INTERNET SOCIAL POINT

(ONLUS  - DIOGENE)    

e-mail: isp-anmicvt@libero.it

ANMIC Viterbo

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili     (ente morale per DPR 27/12/78)

Viale IV Novembre nr 17  -  01100 Viterbo       0761/304184 Fax: 0761/342361

             www.anmicvt.it            anmicvt@libero.it            

  News
Benvenuti nel nostro sito!
Home
News
Contattaci
Il Giornale Dic/08
Archivio Giornale
Diogene Onlus
Poesie e dintorni
Dalla tua parte
Normative Utili
I diritti degli invalidi
Sul Territorio
Sport disabili
Buono a sapersi
 

 

 

 

Casella di testo: Oppure vuoi collegarti o scrivere all’AMNIC di Viterbo? 
www.anmicvt.it
email  anmicvt@libero.it
 
Casella di testo: ...è la disposizione della vela, non la forza della tempesta, a decidere la nostra direzione.
 
   Ella W. Wilcox
Casella di testo: Oppure vuoi collegarti o scrivere all’AMNIC di Viterbo? 
www.anmicvt.it
email  anmicvt@libero.it
 
Casella di testo: Oppure vuoi collegarti o scrivere all’AMNIC di Viterbo? 
www.anmicvt.it
email  anmicvt@libero.it
 
Casella di testo: ...è la disposizione della vela, non la forza della tempesta, a decidere la nostra direzione.
 
   Ella W. Wilcox

Casella di testo: Per ulteriori informazioni:
Indirizzo:  
Viale IV Novembre nr 17    01100 Viterbo
Tel.: 0761/304184 Fax: 0761/342361
E-mail:
isp-anmicvt@libero.it
 

 

*

Dichiarazione di responsabilità

 

Come per gli anni scorsi anche quest’anno è previsto l’obbligo, a carico degli invalidi civili parziali in godimento di assegno mensile, di presentare entro il 31 Marzo una dichiarazione di responsabilità attestante se essi prestano o meno una attività lavorativa, precisando, in caso affermativo, l’importo della retribuzione.

Altro obbligo è previsto a carico degli invalidi civili in godimento di indennità di accompagnamento, i quali debbono presentare, nel medesimo termine del 31 Marzo, una dichiarazione di responsabilità attestante se nell’anno 2008 siano stati o meno ricoverati in Istituto a titolo gratuito e se lo siano tutt’ora, indicando, in entrambi i casi, le decorrenze del ricovero.

Le dichiarazioni vanno rese utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’INPS e inviati nei giorni scorsi agli interessati.

In caso di mancata ricezione si possono scaricare da questo sito.

Per la lettura è necessario Adobe reader  Scarica Adobe Reader

 

 

Torna su

*

In materia di pensioni

 

A norma dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n.448,  gli invalidi civili di età superiore a 70 anni in godimento di pensione sociale o di assegno sociale e gli invalidi civili di età superiore a 60 anni in godimento di pensione di inabilità hanno diritto ad una maggiorazione della loro pensione, tale da far raggiungere, nell’anno in corso, l’importo complessivo di 594,64 euro.

Tale maggiorazione è subordinata ai seguenti limiti massimi di reddito:

-         reddito personale euro: 7.730,32

-         reddito cumulato con quello (eventuale) del coniuge: euro 13.047,97.

 

Torna su

 

*

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2009

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2008.

Torna su

 

*

Bonus straordinario:

modulo e istruzioni dell’Agenzia delle entrate

(Articolo tratto da Handylex.org)

L’Agenzia delle entrate ha provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto legge 185/2008
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.

L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 cioè all’handicap con connotazione di gravità.

Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:

  • i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;

  • i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;

  • i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;

  • i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:

  • i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);

  • i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;

  • i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);

  • i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.

Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

 

A quanto ammonta il bonus

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.”

Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l’elemento della gravità ed escludendo dal computo gli altri familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a carico.
Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell’ articolo 12del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il comma 1 disciplina la concessione delle detrazioni per carichi
di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca anche una serie di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista per i figli con handicap, cita semplicemente l’articolo 3 della Legge 104/1992, senza riferimento alcuno alla gravità (articolo 3, comma 3), limitazione assente anche nelle istruzioni alla redazione della dichiarazione annuale dei redditi, approvate dalla stessa Agenzia delle entrate.
L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate lascia quindi il margine a contestazioni che certamente non mancheranno.

Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.

 

Come si calcola il reddito

Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

  • da lavoro dipendente

  • redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)

  • lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);

  • redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare?

Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.

Redditi e nucleo di che anno?

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.

A chi presentare la richiesta?

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I moduli sono due:

  • il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.

  • il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.

In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).

Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS).

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del
bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.

Consulta anche:

Per la lettura è necessario Adobe reader 

 

Torna su

 

*

 

La Social Card

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell’onere per le bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni di seguito indicate relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all’INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si potrà richiedere negli Uffici Postali dal prossimo dicembre presentando il modulo di richiesta (che si puè scaricare alla fine di questo articolo)  con la relativa documentazione.

 

Maggiori di 65 anni

La Carta Acquisti sarà completamente gratuita, funzionerà come una normale carta di pagamento elettronica e, una volta ottenuta, verrà periodicamente ricaricata dallo Stato senza ulteriori formalità o richieste.

Che cos’è e a che cosa serve

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

Come si ottiene

È stato predisposto anche un modulo delega che può essere utilizzato  dalle persone che si trovano in una situazione di impedimento fisico.

        guida alla compilazione del modulo di richiesta maggiori di 65 anni

  • Lo compili in questo modo:

    • Al quadro 1, inserisca le Sue generalità e il Suo indirizzo, compilando tutte le parti in bianco e tenendo conto che:

      • per residenza si intende la residenza anagrafica (risultante nello Stato di famiglia) e non il domicilio;

      • il codice fiscale deve essere quello attribuito dall’Agenzia delle entrate.

    • Sempre al quadro 1, dovrà indicare a che titolo richiede l’intestazione della Carta Acquisti. Se Lei è il beneficiario diretto barri la casella A; se è tutore di un beneficiario, barri la casella B. Nel caso di impedimenti di natura fisica, che Le impediscono di andare all’Ufficio Postale e di utilizzare la Carta per fare la spesa, potrà chiedere l’intestazione della Carta Acquisti ad una terza persona, che ne diverrà il titolare a tutti gli effetti. In questo caso, Lei dovrà sottoscrivere una dichiarazione di delega (reperibile presso l’INPS, le Poste o sul sito internet www.inps.it) la persona da Lei delegata dovrà presentare domanda della Carta compilando e sottoscrivendo il modulo, selezionando la casella C. La stessa persona non potrà essere delegata da più di due beneficiari, fatti salvi i tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell’autorità giudiziaria e chi, per ragioni del proprio ufficio, utilizza il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.

    • Al quadro 2, inserisca le generalità del beneficiario (solo se ha selezionato la casella B o C al quadro 1; valgono le indicazioni di prima su residenza e codice fiscale).

    • Al quadro 3, indichi per quale anno d’imposta ha avuto redditi imponibili tali da non generare alcuna imposta netta su redditi (deve selezionare almeno una delle due caselle, se ha redditi da lavoro verifichi sulla dichiarazione dei redditi o chieda al suo datore di lavoro; se è pensionato, verifichi sul Suo CUD o chieda all’INPS); indichi se è coniugato (se lo è dovrà compilare il quadro 4 con i dati del coniuge), nonché verifichi il possesso dei requisiti  per fare domanda della Carta Acquisti tenendo conto che:

      • per cittadino residente si intende un cittadino italiano regolarmente iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente (l’Anagrafe comunale);

