CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE

Il lavoro interinale detto anche temporaneo o in affitto consente ad agenzie autorizzate di collocare, per un certo arco di tempo, manodopera nelle aziende che ne fanno richiesta. Si tratta di un rapporto triangolare tra lavoratore, agenzia di lavoro interinale fornitrice e impresa utilizzatrice.

Questo tipo di contratto può essere utilizzato nel settore pubblico (pubblico impiego e amministrazioni pubbliche); il numero dei lavoratori interinali non deve superare il 7% del totale degli addetti su base mensile.

Il contratto di fornitura di lavoro interinale si può stipulare per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale di servizio o attraverso il reclutamento ordinario e quindi nei seguenti casi stabiliti dalla legge:

- per sostituire lavoratori assenti (ferie, malattie, maternità);

- per acquisire qualifiche non previste normalmente dall'azienda;

- quando è previsto dai contratti collettivi nazionali.

Non si può stipulare:

- sostituire lavoratori in sciopero;

- in aziende in cui nell'anno precedente ci siano stati licenziati o sia in atto la cassa integrazione per le mansioni richieste;
- in aziende in cui non si valutino i rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni;

- per lavori pericolosi che richiedono sorveglianza medica;

- per sopperire stabilmente e continuamente a carenze organiche.

Il contratto deve essere scritto e contenere con chiarezza le seguenti informazioni:

- mansioni e inquadramento;

- luogo di lavoro e orario;

- eventuale periodo di prova e durata del rapporto di lavoro;

- trattamento economico normativo;

- motivi del ricorso al lavoro temporaneo;

- indicazioni delle eventuali misure di sicurezza necessarie al tipo di attività richiesta;

- impegno dell'agenzia fornitrice a retribuire il lavoratore;

- impegno dell'impresa a informare l'Agenzia fornitrice dei trattamenti economici e previdenziali applicati;

- impegno dell'impresa a rimborsare all'Agenzia fornitrice degli oneri previdenziali sostenuti per il lavoratore;

- indicazione dell'iscrizione all'albo dell'Agenzia;

- indicazione dell'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore viene assunto dall'agenzia di lavoro interinale a tempo indeterminato e, nei periodi in cui non lavora presso un'azienda percepisce comunque un'indennità mensile. Non c'è nessun rapporto di lavoro tra il lavoratore temporaneo e l'azienda utilizzatrice.

E' necessario rivolgersi ad Agenzie di lavoro interinale, autorizzate dal Ministero attraverso apposito D.M., che possiedono i necessari requisiti che ne garantiscono l'affidabilità e la consistenza organizzativa ed economica.

Con l'applicazione del premio produttività i lavoratori temporanei potranno partecipare a progetti di produttività avendo conseguentemente il diritto alle relative maggiorazioni economiche. Attraverso le consultazioni sindacali le amministrazioni dovranno dare ai sindacati "tempestiva e preventiva informazione" sul numero, i motivi, il contenuto e la durata dei contratti; in caso di urgenza e anche dopo e comunque alla fine di ogni anno.

Per quanto riguarda i diritti sindacali i lavoratori temporanei, avranno gli stessi diritti dei dipendenti: potranno partecipare alle assemblee e usufruire dei permessi sindacali

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