Contratto 1994/1997 dei Segretari Comunali

La demolizione della circolare del Ministero dell’Interno 19/97 inapplicabilità del divieto di estensione del giudicato

 

di

MICHELE IACONO

 

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E’ ormai posizione di diritto consolidata, per tutta la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, quella che emerge dalle sentenze sempre più fitte, nel numero e nel riscontro (le ultime delle quali la n° 331 e 332 del 2002 - Tar Liguria - che riprendono anche il DPR 44/90), sulla circolare del Ministero dell’Interno 19/97.

 

L’applicazione degli effetti di detti provvedimenti a cui si aggiungono Tar Veneto 1760/2000, Tar Lazio 3039/1999, Consiglio di Stato 1845/2000 è di notevole portata, considerando che i compensi per l’attività di supplenza e reggenza, per lavoro straordinario, per convenzione si incrementano significativamente, raggiungendo facilmente crediti per migliaia di euro, senza contare il riverbero anche in termini pensionistici.

 

I pronunciamenti citati definiscono i criteri di calcolo delle spettanze dei Segretari Comunali nel periodo 1994/1997 – periodo di vigenza del precedente CCNL – ma rilevano, specificatamente, per la conferma dell’ANNULLAMENTO di parte della circolare citata – già oggetto di apposito supplemento in GURI - mediante la quale si interpretava e dirigeva, in fatto e diritto, la costruzione di ciascuna delle voci che concorrevano a formare il trattamento economico mensile ed annuo dei segretari comunali.

 

Il limite per i Segretari Comunali – tra l’altro spesso e più volte interessati ad avvicendamenti e cambio del luogo e datore di lavoro – consiste nel fatto che non riescono a trovare, dopo la riforma della legge 127/97, un preciso interlocutore che risponda degli effetti delle sentenze suddette e in mancanza di un organo preciso di riferimento, non vi è altro referente che ciascun Comune presso il quale si è lavorato nel periodo 94/97, con un frastagliamento di richieste e pretese, non organicamente coordinate: per coloro che non hanno partecipato al ricorso, inoltre, vi è l’ulteriore difficoltà costituita dai dubbi operativi dei funzionari locali, relegati a decisioni autonome per fatti e scritti del Ministero dell’Interno (circolare 19/97) che hanno prodotto effetti in tutta Italia.

 

Infatti l’art. 23 della legge 448/2001, riformulando ed ampliando l’art. 24 della legge 144/1999, ha fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, per il triennio 2002/2004, riproponendo, tra le righe della legge finanziaria, un grave contro-principio nel nostro ordinamento.

 

Tuttavia, quando il Ministero dell’Istruzione, in piena vigenza della legge 144/1999 ha visto statuire dalla giustizia amministrativa, provocata da un minuto gruppo di aspiranti docenti dello Stato, l’annullamento dei provvedimenti che distinguevano tutti gli stessi lavoratori in quattro fasce a seconda di dove avevano lavorato fino a quel momento, ha adottato immediatamente misure correttive del suo operato, conformandosi immediatamente al giudicato, in maniera oculata ed opportuna, seppur contra legem, per dirla con il legislatore della 144/99 e della 448/2001: Il Ministero ha agito benissimo, perseguendo con intelligenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in termini diretti ed indiretti e, soprattutto sancendo l’imparzialità sostanziale della Pubblica Amministrazione e l’eguaglianza (specifica) di tutti i cittadini.

 

La norma contenuta nella legge 448/2001 è censurabile non solo sotto il profilo giuridico, ma soprattutto sotto il profilo morale, perché lede l’eguaglianza fra i cittadini dello Stato e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, fermo restando che, nel caso di specie, non può costituire scudo tecnico: diversamente dovrebbero avviarsi tanti ricorsi quanti sono i Segretari comunali e provinciali, sebbene dall’esito scontato, nel diritto e nelle spese.

 

E’ infatti copiosamente riconosciuto che l’annullamento di un provvedimento amministrativo di portata generale produce effetti verso tutti i destinatari del provvedimento, indipendentemente dal fatto che hanno o meno partecipato al giudizio che ha portato all’annullamento medesimo: si discute di un principio irrinunciabile dell’ordinamento giuridico italiano e, oggi si può dire con giuridica valenza, europeo (artt. 4, 5, 8 e 10 del Codice Europeo di buona condotta amministrativa, adottato nella forma della risoluzione, dal Parlamento europeo il 06 settembre 2001, passando dall’articolo 41 della Carta dei diritti Fondamentali, approvata nel Dicembre 2000 a Nizza).

 

Anche se il Ministero dell’Interno non annovera più, fra i suoi dipendenti, i Segretari Comunali, tuttavia – per quello che sta emergendo - risulta estremamente necessaria una determinazione risolutiva e la formulazione di precise linee operative, ancorché con o per il tramite dell’Agenzia Nazionale per la gestione dei Segretari Comunale e Provinciali.

 

Il quadro finale impone decisamente una presa di posizione coerente anche perché quella che poteva sembrare per taluno, secondo i primi pronunciamenti, una posizione interpretativa (ma non lo è mai stata perchè si annullava un provvedimento amministrativo di valenza generale), oggi deve quantomeno sembrare diritto positivo, da applicare.

 

Dr. Michele Iacono