CIRCOLARE COMMISSARIALE 21 febbraio 2001, prot. n. 1855.
Articoli 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani.

A tutti i comuni della Sicilia
e, p.c. A tutte le Province regionali della Sicilia


A tutti i prefetti della Sicilia
Al Ministero dell'ambiente - Servizio rifiuti e bonifiche
Alla Commissione scientifica ex art. 11 O.P.C.M. n. 2983/99
Al CONAI - Milano
Con decreto vice commissariale n. 250 del 29 dicembre 2000 - notificato con nota n. 7644 di pari data e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2001 - sono state adottate le seguenti misure, concernenti le tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani:
-  pagamento di lire 30 per ogni Kg. di rifiuto, quale quota aggiuntiva destinata alla gestione dopo la chiusura della discarica per almeno un trentennio, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche (art. 1);
-  maggiorazione della tariffa dell'1% per ogni punto percentuale mancante rispetto al 20% di raccolta differenziata, secondo il dato registrato nel mese precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza succitata (art. 5).
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, si rende necessario fornire talune delucidazioni sulla problematica.
Preliminarmente, giova precisare che la tariffa di che trattasi, che grava sui comuni, va tenuta distinta da quella (in atto ancora TARSU) applicata nei confronti dei cittadini ed utenti in genere, disciplinata dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché dal D.P.R. n. 158 del 1999.
La tariffa in questione trova invece specifica disciplina nell'art. 7, commi 4 e 5, dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 - aggiunti rispettivamente all'art. 2, comma 1, lett. t), dell'O.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma 11, dell'O.P.C.M. n. 3072 del 21 luglio 2000 - i quali prevedono:
4  -  La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione.
5  -  Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.
La misura riguardante il sovraprezzo di 30 lire al Kg. ha carattere provvisorio, nelle more di pervenire all'adeguamento delle tariffe, secondo le disposizioni sopra richiamate, ispirate all'art. 10 della direttiva CE n. 31 del 26 aprile 1999.
Essa attiene, specificatamente, alla quota di tariffa ("prezzo applicato dal gestore", secondo la terminologia della succitata direttiva) destinata alla gestione dopo la chiusura, per almeno trent'anni della discarica, e va versata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, con le modalità indicate all'art. 2 del succitato decreto n. 250/2000.
L'introduzione della stessa scaturisce - oltre che dal preciso dettato dell'ordinanza - dall'esigenza di stabilire un minimo di omogeneità rispetto ad una casistica quanto mai variegata ed insoddisfacente, avendo i prefetti rassegnato che, frequentemente, non veniva praticato alcun accantonamento per tali scopi.
Per converso, sono state confermate - sempreché non inferiori a 30 lire, e fatta salva comunque l'approvazione del Commissario delegato, su proposta dei prefetti - le quote attualmente corrisposte ai gestori per le finalità in parola, purché gli stessi gestori siano tenuti (anche in base all'eventuale atto di concessione a suo tempo stipulato) a provvedere al risanamento ambientale e gestione post-mortem della discarica per almeno 30 anni (artt. 3 e 4, D.C. n. 250/2000). In questo caso non si dà luogo al sovraprezzo di 30 lire.
Risulta, quindi, acclarato che il sovraprezzo attiene al costo unitario di smaltimento e non al tributo speciale (c.d. "ecotassa") introdotto dall'art. 3, commi 24, 30, della legge n. 549 del 1995, che dovrà altresì continuare a pagarsi, nell'importo e secondo le modalità vigente.
Giova, inoltre, chiarire che la quota in questione va pagata per tutte le discariche, a prescindere dal finanziamento delle stesse da parte della gestione commissariale.
Inoltre, considerate le finalità sopra illustrate, essa dev'essere versata anche dai comuni gestori di discarica, unitamente alla quota relativa alla maggiorazione di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2983/99, il quale dispone che:
"A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento".
