LA COSTITUZIONE

L'art. 1 della Costituzione repubblicana pone il lavoro come fondamento del sistema inaugurato nel 1948 in Italia ("L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro").

Affermando che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il Costituente ha inteso considerare l'apporto lavorativo di ciascun cittadino come fonte di progresso materiale e spirituale della nostra società.

Questa affermazione, oltre a connotare ideologicamente il carattere della Repubblica, mostra che il lavoro debba essere considerato, al tempo stesso, sia un diritto che l'ordinamento garantisce ai singoli, sia un dovere che grava sui singoli nei confronti della collettività.

Il diritto-dovere al lavoro, menzionato nel 1° comma dell'art.  Costituzione, non dà luogo ad un diritto soggettivo ad ottenere automaticamente il posto di lavoro da parte dei cittadini, bensì indica un principio fondamentale che indirizza il legislatore ordinario a promuovere l'effettività di tale diritto con una politica del pieno impiego e con la lotta alla disoccupazione.

Il cittadino, a sua volta, pur essendo tenuto a svolgere un'attività lavorativa, deve essere libero di sceglierla e, comunque, anche se il 2° comma dell'art.  Cost. parla di dovere, esso non è un dovere giuridico, bensì un dovere esclusivamente morale.

 

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