DECRETO 13 febbraio 2001.
Direttive ai comuni per l'istituzione del servizio cattura cani ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.


L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;
Considerato che l'articolo 4 della predetta legge, nella nuova ottica collegata al trattamento dei cani, disciplina che i comuni singoli o associati provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani;
Considerato che, nelle more dell'emanazione da parte di questa Regione delle norme di attuazione della legge n.281/91 con l'assessoriale n.4.01.0938 del 28 maggio 1992 sono state emanate direttive per il trasferimento ai comuni delle disponibilità delle strutture destinate ai canili esistenti con invito alle amministrazioni comunali di adottare i necessari interventi per il reperimento di locali destinati al ricovero dei cani e ciò onde consentire all'Unità sanitaria locale di effettuare gli interventi di competenza previsti dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, di attuazione della legge n.181/91, recante misura per l'istituzione dell'anagrafe canina, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;
Considerato che l'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15 stabilisce che i comuni singoli o associati direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con le modalità e l'applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n.15/2000;
Considerato che questa Amministrazione ha in corso le procedure per la piena applicabilità della normativa prevista dalla legge regionale n.15/2000 con particolare riguardo all'istituzione dell'anagrafe canina che costituisce un cardine fondamentale per dare attuazione alle misure per la prevenzione del randagismo;
Considerato che di seguito all'emanazione della legge regionale n.15/2000 e nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art.4 della predetta legge regionale sono sorte discrasie nell'espletamento del servizio cattura cani e ciò stante il disposto dell'art. 14 che demanda ai comuni, singoli o associati, l'espletamento del servizio cattura cani;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, diramare direttive che consentano di procedere all'attuazione del disposto di cui all'art.14 della legge regionale n.15/2000;

Decreta:


Art. 1

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15, i comuni, singoli o associati, dovranno adottare i necessari provvedimenti per l'istituzione del servizio cattura cani secondo le modalità e le procedure di cui al citato art.14.

Art. 2

I comuni e le Aziende unità sanitarie locali, in relazione alle singole competenze territoriali, anche attraverso l'intervento della conferenza dei sindaci, competenti per territorio, dovranno procedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di intese per l'attuazione della predetta normativa per il trasferimento delle attrezzature e degli automezzi destinati nell'ambito di ciascuna Azienda unità sanitaria locale all'espletamento del servizio cattura cani. Analogamente, opportune intese dovranno essere concluse ai fini dell'eventuale passaggio ai comuni del personale non sanitario attualmente previsto nelle piante organiche delle Aziende unità sanitarie locali e destinato al servizio cattura cani.

Art.3

Nelle more della definizione delle intese e delle procedure che consentano l'attivazione del servizio cattura cani da parte dei comuni, singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, onde evitare l'interruzione del servizio in particolare nelle aree urbane nelle quali il fenomeno del randagismo è più avvertito, fermo restando l'obbligo dei comuni di mettere a disposizione le strutture per il ricovero dei cani ed il loro mantenimento, l'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, continuerà ad assicurare l'espletamento del servizio cattura cani. In sede di stipula delle intese dovrà essere prevista la corresponsione del rimborso all'Azienda unità sanitaria locale delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività sopracitata.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Palermo, 13 febbraio 2001. 

                                                                                                        PROVENZANO