      • l’ISEE è un coefficiente che serve a misurare la situazione economica complessiva del Suo nucleo familiare. Per avere un’attestazione ISEE (che dovrà allegare alla Assistenza Fiscale (CAF). Se già possiede un’attestazione ISEE valida (gli attestati valgono per 12 mesi da quando sono ottenuti) va bene quella che già ha e non deve procurarsene un’altra;

      • nel calcolo degli immobili, tutti quelli posseduti con quote inferiori a quelle indicate non vanno conteggiati. Nel calcolo delle quote vanno sommate tutte le quote possedute dai coniugi;

      • nel calcolo del limite di pensione e reddito, tenga conto dell’importo annuo di tutti i trasferimenti monetari ricevuti, a qualsiasi titolo, dall’INPS o dagli altri enti erogatori di pensione (es. casse previdenziali), anche se questi importi non sono fiscalmente imponibili. Vanno esclusi da questo calcolo esclusivamente gli importi relativi ad arretrati. Se Lei è titolare di almeno un trattamento pensionistico il cui importo dipende dai suoi redditi (in questi casi deve aver presentato in passato all’INPS o altro Ente Previdenziale un modulo “RED” in cui sono segnati tali redditi), dovrà sommare ai trattamenti pensionistici anche questi redditi. L’importo della somma dei trattamenti pensionistici e dei redditi deve essere inferiore a 6.000 euro se ha età compresa fra i 65 e i 69 anni e inferiore a 8.000 euro se ha età pari o superiore a 70 anni.

  • Se ha un dubbio si rivolga all’INPS (telefono gratuito 803-164) dove otterrà tutta l’assistenza del caso.

    • Al quadro 4, inserisca le generalità del Suo coniuge (valgono le stesse indicazioni del quadro 1 su residenza e codice fiscale). Il criterio per l’individuazione coniuge è quello che si utilizza nella dichiarazione ISEE.

    • Al quadro 5, compili, se lo desidera, alcune dichiarazioni facoltative (se non le vuole compilare otterrà comunque la Carta). Le dichiarazioni servono per:

      • l’attribuzione di possibili benefici connessi a possibili donazioni private a sostegno della Carta acquisti (dichiarazione sul gas);

      • l’attivazione della tariffa elettrica agevolata (dati su famiglia anagrafica, numero della presa elettrica e relativa potenza impegnata, che sono scritti sulla bolletta);

      • eventuali comunicazioni di servizio relative alla Carta (es. attivazione, disattivazione, accrediti) anche, eventualmente, tramite SMS. Il numero non verrà utilizzato per nessun’altra finalità.

    • Al quadro 6, non deve fare nulla.

    • Al quadro 7, verifichi di aver allegato alla domanda tutti i documenti richiesti (in particolare, l’eventuale dichiarazione di delega).

    • Al quadro 8, prima di firmare, si ricordi di leggere l’”Informativa sull’utilizzo della Carta Acquisti” (sul retro del modulo) in cui sono riportate informazioni utili per l’utilizzo della Carta e l’esercizio dei Suoi diritti e che l’autocertificazione dei propri requisiti è un atto molto importante che espone il dichiarante a responsabilità penali in caso di falsità. Nel caso che il modulo sia stato stampato autonomamente su due fogli separati, va firmato anche il primo foglio nell’apposito spazio in basso.

    • Il quadro 9, non deve essere compilato (sarà compilato dall’addetto di Poste Italiane quando presenterà la domanda).

  • A partire dal prossimo dicembre, si rechi in un  Ufficio Postale abilitato. Prima di andare all’Ufficio Postale si ricordi di avere con sé:

    • il Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;

    • l’originale e una fotocopia del Suo documento di identità;

    • un’attestazione ISEE in corso di validità, relativa al beneficiario (l’attestazione provvisoria rilasciata dai CAF è sufficiente);

    • la dichiarazione di delega debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario delegante (se ha selezionato la casella C nel quadro 1);

    • l’originale e una fotocopia del documento di identità del beneficiario delegante (se ha selezionato la casella C nel quadro 1).

