DECRETO 3 maggio 2001. Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13. - Criteri e parametri. Anno
2001.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda
all'Assessorato regionale degli enti locali le competenze in materia di
erogazione agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative
attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo
sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che
assegna agli enti locali una aliquota, del fondo destinato ad interventi a
sostegno delle autonomie locali, pari al 7,50% sulla base dei criteri e dei
parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti
locali, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali prevista dall'art. 43
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che così
recita: "In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del
7,50% di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale per gli
enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i
mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale
di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981,
n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge
regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti
all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6";
Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 26/2000 che ha sospeso per
l'anno 2000 l'applicazione per i comuni dell'art. 13, comma 8, della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Considerato in ordine al fondo destinato ai comuni, iscritto nel bilancio della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 al capitolo 183303, che la
disponibilità complessiva ammonta a L. 104.533.275.000 (L. 1.393.777.000.000 x
7,50%);
Considerato, altresì, in ordine al fondo destinato alle province, iscritto nel
bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 al capitolo 183304,
che la disponibilità complessiva ammonta a L. 27.841.725.000 (L.
371.223.000.000 x 7,50%);
Visto il verbale del 2 aprile 2001 del Coordinamento Regione - Autonomie locali,
cui sono temporaneamente attribuite, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale
n. 6/97, le funzioni della Conferenza Regione - Autonomie locali, che in ordine
alla sopracitata attribuzione dell'aliquota del 7,50% ha proposto che le somme
disponibili, decurtate da quelle relative agli obblighi previsti dal sopracitato
8° comma, dovranno essere destinate secondo i seguenti criteri: a) interventi in materia socio-assistenziale; b) interventi in materia di pubblici servizi di particolare
rilevanza; c) interventi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) interventi in materia di tutela ambientale; e) interventi in materia di incentivazione dell'occupazione; f) interventi in materia di valorizzazione e sicurezza del
territorio.
E secondo i seguenti parametri: a) determinare il contributo fino alla concorrenza dell'80%; b) limitare il contributo medesimo fino all'importo massimo di L.
1.000.000.000;
Ritenuto in adempimento dei criteri e parametri proposti dal Coordinamento
Regione - Autonomie locali di potere procedere all'assegnazione agli enti locali
dell'aliquota, pari al 7,50% previsto dal 4° comma dell'art. 13 della legge
regionale n. 8/2000, previa decurtazione delle somme da attribuire quale quota
aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati pagamenti per la copertura
degli oneri per il personale di cui alla legge regionale 1 luglio 1977, n. 285,
alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto
1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti
alla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale
7 marzo 1977, n. 6;
Ritenuto, ancora, di dovere accantonare una congrua somma al fine di
fronteggiare ad eventuali necessità scaturenti da provvedimenti delle autorità
giudiziarie o scaturenti dall'applicazione della circolare dell'Assessorato
degli enti locali del 10 marzo 1999, n. 4, contenente modifiche in materie di
riassorbimento di personale degli enti locali;
Decreta:
Art. 1
Per le finalità di cui al 4° comma dell'art. 13 della legge regionale n.
8/2000, l'aliquota del 7,50% è assegnata agli enti locali per l'anno 2001 sulla
base dei seguenti criteri e parametri: Criteri a) interventi in materia socio-assistenziale; b) interventi in materia di pubblici servizi di particolare
rilevanza; c) interventi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) interventi in materia di tutela ambientale; e) interventi in materia di incentivazione dell'occupazione; f) interventi in materia di valorizzazione e sicurezza del
territorio. Parametri a) determinare il contributo fino alla concorrenza dell'80%; b) limitare il contributo determinato ai sensi della precedente
lett. a) fino all'importo massimo di L. 1.000.000.000.
Art. 2
Ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, graveranno
sull'aliquota del 7,50% le somme necessarie alla copertura degli oneri indicati
dal comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, in narrativa
riportato.
Art. 3
Al fine di adempiere a provvedimenti delle autorità giudiziarie e a
provvedimenti conseguenti alle modifiche, in materia di riassorbimento di
personale degli enti locali, disciplinati dalla legge regionale n. 6/97 e
esplicitati con la circolare dell'Assessorato degli enti locali del 10 marzo
1999, n. 4 è accantonata la somma di L. 1.000 milioni.
Art. 4
Gli enti locali interessati dovranno fare pervenire motivata istanza entro il
termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le
istanze già pervenute potranno essere prese in considerazione ove richiedano
interventi nelle materie indicate al precedente art. 1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato
regionale degli enti locali ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2001.