ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Codice scuola FRIC819006 - Codice fiscale 91010990603

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1 (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali)

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto e mediante affissione all'albo del medesimo avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale .

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2 (Programmazione delle attività degli organi collegiali)

Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, secondo un calendario di massima.

Art 3 (Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali)

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 4 (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale)

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il mese di ottobre. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 (Convocazione del consiglio di classe , interclasse o intersezione)

Il consiglio di classe, di interclasse o di intersezione è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Il consiglio si riunisce, di regola , almeno ogni due mesi.

Art. 6 (Programmazione e coordinamento dell'attività del consiglio di classe)

Le riunioni del consiglio di classe, di interclasse, di intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

Alt. 7 (Convocazione del collegio dei docenti)

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 416.

Art 8 (Assemblee dei genitori)

Le assemblee dei genitori sono regolate dall'art. 15 del D.L. 16/04/94 ,n. 297.

Art. 9 (Modalità di comunicazione con i genitori)

Gli insegnanti ricevono singolarmente i genitori degli alunni nell'arco della mattinata, secondo un orario stabilito che verrà comunicato alle famiglie.

L'incontro con tutti gli insegnanti della classe si svolge in orario pomeridiano e con cadenza bimestrale.

Art. 10 (Prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto)

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, viene effettuata dal dirigente scolastico.

Art. 11 (Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio di circolo o di istituto)

Nella prima seduta, il consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitori che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si ripete la votazione fino al raggiungimento della maggioranza.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 12 (Convocazione del consiglio di circolo o di istituto)

Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso, Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 13 (Relazione annuale)

La relazione annuale del consiglio di circolo o di istituto al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale prevista dall'art.6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.

La relazione, firmata dal presidente del consiglio del circolo o istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal direttore didattico o dal preside.

Art 14 (Pubblicità degli atti)

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dell'alt.27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale - sottoscritta e autentica dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segretario del Circolo od Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio: il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 15 (Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti)

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal preside:

a)   in periodi programmatici, ai sensi del precedente art. 2. per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974,n. 417;

b)   alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi delTart.58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,n. 417;

e) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 16 (Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre)

Il funzionamento della biblioteca sarà organizzato in modo da assicurare:

a)   l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;

b)   modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;

e) la partecipazione, in via conclusiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente.

Il Dirigente Scolastico può, su designazione del collegio dei docenti, affidare ai docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e , nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art 17 (Vigilanza sugli alunni)

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a)   gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso degli alunni:

b)   gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario, di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato:

e) gli alunni potranno lasciare la scuola prima della fine delle lezioni se prelevati dai genitori e previa autorizzazione del preside.

d)   la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;

e)   per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f)    durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g)   al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene per classi ( a cominciare dalla più vicina all'uscita) e con la vigilanza del personale docente di turno.

Art. 18 ( Regolamento interno per gli alunni)

1)        Gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola assiduamente;

2)   Le assenze sono giustificate dall'insegnante della prima ora; ogni assenza ingiustificata
costituisce una grave mancanza verso la disciplina della Scuola;

3)   Quando da parte di qualche alunno si verifichino assenze frequenti o periodiche, ritardi ingiustificati, i docenti ne informino il Preside, il quale, sentite le ragioni, convocherà i genitori;

4)   Non sono riammessi in classe se non accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, gli alunni sospesi dalle lezioni;

5)        Gli alunni sono tenuti a rispettare la puntualità e al segnale della campana entrano in classe ordinatamente;

6)   Durante eventuali brevi intervalli tra una lezione e l'altra gli alunni non possono allontanarsi o sostare per nessun motivo fuori dell'aula o sulla porta. Essi sono tenuti ad attendere con compostezza gli insegnanti;

7)        Nel corso delle lezioni è consentito agli alunni di uscire dall'aula col permesso dell'insegnante e soltanto per  motivi urgenti e di estrema necessità:

8)        L'alunno eviti in ogni modo di sostare nei corridoi o davanti alle porte: se egli, col debito permesso, si reca fuori dall'aula per qualsiasi motivo vi ritorni nel più breve tempo possibile;

9)   Durante la prima ora di lezione è opportuno che non si chieda di uscire dall'aula:

 

10)        Durante la ricreazione, della durata di 10 minuti, gli alunni consumano la colazione in classe e si recano nei bagni due per volta;

11)        Agli alunni non è assolutamente permesso affacciarsi alla finestra, perché un tale gesto costituisce un pericolo;

12)        In caso di uscita prima dell'orario previsto per esigenze scolastiche, sindacali ed altre, le famiglie saranno avvertite tempestivamente con una comunicazione che sarà fatta annotare agli alunni sul diario scolastico. Per improvvise nevicate o per qualsiasi altro fenomeno
atmosferico, i genitori sono autorizzati a riprendere i figli; per questa eventualità la scuola può anticipare l'orario di uscita per permettere ai ragazzi di raggiungere presto la sede di residenza;

13)        Gli alunni possono essere allontanati dalla classe soltanto per gravi motivi ed in questo caso deve essere avvertito il Dirigente Scolastico o il Collaboratore Vicario;

14)        Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto; ad assistere alle lezioni con diligente attenzione, evitando atti e parole possano arrecare disturbo:

15)   Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici che costituiscono patrimonio della Scuola, evitando di danneggiarli.

16)        II Dirigente Scolastico, i professori e il personale ausiliario non rispondono dei beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi nelle aule;

17)   E' proibito portare a Scuola oggetti estranei all'insegnamento;

SANZIONI DISCIPLINARI

a)    Ammonizione (per mancanza ai doveri scolastici, negligenza, assenze ingiustificate).

b)     Allontanamento dalla lezione (per comportamenti che turbino il regolare svolgimento della stessa).

c)      Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni (per comportamenti che turbino il regolare andamento della scuola e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone).

d)                      Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (per gravi e reiteranti comportamenti violenti o oltraggiosi nei confronti del personale della scuola o dei compagni e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone).

ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

1)       Dirigente Scolastico  e insegnanti: sanzioni di cui alle lettere a) e b).

2)   Consiglio di classe: sanzioni di cui alle lettere c) e d).

CRITERI E PROCEDURE

I provvedimenti disciplinari dovranno avere finalità educative e dovranno tendere e rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare correttezza di rapporti.

Nessuno può subire sanzioni disciplinari senza che siano state ascoltate le sue ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Alle sanzioni previste nei punti a), b), c), d) vanno preferite (per quanto possibile) sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno o attività in favore della comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni di cui ai punti e) e d) è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'apposito organo garanzia interno alla scuola.

E' ammesso altresì ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Dirigente dell' Amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva.

ORGANO DI GARANZIA

E' istituito l'organo di garanzia di cui al punto precedente. Esso è composto da n.3 insegnanti designati dal Collegio dei docenti, da n. 1 genitore designato dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. L'organo di garanzia decide sui ricorsi e su eventuali conflitti in merito all'applicazione del regolamento a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2000