Istituto Comprensivo
Statale Maida
Sedi di Maida,Vena di Maida, Jacurso, San
Pietro a Maida
Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado con
Indirizzo Musicale
Via O. De
Fiore 88025- Maida (CZ)
C. M.
CZIC82900N / C. F. 82007130790
e.mail CZIC82900N@istruzione.it Tel.
0968/751016
Prot.
n.
Maida,
19.10.2010
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall’art. 68 del
D.lgs n.
150 del 27/10/09
, si pubblica il codice disciplinare dei dipendenti
pubblici, di cui all’art. 55 e seguenti del
D.Lgs 165/01
, come integrati con le modifiche apportate dal D.lgs.
n. 150/09, artt. 67 e 69, relativi alle "sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici".
Le nuove disposizioni costituiscono norme imperative, ai
sensi degli artt. 1339 e 1441 del codice civile. Pertanto, integrano e
modificano i regolamenti disciplinari previsti dal CCNL del 29/11/2007 e comportano l’inapplicabilità di quelle
incompatibili con le disposizioni introdotte a modifica del D.Lgs 165/01.
La pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito
istituzionale equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all’ingresso delle sedi di lavoro.
Si precisa che il Decreto
legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009
all'art. 72 abroga
le seguenti disposizioni:
Articoli da 502
a 507 del Decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994
Articolo 56
del Decreto legislativo n°
165 del 30 marzo 2001 - Impugnazione delle sanzioni
disciplinari (Art. 59 bis del d. lgs n° 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d. lgs n° 80 del 1998).
All'Art. 68
sostituisce l'articolo 55 del Decreto legislativo n°
165 del 30 marzo 2001 con il seguente:
Art. 55 (Responsabilità,
infrazioni e sanzioni, procedurre conciliative)
All'Art. 69
inserisce dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 i seguenti artt.:
Art. 55-bis (Forme e
termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-ter (Rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale)
Art. 55-quater (Licenziamento
disciplinare)
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni)
Art. 55-sexies (Responsabilità
disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione
della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)
Art. 55-septies (Controlli
sulle assenze)
Art. 55-octies (Permanente
inidoneità psicofisica)
Art. 55-novies (Identificazione
del personale a contatto con il pubblico)
Allegati:
1)
Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (ALLEGATO 2 AL
CCNL SCUOLA)
2)
Estratto sanzioni ATA
3)
Estratto sanzioni DOCENTI
CODICE
DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
modificato dal d.
Ivo 150 2009
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 5-octies, costituiscono norme imperative,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare,
recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a
tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva
la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione
dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla
data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso
di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti
della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono
adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3 .
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più
di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del
comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle
indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali
è previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il
dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha
notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui
al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque
non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo
e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di
un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di
rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attività istruttoria,
il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta,
per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se
la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni
dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma
2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui
al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli
ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione
degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,
mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare,
è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di
fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa
all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed
altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione
di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da
altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non
determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una
diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad
un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o
concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima.
In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere
alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è
prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente
corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro .
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto,
in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis,
comma 1, primo periodo, non è ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di
cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la
possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude
con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale
viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che
il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità
competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di
sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in
relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare
le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile
di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede
disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza
del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,
applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed
1-bis, del codice di procedura penale.
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste
dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro
il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste
o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità
personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale
è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco
temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed
f), il licenziamento è senza preavviso.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il
delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né
oggettivamente documentati.
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità
per l'esercizio dell'azione disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi
confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di
un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche,
è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire
l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita,
fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo
della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceità
nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare
è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o
colpa grave .
55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o
da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono
le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero,
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un
solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze,
curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità
dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 .
55-octies. Permanente inidoneità psicofisica.
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio,
anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumità del dipendente interessato nonché
per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare
provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di
mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza
di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui
alla lettera b), nonché il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito
all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi
alla visita di idoneità .
55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico.
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il
personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche
non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Santullo