Dipartimento Funzione pubblica

Circolare n. 198/01 31 maggio 2001
 

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall’art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

 

Le novità rispetto al passato consistono in:

 

L’indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento ( www.funzionepubblica.it).


L’accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell’amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell’avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall’altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l’errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l’occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un’apposita “sezione consulenti”.

 

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente:

 

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.


Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso – restando responsabili di ogni operazione – alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest’ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l’apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all’interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro