DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Preambolo
Considerato
che ogni animale ha i propri diritti; Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere
crimini contro la natura e contro gli animali; Considerato che il riconoscimento
da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali
costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; Considerato
che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; Considerato
che l'educazione deve insegnare fin dalla infanzia a osservare, comprendere, rispettare
e amare gli animali.
Si proclama
Articolo
1 Tutti gli animali nascono uguali
davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo
2 a) Ogni animale ha diritto
al rispetto. b)
L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare
gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. c)
Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo
3 a) Nessun animale dovrà
essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
Articolo
4 a) Ogni animale che appartiene
ad una specie selvaggia ha diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale
terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto a riprodursi. b)
Ogni privazione di libertà,
anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo
5 a) Ogni animale appartenente
ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere
e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà
che sono proprie della sua specie. b)
Ogni modifica di questo ritmo e di
queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contrario a questo
diritto.
Articolo
6 a) Ogni animale che l'uomo
ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale
longevità b)
L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo
7 Ogni animale che lavora ha
diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione
adeguata e al riposo.
Articolo
8 a) La sperimentazione animale
che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti
dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale,
sia di ogni altra forma di sperimentazione. b)
Le tecniche sostitutive devono essere stilizzate e sviluppate.
Articolo
9 Nel caso che l'animale sia
allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso
senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Articolo
10 a) Nessun animale deve essere
usato per il divertimento. b)
Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili
con la dignità dell'animale.
Articolo
11 Ogni atto che comporti l'uccisione
di un animale senza necessità è biocido, cioè un delitto
contro la vita.
Articolo
12 a) Ogni atto che comporti
l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè
un delitto contro la specie. b)
L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo
13 a) L'animale morto deve essere
trattato con rispetto. b)
Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al
cinema e alla televisione a meno che non abbiamo come fine di dimostrare un attentato
ai diritti dell'animale.
Articolo
14 a) Le associazioni di protezione
e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
b)
I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
Il
testo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEGLI ANIMALI è stato adottato dalla
Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali Affiliate
nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra
dal 21 al 23 settembre 1977.