Certificati sostituibili con dichiarazione

L‘autocertificazione può essere utilizzata per comprovare:

- la data e il luogo di nascita;

- la residenza;

- la cittadinanza;

- il godimento di diritti politici;

- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato o vedovo);

- lo stato di famiglia;

- l'esistenza in vita;

- la nascita del figlio;

- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

- la posizione agli effetti degli obblighi militari;

- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta; gli esami sostenuti; il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

- la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; il possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;

- lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e la categoria di pensione; la qualità di studente o di casalinga;

- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24/12/1986, n. 958;

- di non aver riportato condanne penali (1);

- la qualità di vivenza a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile;

- la condizione di soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104;

- tutti i fatti, stati e qualità personali richiesti per le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado e all'università, dalla motorizzazione civile nei procedimenti di competenza, e dai comuni purché desumibili dai registri demografici (anagrafe e stato civile).

Tutti gli altri stati, fatti e qualità, a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco sopra riportato, possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di seguito descritta.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte dall'interessato, non devono più essere autenticate e sono esenti dall'imposta di bollo.

Per le dichiarazioni di cui trattasi è possibile utilizzare il modello "A" allegato alla presente guida.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese dall'interessato separatamente o congiuntamente fra loro e anche nel contesto dell'istanza da produrre diretta ad ottenere il provvedimento richiesto.

Le stesse sono definitivamente sostitutive; pertanto l'amministrazione dovrà, se ricorrono i presupposti di legge, adottare il provvedimento definitivo senza richiedere i relativi certificati all'interessato.

Norme di riferimento:

- art. 2 della legge 15/1968 come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 127/1997;

- art. 21 della legge 15/1968 e 14 tabella allegato B), D.P.R. 642/1972;

- art. 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403;

- art. 39 legge 23/12/1998 n. 448.

 

Note: (1) Come sostenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia con nota di prot. 1/50 del 15/1/1998 anche i certificati del casellario giudiziale possono essere sostituiti con autodichiarazioni comprovanti lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o di procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione.