DIPARTIMENTO TECNICO FUNZIONALE AREA VETERINARIA 
ASL DI BERGAMO
 
         Le deroghe per le diverse tipologie aziendali
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Stabilimenti che trasformano meno di 2 milioni di litri di latte al giorno Stabilimenti che producono formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni
Stabilimenti che trasformano meno di 500.000 litri di latte al giorno Stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte con caratteristche di tipicità
 

 

 

Indice della sezione:

 I contenuti della normativa

Deroghe per le diverse tipologie aziendali

 Controllo sanitario dei prodotti a base di latte ed autocontrollo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                             

Stabilimenti che trasformano meno di 2 milioni di litri di latte all’anno.

I laboratori che trasformano meno di 2 milioni di litri di latte all’anno (circa 5.400 lt/giorno) possono ottenere deroghe sui requisiti dell’impianto e delle attrezzature di lavoro, a condizione che le deroghe non abbiano effetti negativi sull’igiene e la salubrità della produzione.
In ogni caso i requisiti strutturali ed igienico funzionali dei laboratori che trattano meno di 2 milioni di litri di latte all’anno non possono essere inferiori a quelli previsti dal DPR 327/80.

Stabilimenti che trasformano meno di 500.000 litri di latte all’anno.

Ai sensi della Decisione CE 95/165 gli stabilimenti che trasformano meno di 500.000 litri di latte all’anno, oltre alla possibilità di derogare sui requisiti strutturali e fatti salvi i requisiti minimi previsti dalla norma nazionale (Legge 283/62 e dal DPR 327/80) possono:

  • derogare anche su alcuni requisiti di igiene dei locali, delle attrezzature e del personale;
  • adottare protocolli di autocontrollo semplificati (per la sola bollatura sanitaria, identificazione dei lotti e ritiro dei prodotti a rischio dal mercato);
  • essere sottoposti a controlli sanitari ufficiali più diradati nel tempo.

In ogni caso la concessione di deroghe da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria ASL è subordinata all’assenza di effetti negativi sull’igiene e la sanità della produzione.

Stabilimenti che producono formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni.

Gli impianti di trasformazione che producono formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni possono ottenere deroghe a riguardo dei requisiti delle strutture e delle attrezzature purché non sia compromessa l’igiene della lavorazione. Inoltre, per i formaggi tipici tradizionali con disciplinari di produzione che prevedono particolari tecniche di lavorazione, sono ammesse deroghe sulle caratteristiche delle superfici di contatto e dei locali di maturazione e di stagionatura.
Per la produzione di formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni, considerata la particolare microbiologia di questi alimenti e le complesse modificazioni che intervengono durante il processo di maturazione e stagionatura (aW, pH, competizione microbica ecc..), è ammesso l’impiego di latte con caratteristiche qualitative inferiori a quelle previste per il latte alimentare.

Stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte con caratteristiche di tipicità.

Nel caso della Lombardia tra i prodotti con caratteristiche di tipicità troviamo ad esempio: il Formai de Mut, il Branzi ecc.); in questi casi sono previste deroghe per le superfici di contatto ed i locali di stagionatura e maturazione. Le deroghe, individuali o generali, vengono concesse valutata la conformità del processo produttivo ai disciplinari specifici.
Qualora per la produzione dei formaggi a lunga maturazione venga utilizzato latte con più di 100.000 germi per ml di latte e/o più di 400.000 cellule somatiche per ml di latte, dovranno essere adottate i seguenti accorgimenti per la lavorazione delle creme e del siero di latte:
creme destinate alla produzione di burro:

  • rapida refrigerazione (T° < 4°C);
  • pastorizzazione entro 76 ore dalla separazione;

la pastorizzazione delle creme può avvenire in stabilimenti diversi da quello di produzione a condizione che il trasporto avvenga su automezzi frigoriferi coibentati.
siero di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte
Preventivo trattamento termico, almeno equivalente alla pastorizzazione.
La norma non prevede alcun vincolo per le creme ed il siero di latte ottenuti nel corso della produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 giorni, qualora si utilizzi latte conforme ai parametri microbiologici e citologici stabiliti dal D.P.R. 54/97.

Sito a cura Servizio Veterinario ASL Bergamo
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e-mail: filisettidanilo@iol.it