STATUTO DEI LAVORATORI

Legge introdotta in Italia nel 1970, in seguito a un lungo periodo di lotte sociali, per tutelare i diritti fondamentali e inviolabili dei lavoratori. La prima parte della legge tutela la libertà e la dignità dei lavoratori i quali hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nel luogo dove lavorano, hanno diritto di lavorare in un luogo che non metta in pericolo la loro salute fisica e hanno diritto ad essere compensati in corrispondenza delle mansioni che effettivamente svolgono. La prima parte limita inoltre il ricorso alle perquisizioni personali, a impianti audiovisivi, per controllare il lavoratore e vieta ogni tipo di indagine sulle sue opinioni politiche, sindacali o religiose.

La seconda parte dello statuto, in applicazione di princìpi generali espressi dall’art. 39 della Costituzione, tutela la libertà sindacale. Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore nell’assunzione, nelle mansioni, in trasferimenti, in provvedimenti disciplinari, nella retribuzione per le sue opinioni e attività sindacali. Lo statuto prevede poi che nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti il lavoratore che è stato licenziato ingiustamente abbia diritto di riavere il suo posto di lavoro. Se infatti il giudice al quale il lavoratore si è rivolto ritiene che il licenziamento non sia giustificato,l’imprenditore è tenuto a reintegrare il lavoratore nel suo posto e a risarcirgli i danni subiti. La terza parte dello statuto tutela l’attività sindacale. Il lavoratore ha diritto di svolgere attività sindacale nelle associazioni sindacali e di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro.

 

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