PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenze tecniche a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n. 10/93). Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con il Decreto Presidenziale 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Parte I del 23 marzo 2001, sono stati resi noti i criteri ai quali deve informarsi la redazione dei regolamenti comunali e provinciali (e degli altri enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 21/85)

Rilevato che detti criteri erano stati previsti dall’art. 5 della Legge regionale n. 21/85 (come modificato dall’art. 22 della Legge regionale n. 10/93), il quale aveva sostanzialmente subordinato l’emanazione degli strumenti di normazione secondaria a tale assetto normativo di rango esecutivo;

Verificata la necessità di adottare il presente Regolamento al fine di disciplinare modalità e procedure di conferimento degli incarichi tecnici;

Osservato che le determinazioni relative al conferimento degli incarichi di progettazione cui all’art. 17 della l. 109/1994, come novellato, competono ai dirigenti e non alla Giunta municipale dato che, se è rimessa ai dirigenti (cfr. art. 13 L.R. n. 30/2000) la responsabilità di tali procedure (d’appalto), ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario. E’ pertanto illegittima, per incompetenza, una delibera adottata dalla Giunta municipale con la quale si dispone l'affidamento di incarichi di progettazione. L'attività relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione (anche se d'importo inferiore ai 40.000 Ecu) rappresenta pur sempre espressione di una potestà conferita per la realizzazione di interessi pubblici, per cui la pubblica amministrazione deve dar conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale, desunti dal curriculum del professionista prescelto; ed il principio, ancorché affermato in giurisprudenza con riguardo a fattispecie relativa ad incarichi d’importo superiore a 40.000 Ecu e preceduta da pubblicità e selezione di tipo concorsuale o paraconcorsuale, non può non trovare applicazione anche per gli incarichi d’importo inferiore, per i quali egualmente l’art. 17 comma dodicesimo impone l’obbligo di un’adeguata motivazione. E' pertanto illegittima una delibera di conferimento di incarico di progettazione (d'importo inferiore ai 40.000 Ecu) che non sia sorretta da adeguata e congrua motivazione" (Tar Puglia-Bari, Sez. II - Sentenza 23 marzo 2000 n. 1248)

Richiamato il Decreto Presidenziale 27 dicembre 1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista e richiamata la L.R. 29.12.1985, n. 21 e s.m.i.;

Visto l’O.R.EE.LL;

PROPONE DI DELIBERARE

  1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.4.1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
  2. di approvare il Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenze tecniche a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 22, commi 8 e 9, Legge Regionale n. 10/93, in conformità ai criteri espressi nel Decreto Presidenziale 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Parte I del 23 marzo 2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Schema di Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenze tecniche a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n. 10/93).

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

  1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica comunque denominata ad agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altri professionisti tecnici, esterni alla Pubblica amministrazione.
  2. Il riferimento alla "progettazione" è esteso anche alla direzione lavori ed alle altre consulenze tecniche richieste, di guisa che a dette prestazioni si applicano le medesime disposizioni regolamentari. Gli importi contrattuali sono cumulativi ove la selezione o la gara riguardino anche altre prestazioni oltre la mera progettazione da realizzarsi da parte di uno stesso soggetto.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione.

  1. Nell'ambito delle previsioni del programma triennale delle opere pubbliche previsto dall'art. 3 della L.R. 21/85 o di particolari esigenze che possano manifestarsi oltre la normale programmazione, in caso di certificata carenza di organico di personale tecnico ovvero di impossibilità per l’Ente a procedere all’espletamento delle attività oggetto d’incarico, possono essere affidati a soggetti professionali esterni, muniti delle prescritte abilitazioni, servizi in materia di architettura e di ingegneria ed altri servizi tecnici concernenti la redazione di progetti o di parte di essi, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, compresa la direzione dei lavori ovvero il coordinamento delle attività inerenti alla sicurezza dei cantieri, secondo le procedure e con le modalità previste negli articoli che seguono.
  2. La certificazione di cui trattasi è rilasciata sulla base di valutazioni di carattere generale attinenti alla presenza o meno delle specifiche professionalità richieste nonché del carico di lavoro cui è soggetto il personale tecnico dipendente. La carenza di organico di personale tecnico ricorre sia quando manchi una o più unità tecnica rispetto alla pianta organica sia quando l'organico, pur completo, risulti inadeguato rispetto alle concrete esigenze di progettazione.
  3. Le attività ed i servizi di cui al 1° comma, sono esclusivamente affidati a:
  1. professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali;
  2. gruppi di professionisti in riunione temporanea o permanente, omogenei o interdisciplinari;
  3. società di ingegneria ovvero società miste di cui l’Ente fa parte e che abbiano quale oggetto sociale anche l’attività di progettazione;
  4. associazioni temporanee di società di ingegneria.

