Autocertificazione consentita per le assunzioni e per i concorsi pubblici

Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 i vincitori di concorso dovevano presentare per l'assunzione la documentazione richiesta dal bando in bollo.

La legge 15/68, infatti, vietava per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni l'autocertificazione. Oggi, non è più così. Il D.P.R. citato estende l'uso dell'autocertificazione anche per l'assunzione nei pubblici uffici.

Nel caso in cui l’interessato opti per la presentazione della tradizionale certificazione richiesta per l’assunzione, si ricorda che l’art. 19 della legge 28/99 ha espressamente abrogato la disposizione di legge che prevedeva l’obbligo dell’imposta di bollo; pertanto, i relativi documenti possono essere presentati in carta libera.

Per chi partecipa ai concorsi, inoltre, non è più prevista la presentazione di copia autentica, e quindi in bollo, dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva dell'interessato di conformità all'originale che può essere redatta utilizzando lo schema riportato nell'allegato modello "G".

Si ricorda, infine, che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere, per espresso divieto di legge, l'autentica della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, e che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.

Norme di riferimento:

- artt. 1 e 2, comma 2, del D.P.R. 20/10/1998 n. 403;

- art. 3, commi 5 e 6, della legge 127/1997 come modificato con legge 191/1998.