LEGGE 31 marzo 2001, n. 2. Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel
bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili
1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono
applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei
limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti
dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono
differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni,
richiamate nell'articolo 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000,
n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Al comma 6, dell'articolo 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
la parola "prioritariamente" è sostituita con la parola
"esclusivamente". Le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino
dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi
dalle attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei
destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività
socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa
organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che
siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.
Art. 2. Contratti di diritto privato
1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo
dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso
dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari
della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore
individuato.
2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la
predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione
territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai
contratti di cui al presente articolo, proporzionalmente al numero dei soggetti
inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo
di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione individuano, in base alle graduatorie provinciali di cui
all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, i
beneficiari della dote finanziaria di cui al comma 1.
4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli
enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle
proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità
relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è
effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità: a) requisiti professionali richiesti; b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo
ente; c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12,
comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione
regionale per l'impiego, a favorire ldei soggetti individuati che espongono
difficoltà di accesso alla misura.
5. Gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione
regionale per l'impiego, non possono stipulare i contratti di cui al presente
articolo.
6. Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base
alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione
regionale per l'impiego.
7. In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura: a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità
collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85, in possesso dei requisiti di legge; b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato
all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di
assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative
dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85.
8. Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti
assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ancorché abbiano stipulato i contratti
di diritto privato.
9. Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli
11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'Amministrazione
regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente
articolo.
Art. 3. Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, dopo le parole "altre società partecipate dallo Stato o dalla
Regione" aggiungere le parole "ovvero da Agenzie di promozione di
lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81".
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni.
1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono apportate le seguenti
modifiche: a) alla fine dell'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "Si
applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388"; b) al comma 3 dell'articolo 15 la parola "mensile" è
sostituita da "semestrale"; c) dopo l'articolo 15 bis, introdotto dall'articolo 9, comma 2, della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15ter. 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi
con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se
successiva".
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "Una stessa impresa può
essere destinataria" sono sostituite dalle parole "I datori di lavoro
di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 possono essere
destinatari"; b) alla fine del comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente
periodo: "E' fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima
legge regionale n. 30 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni"; c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "Alle imprese"
sono aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza
fini di lucro". Inoltre le parole "contributi alle imprese per la
formazione" sono sostituite da "contributi per la formazione"; d) al comma 3 dell'articolo 19 le parole "dell'impresa
beneficiaria" sono sostituite dalle parole "del beneficiario"; e) alla fine del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte le parole
"nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti
prestazioni di servizi".
Art. 6. Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995,
n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai
lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così
come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. I servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4
aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, vengono integrati con tutti quelli
richiamati dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n.
24.
Art. 7.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 31 marzo 2001.
LEANZA Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione ADRAGNA
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti,
secondo le relative fonti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge regionale 26 novembre 2000, n.24, recante: "Disposizioni per
l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili.
Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili", al comma 3 dell'art. 4, rubricato: "Norme
di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente
utili", così dispone:
"Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione
stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali
che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti
ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n.468, e successive modifiche ed integrazioni, così
come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori
impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n.280, e nei piani di inserimento professionale di tipo
"a" di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18,
purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17
novembre 2000, data di approvazione della presente legge".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, rubricato:
"Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili" così
dispone:
"Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza
dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in
materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego
approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza
da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della
Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza
all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che
provvede in via sostitutiva".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24,
rubricato: "Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche
Amministrazioni", così dispone:
"Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli
enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro
S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime
finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il
contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni
lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui
all'art. 4, commi 1 e 2".
- Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, così
dispone:
"Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n.3, nell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5
gennaio 1999, n.4, e nell. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18,
continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
così dispone:
"Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui
all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nonché
parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si applicano le disposizioni
statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici
provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri
bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere
i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio
regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di
lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie
destinate a politiche attive del lavoro".
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: "Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge
24 giugno 1997, n.196" all'art. 10, comma 3, così dispone:
"Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe
o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da
essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di
durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in
esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o
di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio".
