Le principali novità contenute nella legge finanziaria
2001 per gli Enti locali a cura di Leonardo Misuraca, Segretario comunale di
Caltabellotta e di Giuseppe Vella, Segretario comunale di Castrofilippo.
PATTO DI STABILITA’
La disciplina del patto di stabilità subisce gli
ulteriori affinamenti. Pur facendo salve le disposizioni
contenute nell’articolo 30 della Finanziaria dello scorso anno, l’articolo
53 della Finanziaria 2001 apporta ad esso alcune sostanziali modifiche. Vengono
esclusi i piccoli Comuni dal rispetto delle norme sul patto e vengono
responsabilizzati ulteriormente i grandi enti e le loro associazioni all’osservanza
degli obblighi comunitari assunti dal nostro Paese.
Queste le novità introdotte:
Per il 2001 il disavanzo degli Enti Locali non
potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per
interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3%
(articolo 53, comma 1);
Con le stesse procedure per l’approvazione del
bilancio preventivo del 2001 occorre approvare i prospetti dimostrativi del
computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 (articolo 53, comma 1);
I Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
riferiscono trimestralmente tramite le loro associazioni in sede di
Conferenza Stato - città e autonomie locali sull’andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio (articolo 53, comma 3);
Le norme sul patto di stabilità non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (articolo 53, comma 4);
Si applica nel 2001 il comma 2 bis dell’art. 28
della L. 448/1998 che detta misure per la riduzione del disavanzo (articolo
53, comma 6);
Abrogato l’obbligo di far restare costante nel
triennio la riduzione dello 0,1% della incidenza del disavanzo 2000 degli
Enti Locali sul Pil (articolo 53, comma 7);
Previsto che i benefici legati al raggiungimento
della riduzione del disavanzo 2000 ossia la riduzione sul tasso di interesse
applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, siano calcolati in modo
distinto per il sistema delle regioni, dei comuni e delle province (articolo
53, comma 8);
I C I
La Finanziaria apporta all’imposta comunale sugli
immobili diverse modifiche, che spaziano dalla proroga dei termini per l’accertamento
e la liquidazione alla previsione di nuovi soggetti passivi e di sostituti d’imposta.
Ma la disposizione di maggior rilievo è quella che cambia i criteri di calcolo
della rata da pagare nel mese di giugno.
Ecco le novità :
Nuove modalità per il calcolo dell’acconto Ici
che deve essere pari alla metà dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il saldo è pari
all’imposta dovuta per l’intero anno detratto l’acconto versato
(articolo 18, comma 1);
Estensione fino all’anno d’imposta 2000 dell’aliquota
ridotta agli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle
pertinenze a meno che il Comune non abbia deliberato di volerla estendere
anche alle pertinenze (articolo 18, comma 2);
Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario
in caso di concessioni su aree demaniali (articolo 18, comma 3);
Proroga al 31 dicembre 2001 dei termini per la
liquidazione e l’accertamento dell’ICI 95 ed annualità successive e per
la liquidazione, a seguito di attribuzione di rendita, per gli anni 94 e
successivi (articolo 18, comma 4).
Il pagamento dell’ICI sugli immobili in
multiproprietà è demandato alla competenza dell’amministratore con
diritto di rivalsa sull’acquirente (art. 19)
Prorogato al 31.12.2001 il termine per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali e all’1 luglio 2001
il termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali non denunciati al
catasto terreni (articolo 64, comma 5).
ACQUISTI
La legge Finanziaria 2001 disciplina la materia degli
acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione sotto il profilo della
ricerca della massima economicità.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità delle
prestazioni e di ridurre la spesa, semplificando le procedure ed ottimizzando i
prezzi e le altre condizioni contrattuali: a tal fine il legislatore favorisce l’aggregazione
tra enti diversi e prevede il ricorso della Consip Spa per la stipula di
convenzioni per conto dello Stato i cui termini diventano vincolanti per tutti
gli enti pubblici, caricando sugli enti che intendono continuare ad agire in
proprio responsabilità supplementari.
Queste le novità per gli enti locali ( art. 59 ).
Prevista una triplice possibilità per gli acquisti di
beni e servizi :
aderendo alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa in
grado di spuntare condizioni ottimali in termini di prezzi in quanto agisce su
larga scala per conto del Ministero del Tesoro o di altre pubbliche
amministrazioni (articolo 58);
mediante aggregazione di Enti che potranno costituire
un unico ufficio acquisti e potranno stipulare convenzioni con imprese analoghe
alla Consip;
continuando ad operare in proprio con l’osservanza
dell’obbligo di comparazione dei prezzi con le convenzioni esistenti
pubblicate nel sito web del ministero del Tesoro e di motivare adeguatamente gli
acquisti conclusi a condizioni meno vantaggiose.