All’Ufficio Postale, dopo una verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, nella generalità dei casi Le verrà consegnata subito una Carta Acquisti. Se la Carta non Le venisse consegnata subito, potrà scegliere se passare a ritirarla successivamente nello stesso Ufficio (Poste dovrà renderLe disponibile la Carta entro 5 giorni lavorativi) o se farsela recapitare a casa.

La Carta, a meno di riscontri negativi nelle basi dati dell’Amministrazione sulle dichiarazioni da Lei effettuate, sarà utilizzabile già dal secondo giorno lavorativo successivo alla consegna. Anche successivamente alla consegna e al primo accredito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze continuerà a verificare, anche telematicamente, il possesso e il mantenimento dei requisiti, incrociando i dati rilevati dalle varie pubbliche amministrazioni

Requisiti

  • essere di età non inferiore a 65 anni;

  • essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all’Anagrafe;

  • essere un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell’anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;

  • avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 € all’anno o di importo inferiore a 8.000 € all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni;

  • avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €;

  • non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:

    • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

    • intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

    • intestatario/i di più di una utenza del gas;

    • proprietario/i di più di un autoveicolo;

    • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

    • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

    • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €;

  • non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena;

 

Documentazione 

lettera ai potenziali beneficiari della social card maggiori di 65 anni  

guida alla carta aquisti dei maggiori di 65 anni

elenco codici merceologici 

Per la lettura è necessario Adobe reader   

Numeri Verde

800.666.888 informazioni

800.902.122 blocco Carta

 

Minori di 3 anni

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato 

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

Come si ottiene

  • Scarichi e stampi il modulo (i moduli sono disponibili anche presso agli Uffici Postali). modulo richiesta inferiore a 3 anni

    È stato predisposto anche un modulo delega che può essere utilizzato  dalle persone che si trovano in una situazione di impedimento fisico.

          guida alla compilazione del modulo di richiesta minori di 3 anni

     

    • Lo compili in questo modo:

      • Al quadro 1, inserisca le Sue generalità e il Suo indirizzo, compilando tutte le parti in bianco e tenendo conto che:

        • per residenza si intende la residenza anagrafica (risultante nello Stato di famiglia) e non il domicilio;

        • il codice fiscale deve essere quello attribuito dall’Agenzia delle entrate.

      • Al quadro 2, inserisca le generalità di Suo figlio/a (valgono le indicazioni di prima su residenza e codice fiscale).

      • Al quadro 3, indichi se esercita la potestà genitoriale da solo oppure insieme ad altro soggetto (in quest’ultimo caso dovrà compilare il quadro 4 con i dati dell’altro soggetto esercente la potestà). Inoltre verifichi il possesso dei requisiti che Suo figlio/a e la Sua famiglia devono avere tenendo conto che:

        • per cittadino residente si intende un cittadino italiano regolarmente iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente (l’Anagrafe comunale);

        • l’ISEE è un coefficiente che serve a misurare la situazione economica complessiva del Suo nucleo familiare. Per avere un’attestazione ISEE (che dovrà allegare alla domanda) può recarsi presso il Comune di residenza, l’INPS o un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Se già possiede un’attestazione ISEE valida (gli attestati valgono per 12 mesi da quando sono ottenuti) va bene quella che già ha e non deve procurarsene un’altra;

        • nel calcolo degli immobili, tutti quelli posseduti con quote inferiori a quelle indicate non vanno conteggiati. Nel calcolo delle quote vanno sommate tutte le quote possedute dalla famiglia (figlio/a e genitori/affidatari).

      • Al quadro 4, inserisca le generalità dell’altro soggetto esercente la potestà genitoriale (valgono le stesse indicazioni del quadro 1 su residenza e codice fiscale).