Anche la maggiorazione di che trattasi - disposta con l'art. 5 del D.C. n. 250/2000 - merita qualche precisazione.
Riguardo alla base su cui va applicata, per i comuni sede di discarica, nelle more della determinazione della tariffa, su proposta dei prefetti, ai sensi del citato art. 7 dell'O.P.C.M. n. 2983/99, si ritiene che essa vada individuata - sempre in via provvisoria e salvo conguaglio - sulle suddette 30 lire di sovraprezzo, con esclusione del tributo speciale (attualmente 20 lire), dato che quest'ultimo non rientra tra gli elementi che compongono la tariffa, evidenziati nel medesimo art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2983/99.
Naturalmente, tale esclusione vale anche per gli altri comuni, che debbono quindi calcolare la maggiorazione sul totale della tariffa in atto corrisposta e del sovraprezzo di 30 lire, salvo il caso di inapplicazione di quest'ultimo, sopra illustrato.
In considerazione della destinazione specifica delle somme di che trattasi, si evidenzia la necessità di comunicare mensilmente a questa struttura commissariale gli importi versati sulla contabilità speciale n. 2854 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, distinguendo l'ammontare della quota relativa al sovraprezzo (art. 1, D.C. n. 250/2000) da quella relativa alla maggiorazione (art. 5, D.C. n. 250/2000).
Quanto alle frazioni di materiali provenienti dalla raccolta differenziata da computare, la norma succitata prevede carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno, da avviare al riciclaggio, nonché la frazione umida, destinata al compostaggio.
Ovviamente, al fine di non penalizzare la R.D. anche delle altre frazioni, comunque rientranti nella nozione di cui all'art. 6, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal computo dell'indifferenziato vanno detratti i relativi quantitativi avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima, - debitamente verificati ed attestati - atteso che non vengono conferiti in discarica.
Imedesimi criteri vanno utilizzati, altresì, per i rifiuti provenienti dallo spazzamento, nel senso che non va computato nell'indifferenziato il materiale raccolto separatamente e correttamente gestito, in alternativa allo smaltimento in discarica.
Ovviamente, non va computato nemmeno il rifiuto di imballaggio od altro la cui gestione sia stata assicurata, secondo la vigente normativa, direttamente a cura dei produttori e/o utilizzatori dello stesso.
Pertanto, la percentuale in argomento va calcolata come rapporto tra, da un lato, il quantitativo di RD appartenente alle frazioni espressamente richiamate sopra, e, dall'altro, della somma tra le stesse ed il totale indifferenziato.
Si ribadisce, al riguardo, la necessità che venga adeguatamente documentata la raccolta ed il conferimento dei materiali presso i centri convenzionati con i consorzi di filiera CONAI (per le frazioni contemplate negli accordi sottoscritti) o altri soggetti autorizzati (per gli altri materiali), ed al riguardo si sta procedendo alle opportune verifiche, con l'ausilio delle province regionali.
Quanto al periodo di riferimento dei dati percentuali sulla raccolta differenziata, si ritiene che la locuzione "entro il mese precedente" (art. 8, ord. cit.) comporti un aggancio dinamico ai risultati via via conseguiti alla chiusura del mese precedente, in aderenza allo spirito della norma, che mira ad un progressivo miglioramento della R.D.
In conclusione, si raccomanda a tutti i comuni di adottare - oltre agli adattamenti derivanti dall'aggravio di costi per lo smaltimento in discarica, in sede di bilancio di previsione - tutte le iniziative per il potenziamento e la razionalizzazione della raccolta differenziata, utilizzando al meglio il contributo da parte di questa struttura commissariale ed il sistema CONAI tramite le prescritte convenzioni con i consorzi di filiera, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 6 dell'11 febbraio 2000.
Ciò consentirà di accrescere il ritorno economico della raccolta differenziata, che costituisce la via principale per evitare penalizzazioni che si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini.

Il Vice Commissario: LO MONTE