DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Stipendio Segretari comunali non dirigenti .Compensi dovuti

                                        e non erogati.

Vista l’istanza del Dr. _______ residente a ______ in Via _____, n.__, Segretario Comunale, in servizio presso questo Ente , tendente ad ottenenere la riliquidazione della 13^ mensilità tenuto conto dell’indennità di direzione esclusa nel calcolo per il periodo dal _______ al ________, periodo nel quale ha prestato servizio in questo Comune;

Preso atto che con circolare del Ministero dell’Interno 18/7/1997 n. 19 sono state fornite istruzioni operative per l’applicazione ai Segretari comunali del CCNL per il biennio 1994/95, sottoscritto il 16/5/1995, come modificato dall’accordo integrativo del 14/9/1995 e dal contratto per il biennio 1996/97 del 21/5/1996;

che con la citata circolare il Ministero ha illegittimamente suddiviso il trattamento economico dei Segretari comunali in trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio sulla scorta del riferimento all’art. 29 del CCNL del comparto Ministeri, non applicabile ai Segretari comunali con qualifica direttiva come inequivocabilmente argomentato dalle sentenze di seguito citate, producendo innegabili effetti negativi in ordine al trattamento economico e pensionistico dell’istante;

che, sempre con la circolare ministeriale citata ( in G.U.R.I. Suppl. ord. n. 199, pag. 13 ) è stato sostenuto che ai fini della 13^ mensilità non deve essere calcolata l’indennità di direzione di cui all’art. 3 dell’accordo integrativo del 14/9/1995 corrisposta dall’1/12/1995 nella misura evidenziata nella Tabella C/1 della circolare citata, essendo tale indennità considerata elemento retributivo del trattamento economico accessorio e, in quanto tale, da corrispondersi solo per 12 mesi l’anno;

Atteso che il Tar Lazio, Sez. I Ter, con sentenza n. 3039/99 ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1845, decisa in data 12 dicembre 2000, depositata in data 29 marzo 2001 (di quest’ultima si allega copia), hanno ritenuto che il trattamento economico dovuto ai Segretari Comunali non dirigenti non deve essere distinto in trattamento accessorio e fondamentale, ma si compone di tutti gli emolumenti previsti dai contratti nazionale di lavoro sottoscritti il 16.05.95, il 14.09.95 e il 21.05.96 che devono essere considerati emolumenti fondamentali e come tali concorrono nella determinazione della 13^ mensilità;

Considerato che a seguito di quanto inequivocabilmente statuito, va rideterminata e, quindi, riliquidata la 13' mensilità ricomprendendo nel calcolo la indennità citata illegittimamente esclusa dal calcolo;

- che la richiesta dell’istante tiene conto del termine quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione dei crediti di lavoro;

Ritenuto, quindi, che il Dr. _________ ha diritto per il periodo dal ______ al __________, alla riliquidazione della 13^ mensilità nell'importo risultante dall’allegato prospetto ;

Atteso che a causa della decisione del Ministero dell’Interno l’istante ha subito un ritardo di diversi anni nella percezione delle somme spettanti;

Dato atto che non si è provveduto durante il periodo considerato al computo dell’indennità di direzione nella 13^ mensilità limitatamente all’importo di £. 2.000.000, come da circolare del Ministero, più volte citata, ( pag. 40, G.U.R.I. n. 199 del 27/8/1997);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

 

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che all’istante venga riliquidata la 13^ mensilità tenuto conto dell’indennità di direzione esclusa nel calcolo per il periodo in cui ha prestato servizio in Comune come da prospetto allegato;