APPALTI
In particolare, la legge 388/2000 ha
parzialmente modificato l’istituto della qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici ed ha introdotto alcune opportune innovazioni in materia di
disciplina delle garanzie e delle coperture assicurative.
Ha risolto, in particolare, il problema dell’onere
assicurativo per le progettazioni interne, che il regolamento generale 554/1999
aveva inopportunamente addossato in parte agli stessi dipendenti, vanificando
così i benefici dell’incentivo ex articolo 18 della stessa legge quadro. Ha,
altresì, esteso alle società finanziarie l’abilitazione al rilascio di
cauzioni.
Queste le novità:
Esteso l’ambito dei soggetti cui può essere
affidata la direzione tecnica per la qualificazione in categorie con
classifica di importo inferiori alla V ai sensi dell’art. 8 della L.109/94
anche a geometri e periti industriali edili (articolo 65, comma 5);
Abrogato l’art.31, comma 3 del decreto 34/2000 che
prevedeva dal 1° gennaio 2001 un incremento del 30% dei requisiti che le
imprese dovevano possedere per partecipare a gare d’appalto per l’affidamento
di lavori compresi tra 150.000 Ecu e 5.000.000 di Dsp (articolo 65, comma
6);
Oneri per le polizze assicurative stipulate dai
progettisti interni posti a totale carico dell’ente (articolo 145, comma
89);
Le società finanziarie sono abilitate dal 1°
gennaio 2001 a prestare la cauzione di cui all’art. 30 della legge
n.109/94 (art. 145, comma 50).
PERSONALE
Detta disposizioni vincolanti per le Amministrazioni
statali e per taluni aspetti anche per gli Enti locali.
E’ previsto :
Finanziamento dei rinnovi contrattuali del settore
Enti Locali a carico dei singoli Enti (articolo 50);
Riduzione del personale per gli anni 2002 e 2003 non
inferiore allo 0,5 % rispetto a quello in servizio al 31/12/1997 (art. 51,
comma 1);
Prorogati al 30 giugno 2001 i termini di validità
delle graduatorie dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio ’98 e la cui
validità era fissata al 31 dicembre 2000 (articolo 51, comma 8);
Previsto che il 5% del personale direttivo
assumibile negli Enti Locali con contratto a tempo determinato si calcoli
con arrotondamento alla unità successiva (articolo 51, comma 9);
Possibilità per gli enti locali non strutturalmente
deficitari che utilizzano personale a tempo determinato di riservare allo
stesso il 50 % dei posti a disposizione nei concorsi banditi entro il 30
giugno 2001(art. 51, comma 11)
Possibilità di congedo retribuito fino a due anni
per uno dei genitori di persona portatrice di handicap particolarmente gravi
(articolo 80, comma 2);
Cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e quelle
di anzianità superiore a 40anni con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente (articolo 72, comma 1);
Proroga per gli LSU, con copertura nazionale del 50%
degli oneri, al 30 giugno previa convenzione tra Regioni e Ministero del
Lavoro (articolo 78);
Possibilità con incentivo per gli Enti di 18
milioni, di assumere LSU per posti vuoti in dotazione organica in
alternativa al collocamento (articolo 78).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Riduzione delle aliquote Irpef (articolo 2);
Riduzione fino al 30 giugno delle imposte sul gasolio
utilizzato dagli enti pubblici per il servizio di trasporto locale (articolo
25);
Proroga al 31 dicembre 2001 dell’aliquota Iva al 10%
per l’assistenza domiciliare agli anziani e per le manutenzioni edilizie
(articolo 30);
Applicazione dell’imposta di registro del 3% a
partire dal prossimo 1 marzo sugli atti del Consiglio di Stato e dei Tar
(articolo33);
Applicazione dell’imposta di registro dell’1% sui
trasferimenti di aree comprese in piani urbanistici particolareggiati
edificati entro 5 anni (articolo 33);
Estensione delle agevolazioni tributarie alle
associazioni pro loco (articolo 31);
Esenzione dal pagamento del contributo giudiziario
unificato per le rettifiche di stato civile (articolo 33);
Indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale anche nel caso di chiusura successiva alla domanda (articolo 149).
