Le sanzioni previste in materia di autocertificazione

La legge 127/1997 prevede sanzioni sia per il pubblico dipendente che si opponga all'autocertificazione, sia per il cittadino che non dichiari fatti, stati o qualità rispondenti al vero.

Per i pubblici dipendenti la mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri di ufficio ed è quindi fonte di responsabilità disciplinare e, ricorrendo i presupposti di legge, di responsabilità penale per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 del codice penale.

Per il cittadino si applicano:

- le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale, nel caso in cui abbia esibito un documento nel quale i dati contenuti abbiano subito variazioni;

- le sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali, nel caso di dichiarazione mendace.

Norme di riferimento:

- art. 3, comma 3, del D.P.R. 20/10/1998 n. 403;

- art. 3, comma 4, della L. 127/97;

- art. 26 L. 15/68;

- artt. 328, 482 e 489 codice penale.