Note all'art. 1, comma 4:
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000,
n.24, a seguito della modifica introdotta con la disposizione annotata, risulta
il seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate
alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei
soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che
all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati
in lavori socialmente utili".
- L'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, disciplina
l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili ed il loro trattamento
giuridico ed economico.
Nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, recante: "Norme per
l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità
collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n.67 ed interventi per
l'attuazione di politiche attive del lavoro" all'art. 12 così dispone:
"2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art.11 i soggetti di
cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di
persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui
all'art. 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto
privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di
utilità collettiva i soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3, utilmente inseriti
nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli
interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità
collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti". Note all'art. 2, comma 5:
- L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, rubricato:
"Progetti di utilità collettiva, aree di intervento", così dispone:
"1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle
seguenti aree operative: a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare
riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali,
comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e
archivi storici comunali; b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di
assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi
universitari; c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve
naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del
territorio (suolo, montagne, coste); d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e
giardini cittadini; e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del
lavoro, uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro); f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a
disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo
alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli,
sportelli-giovani; g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle
Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio; h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro; i) assistenza sociale, animazione socio-culturale; l) interventi a favore degli immigrati; m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici,
ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle
piante organiche o le stesse risultino insufficienti; n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti
dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia; o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della
dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto
allo studio; p) servizi turistici.".
- L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è riportato
alla nota all'art. 2, comma 1, del testo che qui si annota. Nota all'art. 2, commi 7, 8 e 9:
Gli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono riportati,
rispettivamente, alla nota all'art. 2, comma 5 e alla nota all'art. 2, commi 1,
3 e 4 del testo che qui si annota. Nota all'art. 3:
Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
a seguito della modifica disposta dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"Al fine di consentire la costituzione di società miste promos se dagli
enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la Società Italia lavoro
S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dal la Regione ovvero da
Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, aventi medesime finalità
di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente
utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al
comma 1 ai sopradetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo
indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e
2". Nota all'art. 4, lett. a):
Il testo dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Divieto di cumulo. - 1. I benefici di cui al presente titolo non
sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi
all'occupazione.
2. Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388". Nota all'art. 4, lett. b):
Il testo dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a
seguito delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei
confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà
provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione
diretta al datore di lavoro previa presentazione della denuncia semestrale
delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei
relativi oneri". Nota all'art. 5, lett. a) e b):
Il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
a seguito delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"I datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30 possono essere destinatari relativamente ad un mede simo
soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e
finanziati con fondi statali purché in successione temporale. E' fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima legge
regionale n. 30 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni". Nota all'art. 5, lett. c):
Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a
seguito delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"Alle imprese nonché alle associazioni ed entri privati senza fini di
lucro operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come
definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento
delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità
competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi
per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neo
assunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro
degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006". Nota all'art. 5, lett. d):
Il testo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
a seguito delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"E' a carico del beneficiario almeno il 30% del costo complessivo
dell'intervento formativo". Nota all'art. 5, lett. e):
Il testo dell'art. 61 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito
delle modifiche disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1. Le disposizioni di cui all'art. 50 riguardanti l'apprendistato e
l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle
imprese esercenti il commercio nonché alle associazioni ed enti privati
senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal
presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi". Note all'art. 6, comma 1:
- L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, dispone interventi
della Regione volti all'assunzione prioritaria di lavoratori.
- L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è recepisce
disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili. Note all'art. 6, comma 2:
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, così
dispone:
"La Regione, avvalendosi prioritamente di società a partecipazione
pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'art.
2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e
deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società
di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia,
conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari, custodia,
manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei
parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza
dell'Amministrazione regionale".
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
così dispone:
"L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
comprendente, altresì, tutte quelle rientranti nell'am bito delle competenze
istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive
funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate
con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di
programmazione negoziata così come previsto dall'art. 3, comma 2, dello stesso
decreto legislativo".
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 1221
"Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati
nel bacino dei lavori socialmente utili".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su
proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione (Adragna) il 14 febbraio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 21
febbraio 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 132 del 13 marzo 2001.
Relatore: Zanna Antonio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 366 del 20 marzo 2001.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 369 del 22 marzo 2001.
(2000.12.600)