 

Art. 3 - Società di Ingegneria.

  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono società di ingegneria le società costituite nella forma di cui ai cap. V, VI e VII del titolo V ed al cap. I del titolo VI del Libro V del codice civile che eseguono studio di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnica economica, studi di impatto ambientale.

 

 

Art. 4 - Norme procedurali generali per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

  1. I soggetti specificati al precedente art. 2, comma 3, lettera a), non possono partecipare ad un appalto di servizi previsti dall’art. 1 al quale partecipi un raggruppamento temporaneo o un’associazione di professionisti di cui essi fanno parte o una società di ingegneria di cui essi siano soci o dipendenti e viceversa.
  2. Nell’ambito delle società di ingegneria l’attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
  3. In caso di affidamento di incarico di progettazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni e ferma restando la responsabilità del progettista nei confronti dell’Ente.
  4. L’acquisizione di dette prestazioni di terzi da parte del professionista o società incaricati deve essere previamente comunicata all’Ente per finalità conoscitive e di controllo (legislazione antimafia) ed i relativi oneri rimangono a carico del professionista incaricato.
  5. L’individuazione dei requisiti in capo alle società di progettazione in riferimento all’anzianità d’iscrizione all’Albo od all’abilitazione professionale specifica è realizzata con riferimento ad un professionista scelto all’interno della struttura associativa individuato dal soggetto professionale all’atto di presentazione dell’istanza per il conferimento dell’incarico.
  6. Sono in ogni caso escluse dalle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività di supporto tecnico-amministrative a questa connesse, i professionisti che:
    1. si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 12 del D. L.vo 17.3.1995, n. 157;
    2. rispetto ai quali il Responsabile del procedimento abbia accertato avere commesso, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, errori o omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di soggetti pubblici e/o privati o che siano stati riconosciuti responsabili dei medesimi errori od omissioni da una sentenza passata in giudicato;
    3. che hanno in corso contenziosi con l’Amministrazione, salvo espressa dichiarazione di rinuncia al contenzioso. Non costituisce contenzioso con l’Amministrazione l’essere ricorrente avverso provvedimenti di carattere tributario emanati dall’Ente, individuando il contenzioso esclusivamente l’essere parte in procedimenti giurisdizionali civili, penali od amministrativi.

 

Art. 5 - Suddivisione delle opere pubbliche ai fini del conferimento degli incarichi.

 

  1. Il conferimento degli incarichi contempera la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere pubbliche, favorendo l’ opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di cui al presente Regolamento anche ai giovani professionisti, benché privi di esperienza, purché iscritti nei relativi albi professionali.
  2. L’incarico di progettazione concerne di regola la redazione del progetto di massima e di quello esecutivo, con corrispettivo stimato unico. Il frazionamento dei livelli progettuali previsti dalla Legge è operato allorchè l’Ente finanziatore dell’opera richieda un livello di progettazione non esecutiva al fine di istruire il procedimento di concessione delle risorse finanziarie. In tali casi il conferimento dell’incarico inerisce al livello di progettazione richiesto.
  3. Ai fini del presente regolamento gli incarichi sono suddivisi in cinque fasce, in funzione dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista al netto dell’Iva:

 

 

 

FASCE

IMPORTI

(CORRISPETTIVO STIMATO IVA ESCLUSA)

 

Prima Fascia

 

Incarichi il cui importo stimato del corrispettivo è pari o inferiore a 25.000 Euro

 

 

Seconda Fascia

 

 

 

Incarichi il cui importo stimato del corrispettivo è superiore a 25.000 Euro e minore o pari a 100.000 Euro

 

 

Terza Fascia

 

Incarichi il cui importo stimato del corrispettivo è superiore a 100.000 Euro e minore di 200.000 Euro

 

Quarta Fascia

 

Incarichi il cui importo stimato del corrispettivo è uguale o superiore a 200.000 Euro


 

Art. 6 - Conferimento degli incarichi di prima fascia.

