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Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili     (ente morale per DPR 27/12/78)

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In questa pagina:

                                     Invalidi civili: Nuovi importi pensioni

                                     Nozioni Generali

             Riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap

 

Invalidi civili:  Nuovi importi pensioni

 

 

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2008

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2008 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre 2007, n. 142.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2007.

 

Tipo di provvidenza

Importo

Limite di reddito

 

2007

2008

2007

2008

Pensione ciechi civili assoluti

262,62

266,83

14.256,92

14.466,67

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

242,84

246,73

14.256,92

14.466,67

Pensione ciechi civili parziali

242,84

246,73

14.256,92

14.466,67

Pensione invalidi civili totali

242,84

246,73

14.256,92

14.466,67

Pensione sordomuti

242,84

246,73

14.256,92

14.466,67

Assegno mensile invalidi civili parziali

242,84

246,73

4.171,44

4.238,26

Indennità mensile frequenza minori

242,84

246,73

4.171,44

4.238,26

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

710,32

733,41

Nessuno

Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

457,66

465,09

Nessuno

Nessuno

Indennità comunicazione sordomuti

229,64

233,00

Nessuno

Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

168,70

172,86

Nessuno

Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

436,14

443,12

 

 

 

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Nozioni generali

 

 

1. Definizione di invalido civile.

La legge definisce invalido civile il cittadino che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo per cause non derivanti né dalla guerra, né dal lavoro, né dal servizio.

Per le  menomazioni che derivano da queste ultime cause si può otte­nere il riconoscimento di invalido di guerra, di invalido del lavoro o di invalido per servizio in base a disposizioni di legge che regolano, in maniera distinta e autonoma, questi diversi riconoscimenti.

Discende da tali premesse che la definizione di invalido civile impli­ca un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui una persona può essere portatrice, fatta eccezione per quelle menomazioni che sono state causate dalla guerra, dal lavoro o dal servizio.

2. Altre categorie di invalidi.

Invalidi di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio.

Per fare un esempio, il militare che perde un braccio per causa di guerra assume la qualifica di invalido di guerra; se un lavoratore subisce la stessa mutilazione per infortunio sul lavoro è riconosciuto invalido del lavoro; se la mutilazione è stata causata nell'espletamento del servizio prestato da un pubblico dipendente, questi è riconosciuto invalido per servizio. In questi casi la mutilazione è connessa ad un evento specifico ben determinato, cioè a un fatto di guerra, di lavoro o di servizio, ognuno dei quali è disciplinato da un complesso di norme riguardanti, rispettivamente, la pensionistica di guerra, l'infortunistica sul lavoro, la pensionistica obbligatoria pubblica.

Fondamento giuridico della tutela dell'invalidità civile.

Le invalidità riportate per eventi non attribuibili né alla guerra, né al lavoro, né al servizio rientrano tutte nella casistica generale di invalidità civile, la cui tutela non risiede nel riconoscimento di una benemerenza dovuta per un servizio militare reso alla Patria (servizio di guerra), né in un contributo che il lavoratore pubblico o privato ha con il proprio lavoro offerto per il benessere della collettività (attività lavo­rativa in tutte le sue forme e applicazioni), e neanche nell'obbligo del risarcimento del danno riportato dall'interessato nell'espletamento del servizio o del lavoro, bensì in un più generale, ma non meno vincolante, dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, che obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38).

Diritti di cittadinanza.

A questo dovere si richiamano tutte le leggi che prevedono i diritti degli invalidi e che costituiscono diritti di cittadinanza.

3. Invalidi civili, ciechi civili, sordomuti.

Queste nozioni, benché sintetiche, aiutano a comprendere il concetto di invalido civile, che si differenzia da quello delle altre categorie di invalidi e che nel suo interno comprende, secondo la tradizionale distinzione, gli invalidi fisici, invalidi psichici e invalidi sensoriali, questi ultimi a loro volta distinti in ciechi civili e sordomuti.

In definitiva, la categoria degli invalidi civili veri e propri compren­de, conformemente alla definizione data dalla legge, tutti i soggetti, fisici o psichici, affetti da minorazioni civili diverse dalla cecità e dal sordomutismo.

Queste tre sottocategorie (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti), istituite con leggi separate, hanno una regolamentazione in molte parti comune.

