Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 
 
   

 

GammaRay

Via Cestari, 4
31020 S.Vendemiano (TV)
Tel/Fax 0438.777139

Cell. 347.3173439    

 

 

 

Misure di concentrazione Radon in aria, acqua, suolo, valutazione rischi e consulenza di intervento, in collaborazione con:

 

  • BIODUE S.r.l. - Laboratorio di analisi alimentari, microbiologiche ed ambientali, servizi collaterali e consulenze






    Il nostro servizio di certificazione a norma di legge (D.L. n. 241/2000) per il monitoraggio del Gas Radon (Rn222) comprende:

  • Informazione scientifica e completa del problema legato alle alte concentrazioni di Radon negli ambienti interni

  • Esecuzione del test preliminare per il corretto dimensionamento della misura

  • Posizionamento dei dosimetri in loco per l'esecuzione della misura su base annua 

  • Lettura dei dosimetri presso il nostro laboratorio con strumentazione certificata

  • Stime di dose per il personale esposto

  • Rilascio del referto e (se con esito positivo) della certificazione comportante l'assolvimento degli obblighi di legge prescritti 

  • Analisi dei risultati ed eventuale assistenza per misure aggiuntive 

  • Consulenza relativa alle possibilità di risanamento e sorveglianza fisica di radioprotezione


 

Ricordiamo in sintesi i punti essenziali della legge relativa al problema Radon negli ambienti di lavoro (Radon e Legislazione):

E' il decreto legislativo 241 del 26 maggio 2000 (pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 serie generale) che stabilisce la normativa sul gas radioattivo Radon.

In particolare il Capo III-bis disciplina le ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI.

Tali attività comprendono tra l'altro le attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione, in particolare luoghi di lavoro quali TUNNEL, SOTTOVIE, CATACOMBE, GROTTE e, comunque, IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI.
 
 


 

La normativa è entrata in vigore il 1 Marzo 2002.

A partire dal 1 Marzo 2002 l'esercente entro 24 mesi deve aver provveduto a far effettuare le misure di Radon avvalendosi di organismi riconosciuti.

Le misure sono fissate in concentrazioni di attività di Radon MEDIE IN UN ANNO.

Quindi una campagna di misure effettuata a norma di legge ed iniziata dopo il 1 marzo 2002, deve essersi conclusa al massimo entro il 1 marzo 2004.

Il livello di azione é fissato in 500 Bq/m3 (Bequerel su metro cubo) per concentrazioni di attività di Radon MEDIE IN UN ANNO. La concentrazione di 500 Bq/m3 corrisponde a una dose efficace di 3 mSv (millisievert) annua per una persona esposta a questa concentrazione per 2000 ore annue.

Il livello di azione é il valore di Radon il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano il valore a livelli più bassi del valore fissato.
 


In caso di superamento dei livelli di azione gli esercenti inviano, entro un mese dal rilascio della relazione tecnica, una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e allegano la relazione tecnica sulle misurazioni. La comunicazione va inviata alle:

 

  • Agenzia Regionale per l'Ambiente

  • ASL

  • Direzione Provinciale Lavoro


    Se le grandezze misurate non superano il livello di azione, ma sono superiori all' 80% di tale valore, le misurazioni dovranno essere ripetute l'anno successivo.

    Nel caso di superamento del livello di azione, l'esercente avvalendosi dell'Esperto Qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione e procede nuovamente alle misurazioni al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni di mitigazione dovranno essere completate entro tre anni dal rilascio della relazione tecnica e saranno effettuate con urgenza correlata al superamento del livello d'azione.

    L'esercente non é tenuto alle azioni di rimedio se dimostra avvalendosi dell'Esperto Qualificato che nessun lavoratore é esposto a una dose superiore a 3mSv/anno. La disposizione non si applica a esercenti quali: ASILI NIDO, SCUOLA MATERNA, SCUOLA DELL'OBBLIGO.