      • Al quadro 5, compili, se lo desidera, alcune dichiarazioni facoltative (se non le vuole compilare otterrà comunque la Carta). Le dichiarazioni servono per:

        • l’attribuzione di possibili benefici connessi a possibili donazioni private a sostegno della Carta Acquisti (dichiarazione sul gas);

        • l’attivazione della tariffa elettrica agevolata (dati su famiglia anagrafica, numero della presa elettrica e relativa potenza impegnata, che sono scritti sulla bolletta);

        • eventuali comunicazioni di servizio relative alla Carta (es. attivazione, disattivazione, accrediti) anche, eventualmente, tramite SMS. Il numero non verrà utilizzato per nessun’altra finalità.

      • Al quadro 6, nel caso che abbia più figli beneficiari, può scegliere di mettere più importi su una Carta già in suo possesso.

      • Al quadro 7, verifichi di aver allegato alla domanda tutti i documenti richiesti.

      • Al quadro 8, prima di firmare, si ricordi di leggere l’ “Informativa sull’utilizzo della Carta Acquisti” (sul retro del modulo) in cui sono riportate informazioni utili per l’utilizzo della Carta e l’esercizio dei Suoi diritti. L’autocertificazione dei propri requisiti è un atto molto importante che espone il dichiarante a responsabilità penali in caso di falsità. Nel caso che il modulo sia stato stampato autonomamente su due fogli separati, va firmato anche il primo foglio nell’apposito spazio in basso.

      • Il quadro 9, non deve essere compilato (sarà compilato dall’addetto di Poste Italiane quando presenterà la domanda).

    • A partire dal prossimo dicembre, si rechi in un Ufficio Postale abilitato. Prima di andare all’Ufficio Postale si ricordi di avere con sé:

      • il Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.

      • l’originale e una fotocopia del Suo documento di identità;

      • un’attestazione ISEE in corso di validità, anche in fotocopia, relativa al beneficiario (l’attestazione provvisoria rilasciata dai CAF è sufficiente).

    All’Ufficio Postale, dopo una verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, nella generalità dei casi Le verrà consegnata subito una Carta Acquisti. Se la Carta non le venisse consegnata subito, potrà scegliere se passare a ritirarla successivamente nello stesso Ufficio (Poste dovrà renderLe disponibile la Carta entro 5 giorni lavorativi) o se farsela recapitare a casa.

    La Carta, a meno di riscontri negativi nelle basi dati dell’Amministrazione sulle dichiarazioni da Lei effettuate, sarà utilizzabile già dal secondo giorno lavorativo successivo alla consegna. Anche successivamente alla consegna e al primo accredito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze continuerà a verificare, anche telematicamente, il possesso e il mantenimento dei requisiti, incrociando i dati rilevati dalle varie pubbliche amministrazioni.

    Requisiti

    • età inferiore a 3 anni;

    • cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all’Anagrafe;

    • avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €;

    • non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:

      • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

      • intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;

      • intestatario/i di più di due utenze del gas;

      • proprietario/i di più di due autoveicoli;

      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

      • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €.

       

    Documentazione

     

  • lettera ai potenziali beneficiari della social card inferiori ai 3 anni

  • guida alla carta aquisti dei minori di 3 anni

  • elenco codici merceologici

    Per la lettura è necessario Adobe reader 

     

    Numeri Verde

    800.666.888 informazioni

    800.902.122 blocco Carta

 

 Torna su

INTERNET SOCIAL POINT

(Diogene - Onlus

                   e-mail: isp-anmicvt@libero.it     

Ci trovi presso la sede dell'ANMIC 

 in Viale IV Novembre nr 17  - 01100  Viterbo    

  Tel.: 0761/304184 Fax: 0761/342361

Torna su

Home | News | Contattaci | Il Giornale Dic/08 | Archivio Giornale | Diogene Onlus | Poesie e dintorni | Dalla tua parte | Normative Utili | I diritti degli invalidi | Sul Territorio | Sport disabili | Buono a sapersi

                                                     Ultimo aggiornamento: 27-01-09