Sottoscrizione di istanze non più soggette ad autenticazione

È stata eliminata la necessità di autenticare la sottoscrizione di qualunque istanza da produrre a organi della pubblica amministrazione o a gestori o esercenti di pubblici esercizi (Telecom, Enel ecc..) nel caso in cui l'istanza venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto (competente a riceverla o responsabile del procedimento).

L'istanza deve essere accettata dalla pubblica amministrazione, ancorchè la sottoscrizione non venga materialmente apposta alla presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla, e ciò quando essa sia accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza non deve essere autenticata anche se contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Consigli.

Se avete frequenti rapporti con le pubbliche amministrazioni o con concessionari o gestori di pubblici servizi conservate delle copie fotostatiche di un documento d'identità e, all'occorrenza, allegate una copia all'istanza o alla dichiarazione sostitutiva da produrre. La copia del documento, si ripete, non deve essere autenticata.

Norma di riferimento:

- art. 2, commi 10 e 11, della legge 191/1997.