Con l'autocertificazione si risparmia tempo e denaro

L’art. 21 della legge 15/68 assoggetta ad imposta di bollo l'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive (e non le dichiarazioni).

Quindi, in tutti i casi in cui si procede ad autentica di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive è dovuta l'imposta di bollo.

Sono esentate dall'imposta esclusivamente le dichiarazioni sostitutive utilizzate per gli usi indicati nell'art. 14, allegato "B" del D.P.R. 642/72 ovvero in leggi che prevedono la non assoggettabilità all'imposta per alcuni tipi di documentazione.

Essendo stata soppressa la necessità di autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, per le stesse, l'imposta di bollo non è più dovuta.

Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà l'imposta di bollo non è dovuta in tutti i casi in cui sono presentate con le modalità già indicate nel relativo paragrafo, al quale si rinvia, che non richiedono l'autentica della sottoscrizione.

L'utilizzo di tali modalità consente di risparmiare la marca da bollo e i diritti di segreteria applicati in funzione dell'autentica.

Norme di riferimento:

- art. 21, della legge 15/68;

- art. 14, all. "B" del D.P.R. 642/72;

- art. 2 della legge 15/68 come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 127/97;

- art. 3 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403;

- circolare MIACEL 2/99.