    1. Per il conferimento degli incarichi di prima fascia, in dipendenza delle caratteristiche dell'opera oggetto della prestazione professionale, l’Ente adotta la seguente procedura:
    1. A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'avere svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.
    2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è supportato da idonea motivazione comparativa che dà priorità ai soggetti professionali con la minore anzianità d’Abilitazione professionale. In caso di parità d’iscrizione fra più soggetti, si fa riferimento al criterio della residenza da più di un anno nel Comune di Serradifalco ovvero alla minore età.

 

 

Art. 7 - Conferimento degli incarichi di seconda fascia.

1. Per il conferimento degli incarichi di seconda fascia l’Ente adotta la seguente procedura:

2. Il bando di selezione contiene i seguenti elementi essenziali:

 

  1. Il conferimento dell’incarico avviene in forza di un esame oggettivo dei requisiti di professionalità mediante l’assegnazione di un punteggio su base 100 con le modalità di cui alla seguente tabella:
  2.  

     

     

     

     

     

     

    valutazione curriculum contenente la progettazione complessiva di opere per compensi percepiti fino a 500 mila Euro negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando nella GURS

    Max punti 50 assegnati proporzionalmente all’importo dei corrispettivi percepiti. Non sono valutati i servizi di progettazione antecedenti ai tre anni

    Dimostrate caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche che garantiscano maggiore qualità al servizio di progettazione

    Max punti 10 assegnati con congrua motivazione da parte della Commissione

    Offerta in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese

    Max punti 20 assegnati proporzionalmente al ribasso sul prezzo stabilito

    Riduzione dei tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti

    Max punti 20 assegnabili (punti quattro per ogni mese di ribasso). I punti per le frazioni di mese sono proporzionalmente ridotti.

     

  3. E’ escluso dalla procedura concorsuale il professionista che non sia iscritto all'albo da almeno tre anni o che non abbia progettato, per committente pubblico e/o privato, almeno un’opera similare e per un corrispettivo pari a quello di prima fascia.

 

Art. 8 - Affidamento degli incarichi di terza fascia.

 

    1. Per il conferimento degli incarichi di terza fascia, l’Ente adotta la seguente

procedura:

  1. Il bando di selezione contiene i seguenti elementi essenziali:

 

3. Il conferimento dell’incarico avviene in forza di un esame oggettivo dei requisiti di professionalità mediante l’assegnazione di un punteggio su base 100 con le modalità di cui alla seguente tabella:

valutazione curriculum contenente la progettazione complessiva di opere per compensi percepiti fino a 500 mila Euro negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando nella GURS

Max punti 50 assegnati proporzionalmente all’importo dei corrispettivi percepiti. Non sono valutati i servizi di progettazione antecedenti ai tre anni

Dimostrate caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche che garantiscano maggiore qualità al servizio di progettazione

Max punti 10 assegnati con congrua motivazione da parte della Commissione

Offerta in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese

Max punti 20 assegnati proporzionalmente al ribasso sul prezzo stabilito

Riduzione dei tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti

Max punti 20 assegnabili (punti quattro per ogni mese di ribasso). I punti per le frazioni di mese sono proporzionalmente ridotti.

 

  1. E’ escluso dalla procedura concorsuale il professionista che non sia iscritto all'albo da almeno cinque anni o che non abbia progettato, per committente pubblico e/o privato, almeno un’opera similare e per un corrispettivo pari a quello di seconda fascia.

 

 

 

 

Art. 9 - Affidamento degli incarichi di quarta fascia.

