CIRCOLARE 27 febbraio 2001, n. 2.
Articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Applicazione della riserva sulle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c. Alle Commissione regionale per l'impiego 


L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con il parere reso in data 4 dicembre 2000, ha rilevato che la norma in oggetto non contiene alcuna precisazione in ordine alla riferibilità della riserva ivi prevista alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato, avendo riguardo genericamente alle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa.
Richiamo, quest'ultimo, che non può che riferirsi all'art. 16 della legge n. 56/87, il quale, così come precisato dell'art. 4/ter della legge n. 160/88, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato.
Tale soluzione va, pertanto, praticata in tutti quei casi (si veda, ad esempio, l'art. 8 della legge n.223/91), in cui viene fatto generico rinvio alle assunzioni o agli avviamenti a selezione, nel senso sopra indicato.
A diversa conclusione si deve, invece, pervenire laddove la norma, come nel caso dell'art. 12 del decreto legislativo n. 469/97 e successive modifiche, abbia oggetto la copertura di posti vacanti in organico, in quanto, in tale ipotesi, la riserva è limitata ai soli rapporti a tempo indeterminato.
Quanto prospettato, sottolinea l'Ufficio legislativo, concorda peraltro con gli orientamenti espressi dalla Commissione regionale per l'impiego, di cui alle delibere n. 255 del 17 novembre 1998 e n. 314 del 29 giugno 1999.
L'Ufficio legislativo rileva, inoltre, che sebbene le assunzioni dovrebbero essere fatte a tempo indeterminato, tuttavia numerose sono oramai le eccezioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, che consentono l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro; apposizione finalizzata anche alla incentivazione di assunzioni di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che si pongono come opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo degli stessi.
Ciò peraltro trova conferma nella più recente legislazione regionale (legge regionale n. 24 del 2000), che ha espressamente previsto, nel quadro dell'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili, che le assunzioni avvengano anche a tempo determinato.
Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a diramare la presente direttiva alle dipendenti sezioni, perché vi diano puntuale esecuzione.
  L'Assessore:  ADRAGNA