IL TELELAVORO

Che cosa è il telelavoro? Un modo di lavorare che renderà libere molte persone dalla schiavitù dei trasporti e diminuirà il traffico nelle nostre città. Con un computer, un modem e una linea telefonica anche voi potrete lavorare da casa.

In Italia non esiste, nonostante gli sforzi fatta in Commissione lavoro del Senato durante la scorsa legislatura, una legge che fissi le regole applicabili ai telelavoratori.

La contrattazione aziendale si è interessata sin dal 1994, anni in cui vide la luce il primo accordo in materia, stipulato tra la direzione della Saritel e le organizzazioni sindacali dal settore dell'informazione e spettacolo.

Secondo quell'accordo il personale addetto alle vendite in forza in alcune grandi città del Nord, le cui sedi erano destinate alla chiusura, poteva chiedere, in alternativa al trasferimento a Pomezia, di rimanere nella città d'origine e lavorare da casa in collegamento con la sede centrale tramite l'attrezzatura fornita dell'azienda.

L'azienda s'impegnava di farsi carico di tutte le spese connesse con l'installazione e la manutenzione  degli strumenti per l'esercizio della nuova linea telefonica. Al lavoratore sarebbe spettato un rimborso forfetario.

Dopo poco, anche un 'altra azienda, l'ITALTEL, giunse a stipulare un proprio contratto di telelavoro, che interessava 13 persone, tutti quadri operanti nel settore della ricerca, dell'analisi dei sistemi e dello sviluppo del software.

Quello dell'ITALTEL è il primo accordo che prevedeva espressamente la firma di una  lettera di accordo individuale tra azienda e un lavoratore, nonché l'accettazione  di una specifica una causa che garantiva la riservatezza circa le informazioni trattare a casa dal dipendente.

In breve, ai primi due seguirono altri contratti ; sino a quello più noto  al gran pubblico, firmato al 1° Agosto 1995 in TELECOM ITALIA.

Esso nasce come alternativa al trasferimento del personale. L' iniziativa, fu rilanciata con diverse regole e un enorme successo  per quanto concerne l'adesione del 1998.

Il telelavoro si estende  a interi gruppi industriali e prevede tre tipologie :

-   domiciliare, con la previsione di periodici rientri in azienda del lavoratore;

-   working out, più comunemente conosciuto come lavoro mobile, è una tipologia particolarmente adatta a chi opera sul campo e ai venditori, per il quale il contratto ipotizza la sperimentazione di schemi nuovi di distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro , purché nell'ambito dei massimi definiti contrattualmente;

-   lavoro a distanza, in pratica la " remotizzazione " sperimentata al servizio 12 di Telecom Italia, in cui l'attività lavorativa viene svolta presso centri operativi lontani dalla sede nazionale cui fa capo l'attività stessa in termini gerarchici.

Nell' accordo vengono enunciati due importanti principi : da una parte che le ordinarie funzioni gerarchiche potranno essere espletate per via telematica rivalutando il raggiungimento di obiettivi coordinati; dall'altra che la riservatezza delle informazioni aziendali, anche in condizioni di lavoro domiciliare o mobile, dovrà essere assicurata dallo stesso lavoratore.

Nel Maggio 1996 viene stipulato tra Federa Elettrica e le organizzazioni di categoria afferenti a CGIL, CISL e UIL un  protocollo sulla introduzione sperimentale del telelavoro domiciliare. In esso si afferma che il telelavoro, visto come strumento sia di flessibilizzazione del lavoro sia di miglioramento delle condizioni ambientali e sociali delle aree urbane, potrà essere oggetto di sperimentazioni operative per periodi non superiori ai 12 mesi in tutte le aziende del settore. I diritti assicurati ai lavoratori dagli estensori del protocollo sono ampi e dettagliati. Il telelavoro è considerato una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni  di spazio e tempo, in virtù dell'adozione di strumenti  di lavoro informatici e/o telematici, risultano modificate.

Le regole del telelavoro si ispirano a 6 principi di base:

1. volontarietà delle parti;

2. possibilità di reversibilità del rapporto;

3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera,iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;

4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario ( parziale, totale o senza vincoli ), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;

5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;

6. esplicitazione dei legami funzionali gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.

orientamento al lavoro lavoro