 

1.Per il conferimento degli incarichi di quarta fascia, l’Ente adotta la seguente procedura:

2. Il bando di selezione contiene i seguenti elementi essenziali:

 

3. Il conferimento dell’incarico avviene in forza di un esame oggettivo dei requisiti di professionalità mediante l’assegnazione di un punteggio su base 100 con le modalità di cui alla seguente tabella:

valutazione curriculum contenente la progettazione complessiva di opere per compensi percepiti fino a 500 mila Euro negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando nella GURS

Max punti 50 assegnati proporzionalmente all’importo dei corrispettivi percepiti. Non sono valutati i servizi di progettazione antecedenti ai tre anni

Dimostrate caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche che garantiscano maggiore qualità al servizio di progettazione

Max punti 10 assegnati con congrua motivazione da parte della Commissione

Offerta in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese

Max punti 20 assegnati proporzionalmente al ribasso sul prezzo stabilito

Riduzione dei tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti

Max punti 10 assegnabili (punti due per ogni mese di ribasso). I punti per le frazioni di mese sono proporzionalmente ridotti.

Qualità dell’assistenza tecnica ed ulteriori incombenze connesse alla specificità delle opere da progettare

Max punti 10

 

  1. E’ escluso dalla procedura concorsuale il professionista che non sia iscritto all'albo da almeno sette anni o che non abbia progettato, per committente pubblico e/o privato, almeno un’opera similare e per un corrispettivo pari a quello di terza fascia.
  2. L’aggiudicazione del servizio di progettazione avviene mediante pubblico incanto ai sensi del d. Lgs 17.3.95, n. 157 e s.m.i.

 

Art. 10 Pubblicità

  1. L’avviso per il conferimento degli incarichi di prima fascia è pubblicato all’Albo pretorio del Comune e nel sito internet ufficiale dell’Ente per giorni 10. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in giorni 10 dall’inizio di detta pubblicazione.
  2. L’avviso, contestualmente alla pubblicazione è trasmesso agli ordini o collegi di pertinenza a mezzo telefax. La medesima procedura è seguita in relazione all’esito della selezione.
  3. Il bando per il conferimento degli incarichi di seconda e terza fascia è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nel sito internet ufficiale dell’Ente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Limitatamente agli incarichi di terza fascia si procede altresì alla pubblicazione dell’estratto del bando in un quotidiano a diffusione regionale attraverso la pertinente società concessionaria della pubblicità individuata direttamente senza gara dal Responsabile dell’Unità Operativa competente. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in almeno giorni quindici dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. L’Ente è onerato altresì a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’esito della procedura concorsuale, contestualmente all’assolvimento dell’onere comunicativo di cui al comma 2.
  4. Il bando per il conferimento degli incarichi di quarta fascia è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nel sito internet ufficiale dell’Ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 8 comma 6 D. Lgs n. 157/95, con termine di ricezione delle offerte di cui all’art. 9 del citato decreto.

 

Art. 11 Stipula del contratto-disciplinare

 

  1. La stipula del contratto-disciplinare avviene dopo l’aggiudicazione.
  2. Il contratto-disciplinare per gli incarichi di prima fascia è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta con l’assistenza del Segretario comunale e soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
  3. Il contratto-disciplinare per gli incarichi di seconda, terza e quarta fascia è sottoscritto dinanzi al segretario comunale che effettua il rogito in forma pubblica amministrativa. Il relativo atto è soggetto a registrazione in base alla vigente normativa fiscale.
  4. Il professionista aggiudicatario ha l’onere di dotarsi, prima dell’inizio dell’attività progettuale, di apposita polizza assicurativa ai sensi dell’art. 30 L. n. 109/94 e s.m.i. da trasmettere all’Ente appaltante. La mancata stipula della polizza comporta la decadenza, previa diffida dell’Ente, dall’aggiudicazione ed il rinnovo dell’attività concorsuale.
  5. Nei casi di aggiudicazione di attività progettuale di massima o esecutiva il professionista è tenuto ad obbligarsi a realizzare, entro 30 gg. dalla conclusione dell’attività progettuale un apposito plastico riproduttivo in scala da concedere all’Ente che ne diviene unico proprietario e detentore.