2001.
La deliberazione dovrà contenere, oltre all'assunzione degli oneri assicurativi
a carico degli enti utilizzatori, l'indicazione della platea di appartenenza dei
soggetti cui gli interventi sono rivolti.
Al riguardo risulta opportuno che venga predisposta una specifica separata
deliberazione per ciascuna delle seguenti categorie di lavoratori da utilizzare:
1) lavoratori ex leggi regionali nn. 85/95 e 24/96;
2) lavoratori ex circolare assessoriale n. 331/99;
3) lavoratori finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per
l'occupazione;
4) lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 6,
comma 2, della legge regionale n. 24/2000.
Alla deliberazione dovrà essere allegato elenco nominativo dei lavoratori,
distinto per platea di appartenenza, contenente l'indicazione dei dati
anagrafici completi, nonché della qualifica e/o titolo di studio di
utilizzazione.
Detta delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego, all'Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale - Area II Progettazione - via Imperatore Federico n. 52
- Palermo ed alle sedi dell'INPS territorialmente competenti.
La presente circolare potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in
formato Word, sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo
www.regione.sicilia.it/lavoro.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Dipartimento dell'Agenzia
regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area II Progettazione -
via Imperatore Federico n. 52.
L'Assessore: ADRAGNA
(2001.19.984)