Norme igienico sanitarie per la produzione e la trasformazione del latte
 
DIPARTIMENTO TECNICO FUNZIONALE AREA VETERINARIA 
ASL DI BERGAMO

 

 

 

 

 

Indice della sezione:

 Le norme per la produzione del latte

 Produzione e vendita al consumatore finale di prodotti a base di latte

 Principali requisiti minimi strutturali ed igienici per ottenere l'autorizzazione sanitaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2.1 Le nuove norme igienico sanitarie per la produzione di latte

L’attività di produzione collegata alla vendita diretta al consumatore finale è esclusa dal campo di applicazione della nuova normativa comunitaria (DPR 54/97); tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari della produzione, l’allevatore è tenuto a rispettare alcune prescrizioni.
Le aziende devono quindi essere:

  1. in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi. Non è prevista dalla legge la possibilità di deroghe. Se l’allevamento perde la qualifica, la vendita diretta è vietata.
  2. autorizzate in seguito all’accertamento dei requisiti strutturali e funzionali ai sensi del Regio Decreto n° 994 del 9.5.1929;
  3. con personale addetto alla manipolazione del latte, provvisto di libretto di idoneità sanitaria.

Per poter approfondire in modo più dettagliato i contenuti della normativa nazionale, si riportano alcune parti del Regio Decreto 994.

PRODUZIONE DI LATTE ALIMENTARE REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DI STABULAZIONE

Art. 2 del Regio Decreto n. 994 del 9.5.1929
I locali da adibire a vaccheria devono possedere i seguenti requisiti:

  1. ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di non meno di mc. 30 per capo. Può essere consentita una capacità inferiore quando il veterinario giudichi che l’ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione;
  2. sufficiente ricambio di aria, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l’esterno;
  3. pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
  4. pareti in muratura intonacate o rivestite, fino all’altezza di m 2 almeno dal suolo, di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve essere colorata con tinta adatta a tener lontane le mosche (azzurro oltre mare, elettrico, ecc.);
  5. mangiatoie di cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
    ......(omissis - vedi sotto)....Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall’autorità sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.

                                                                

REQUISITI STRUTTURALI DELL’IMPIANTO DI MUNGITURA E CONSERVAZIONE DEL LATTE

Art. 2 Regio Decreto n. 994 del 9.5.1929

.....(omissis - vedi sopra)....Della vaccheria devono anche far parte:

  1. Un locale attiguo destinato alla filtrazione e alla refrigerazione del latte. Detto locale deve avere il pavimento e le pareti con gli stessi requisiti prescritti per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti.
  2. Un locale attiguo per il deposito e la lavatura dei recipienti.
    I locali, di cui ai precedenti n, 1 e 2, possono anche essere ricavati dalla stalla mediante la costruzione, ad uno degli estremi di essa, di un tramezzo in muratura.
  3. Locali distinti dalla vaccheria, per l’abitazione del personale di custodia, provvisti di latrina e di lavabo.

Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall’autorità sanitaria, e tenuti costantemente con la massima pulizia.

Sito a cura Servizio Veterinario ASL Bergamo
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