Questo manuale, tratta la materia riguardante gli invalidi civili.

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4. Gradi di invalidità.

Invalidità di almeno un terzo (33%)

L'invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa ed è valutata secondo determinate tabelle approva­te con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

La percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo, necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile. Con tale qualifica l'interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e degli altri presidi previsti dal nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni. Ha inoltre diritto ad ogni altro beneficio per il quale è prevista la qualifica di invalido civile, senza ulteriore specificazione.

Invalidità di almeno il 46%.

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno il 46% può chiedere l'iscrizione nelle liste speciali dell'ufficio di collo­camento al lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pub­blici o privati.

Invalidità di almeno i 2/3 (67%)

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno i due terzi, cioè del 67%, ha diritto anche:

all'esenzione dal  ticket per alcune prestazioni  sanitarie  (sono attualmente in corso sostanziali modifiche);

all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, a condizione
che appartenga a famiglia disagiata, (v. paragrafo 30)

Invalidità di almeno il 74% (invalidi parziali)

Con l'invalidità di almeno il 74% l'interessato assume la qualifica di invalido parziale e ha diritto ad un assegno mensile alle condizioni indicate al paragrafo 18.

Invalidità di almeno il 75%

Con detta invalidità l'interessato che abbia prestato un'attività lavo­rativa ha diritto ad una maggiorazione del servizio utile a pensione (vedi paragrafo 70).

Invalidità del 100% (invalidi totali)

Con l'invalidità del 100% l'interessato assume la qualifica di invalido totale e ha diritto ad una pensione di inabilità alle condizioni indicate al paragrafo 16.

 

5. Invalidi non autosufficienti.

Gli invalidi totali, che siano anche non autosufficienti perché non deambulanti o impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più importante dei quali è l'indennità di accompagnamento (v. paragrafo 22).

A quali condizioni.

È non deambulante l'invalido che non possiede la capacità di svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione o la possiede in modo gravemente alterata.

Non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita l'invalido che è impossibilitato a svolgere le azioni elementari che un soggetto normale di corrispondente età espleta quotidianamente, quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, ecc.

 

6. Invalidi minorenni ipoacusici.

Gli invalidi civili ipoacusici sono gli invalidi di età inferiore ai 18 anni che hanno una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz e che, per tale minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

Durante la frequenza dei centri di riabilitazione o di terapia gli invalidi ipoacusici hanno diritto all'indenà mensile di frequenza (v. paragrafo 19).

7. Invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni.

Per i cittadini minorenni, cioè di età inferiore ai diciotto anni, e per quelli di età superiore ai 65 anni il riconoscimento dell'invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, essendo queste persone in età generalmente non lavorativa.

Si considera invece un altro elemento, cioè la persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Agli invalidi civili minorenni e a quelli ultrasessantacinquenni non può essere concessa la pensione, né l'assegno mensile, in quanto questi trattamenti spettano non prima del 18° anno di età, né dopo il 65° anno.

Può invece essere liquidata l'indennità di accompagnamento se sussistono determinate altre condizioni, e cioè se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di una assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. (v. paragrafo 22).

8. Invalidi pluriminorati.

Sono coloro che sono affetti da varie menomazioni, ciascuna delle quali può dare diritto ad un'autonoma pensione o indennità.

Ad esempio, un invalido civile può essere anche cieco civile o sordomuto e quindi può aver diritto, se ricorrono le condizioni invalidanti e reddituali previste, al cumulo della pensione come invalido civile con la pensione come cieco civile o come sordomuto. Analogamente, può aver diritto a tre pensioni se è invalido civile, cieco civile e sordomuto.

Il cumulo è previsto anche per l'indennità di accompagnamento connessa alle singole minorazioni, come, ad esempio, se si tratta di invalido civile non deambulante e di cieco civile assoluto o di cieco civile assoluto e di sordomuto, cumulando, in quest'ultimo caso, l'indennità di accompagnamento con l'indennità di comunicazione.

9. Concetto di persona handicappata.

A differenza dell'invalidità civile, basata sul grado di riduzione della capacità lavorativa, l'handicap, regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

A quali categorie si riferisce.