POLITICHE SOCIALI
Proroga del reddito minimo d’inserimento ed
allargamento dei Comuni destinatari (articolo 80);
Ampliamento soggetti a cui spetta l’assegno per i
nuclei familiari di almeno tre figli minori ed estensione ai cittadini
comunitari (articolo 80);
Elevamento dell’assegno di maternità a lire
500.000 mensili (articolo 80);
Incremento di 350 miliardi nel 2001 e 430 nel 2002
del fondo per le politiche sociali (articolo 80);
Destinati 100 miliardi ai disabili gravi privi della
assistenza familiare (articolo 81).
BILANCI
Proroga di un anno dei termini per l’applicazione
della contabilità economica nei Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti
(articolo 53);
I trasferimenti erariali ai Comuni per l’anno 2001
sono incrementati del tasso di inflazione programmata ed è rinviata all’anno
2002 l’applicazione dei nuovi criteri di ripartizione (articolo 53, comma
9);
Nuove regole per l’utilizzazione dei proventi
derivanti dalle contravvenzioni stradali (articolo 53, comma 20);
Estensione delle regole sulla tesoreria unica a
tutte le Province e ai Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti (articolo 66,
comma 11);
Spostamento al 30.11.2001 del termine per l’adozione
dei decreti istitutivi dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
provinciale e comunale all’Irpef (articolo 67).
TRIBUTI LOCALI
Autonomia agli Enti locali nella scelta dei
meccanismi e delle modalità di riscossione (articolo 36);
Per gli anni 2001 e 2002 i Comuni possono detrarre
dal costo del servizio le spese per spezzamento (articolo 53, comma 17);
Possibilità di proroga al 31 dicembre dei contratti
di concessione della riscossione TOSAP e tassa pubblicità (articolo 53,
comma 18);
Possibilità di modificare le tariffe in corso d’anno
in caso di variazioni consistenti dei costi (articolo 54);
Tosap per gli impianti pubblicitari realizzati su
beni appartenenti o dati in godimento al Comune commisurata all’effettiva
occupazione (articolo 145, comma 55);
Nuove modalità di calcolo dell’imposta sulla
pubblicità per l’affissioni dirette (articolo 145, comma 56).
DECENTRAMENTO
Gli enti locali possono avvalersi del personale
statale per il decentramento di funzioni (articolo 52)
Le Province gestiscono per il limite massimo di un
anno le funzioni trasferite ai Comuni in forma associativa nel caso che le
stesse non siano state realizzate (articolo 52).
NORME ISTITUZIONALI
Prevista la possibilità che gli amministratori nei
Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti di adottare direttamente atti di
gestione (articolo 53, comma 23);
Il servizio di Gestione degli assegni per i nuclei
familiari e di maternità può essere gestito dai Comuni anche in forma
associata e/o tramite convenzioni con l’INPS (articolo 80, comma 7);
Compatibilità di amministratore di Ente locale e di
società responsabile di patti territoriali (articolo 145, comma 82).
RISPARMI
I Comuni possono richiedere il trasferimento della
proprietà degli immobili statali nelle aree a forte tensione abitativa entro
il 30 giugno 2001 (articolo 46);
Riconversione degli impianti di riscaldamento
(articolo 61, comma 4);
Obbligo per le pubbliche amministrazioni di conseguire
entro il 31/12/2001 la riduzione del 20% delle spese per le locazioni
(articolo 62).
AMBIENTE
Istituzione di un fondo per lo sviluppo sostenibile
(articolo 108);
Istituzione di un fondo per la riduzione delle
emissioni di atmosfera (articolo 110);
Interventi contro l’inquinamento elettromagnetico,
con istituzione di un catasto nazionale (articolo 112);
Compartecipazione dei Comuni, sedi di raffinerie, al
gettito dei tributi erariali con finalità ambientali (articolo 113);
Istituzione del fondo per la bonifica dei siti
inquinati e agevolazioni per l’autodenuncia (articolo 114);
Obbligo per gli ambiti territoriali ottimali o, in
sostituzione, per le Provincie, di attivare entro 3 mesi un piano di
intervento urgente in materia di acque reflue e inquinamento idrico
(articolo 141).
FINANZIAMENTI
Approvazione dei patti territoriali in materia di
agricoltura e pesca (articolo 124);
Interventi per gestione del servizio idrico
integrato con compartecipazione al 30% dei soggetti gestori; programmi di
riqualificazione urbana; cessione agli enti locali degli istituti di pena
non idonei; cessioni della gestione di reti di gas metano; programma
comunitario Urban; istituzione del Fondo nazionale di protezione civile
(articoli 138/145).