DECRETO 8 febbraio 2001. Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed
and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia
regionale";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di
turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state
individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome
provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione
delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast
quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a
quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli
standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti;
Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della
classifica in stelle del bed and breakfast;
Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del
combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la
classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente
l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto
della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale
n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle
strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità
del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva
dell'offerta turistica della Regione siciliana;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente
decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle
del "bed and breakfast".
Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la
definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.
Art. 2
Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province
regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di
classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza
secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti
indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al
comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti.
Art. 3
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno
ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da
effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio
di competenza.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà
disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 febbraio 2001.
ROTELLA
Allegato
NORMATIVA DI CLASSIFICA
Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti
che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della
loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto
per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi
forma giuridica esercitata.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di
commercio da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88
della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza
previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per
territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai
fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità
dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modicato dall'art. 2, comma decimo,
della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle
predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e,
ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto
di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste
nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i
proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono
di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli
ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di
un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che
attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso
abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e
quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le
dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza
di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata
dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad
abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene
adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento
turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta
di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale
n. 27/96.
Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare
dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento
turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e
delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche
e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle
strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità
locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per
territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare
all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per
categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture
turistico ricettive. 3 stelle *** Requisiti minimi
Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
Televisione in tutte le camere.
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si
prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano
forniti di impianto di riscaldamento).
I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli
ambienti. Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni
cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno. Dotazioni
Bagni completi in ogni camera:
- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e
una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici,
cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto. 2 stelle ** Requisiti minimi
Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno
tutte le camere dotate di televisione).
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si
prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano
forniti di impianto di riscaldamento). Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni
cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno. Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per
persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto. 1 stella * Requisiti minimi
Servizio di prima colazione.
Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo
(obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e
ventilatori nel periodo estivo. Prestazione di servizi obbligatori
Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la
settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
Pulizia nelle camere 1 volta al giorno. Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per
persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per
persona.
(2001.7.306)