L'handicap è quindi un concetto generale, riferito a qualunque persona che abbia riportato minorazioni derivanti da qualsiasi causa (invalidità civile, evento bellico, evento di lavoro o di servizio) da cui sono derivate le conseguenze sopra indicate (svantaggio sociale o emarginazione) .

Non sussiste una stretta correlazione tra la definizione di invalido e quella di handicappato, essendo diversi i presupposti che sono alla base delle due categorie.

Applicazione del termine.

Il termine di persona handicappata è usato dalla legge per indicare i soggetti ai quali spettano determinati benefici in condizioni di parità, senza alcun riferimento alla natura della menomazione (permessi parentali, agevolazioni fiscali, diritto all'istruzione e, in genere, prestazioni specialistiche e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità della persona e agiscano sulla globalità della situazione di handicap).

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Riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap

10.  Domanda.

Per ottenere il riconoscimento di invalido civile occorre presentare all'azienda sanitaria locale di appartenenza una domanda su apposito modulo.

Se l'interessato è minorenne o interdetto, la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante (genitore o tutore).

Alla domanda dev'essere allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti.

La domanda può essere presentata all'ANMIC, che provvedere all'i­noltro alla competente azienda sanitaria locale e seguirà l'ulteriore corso della pratica attraverso i propri uffici di tutela sociale.

11. Visita medica.

A seguito della domanda, l'interessato è sottoposto a visita medica da un'apposita commissione istituita presso l'azienda sanitaria locale. Della commissione fa parte anche un medico in rappresentanza dell'ANMIC, il quale ha il compito di tutelare gli interessi dell'invali­do nella fase del riconoscimento dell'invalidità. A lui, quindi, l'invali­do si può rivolgere, tramite l'Associazione ANMIC, per ogni consiglio di carattere medico-legale.

 

12. Effetti del riconoscimento.

Al termine della visita medica la commissione redige un verbale dal quale risultano le menomazioni riscontrate e il grado di invalidità rico­nosciuto.

Il verbale è trasmesso, per un controllo, alla commissione medica di verifica (dipendente dal Ministero dell'economia e finanze), la quale ha sessanta giorni di tempo per approvarlo oppure per sospendere la procedura. In quest'ultimo caso vengono disposti ulteriori accertamen­ti che sono effettuati o presso la stessa commissione di verifica, oppu­re presso la commissione ASL di competenza. Ultimato il controllo, il verbale definitivo è notificato all'interessato, il quale può proporre ricorso giurisdizionale nel termine di sei mesi dalla notifica.

Se la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta può dar diritto a pensione, assegno o indennità, copia del verbale è trasmessa anche all'ente preposto alla relativa concessione (vedi paragrafo 17).

Il verbale costituisce documento valido per ottenere i benefici che la legge prevede in favore degli invalidi e che saranno indicati nei para­grafi successivi.

13. Come ottenere l'accertamento dell'handicap.

L'accertamento dell'handicap è effettuato, a domanda dell'interessa­to, dalle commissioni mediche indicate nel paragrafo 11, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Se la minorazione accertata abbia ridotto l'autonomia personale, cor­relata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenzia­le permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quel­la di relazione, l'interessato è definito persona handicappata in situa­zione di gravita. Questa situazione è considerata dalla legge per il rico­noscimento di specifici benefici, come vedremo.

14. Come ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità.

Se lo stato di invalidità si aggrava, per ottenerne il riconoscimento occorre presentare all'ASL di appartenenza apposita domanda allegan­do un certificato medico contenente un'ampia motivazione delle cause che hanno originato l'aggravamento.

A conclusione della procedura di accertamento, la commissione medica redige un verbale che evidenzia soltanto le variazioni interve­nute e che è trasmesso all'ente preposto alla funzione concessoria delle pensioni (Regione, Comune o INPS).

Domanda di aggravamento in pendenza di ricorso.

Qualora avverso il precedente verbale l'interessato abbia presentato ricorso amministrativo, la domanda di aggravamento potrà essere esa­minata soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Questo, ovvia­mente, vale se il ricorso è stato presentato prima del 1° gennaio 2005, considerato che da questa data il ricorso amministrativo è stato sop­presso.

Se invece è stato presentato ricorso giurisdizionale, l'aggravamento può essere fatto valere dinanzi al  tribunale adito.

 

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                                                      Ultimo aggiornamento: 25-01-09