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atto registrato il 12/10/06
al numero 3356, serie 3
copyright
© 2006 APS InSegno Musica
DENOMINAZIONE
– SEDE – DURATA
Articolo
1
Articolo
2
L'Associazione
ha sede attualmente in Porto San Giorgio (AP), via Petrarca n.26, c/o
Sparnanzoni, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in
altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio
Direttivo.
La
sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione
è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività
degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento
delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in
casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o collaborazioni, anche
ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione
è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del
Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà
le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità
giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo
3
La
durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo
4
InSegno
Musica è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera
esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione
è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione
opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo
l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale,
tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo
spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei
principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa
e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale
della persona.
Per
perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:
-
promuovere,
coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di
informatica musicale e di storia della musica, corsi di perfezionamento,
seminari, stages, convegni, lezioni-concerto, concerti, laboratori di
musica d’insieme ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la
conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti, che fra i bambini e
i giovani;
-
attivare
iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e
del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della
vita;
-
stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i
cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
-
avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
-
svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere
e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura.
L'Associazione
si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e
potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione
è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo
5
Possono
far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si
riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello
scopo sociale.
Possono
chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone
giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta
sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Articolo
6
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari
nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni
medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
Articolo
7
La
qualità di socio si perde per:
-
Decesso;
-
Mancato pagamento della
quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo
trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
-
Dimissioni: ogni socio
può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
-
Espulsione: il
Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti
e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per
atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'Associazione stessa.
RISORSE
ECONOMICHE
Articolo 8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è
rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno
costituite:
-
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-
da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
-
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti
a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'Associazione;
-
contributi di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
-
beni mobili ed
immobili;
-
donazioni, lasciti o
successioni.
Anche
nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono
chiedere la divisione delle risorse comuni.
I
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo,
capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed
il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo
9
Sono
organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea dei soci,
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
Tutte
le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
documentate.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Articolo
10
L’Assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano
tutti gli associati.
L’Assemblea
può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea
è il massimo organo deliberante.
In
particolare l'Assemblea ha il compito:
-
di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal
Consiglio Direttivo;
-
di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
-
di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e
sull'eventuale scioglimento dell'Associazione
stessa.
Articolo
11
L'Assemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa
deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal
Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
Soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo
stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli
associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della
riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno
essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea
può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Articolo
12
Hanno
diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della
quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta
al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo
13
Ogni
Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima
convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per
delega di almeno la metà degli associati.
In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia
il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si
tiene conto degli astenuti.
Per
la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal
vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso
di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I
verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso.
Le
decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni
Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo
14
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e
non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente
dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di
volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito
di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al
Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e
il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi
all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai
soci.
Il
Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.
Articolo
15
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicePresidente e il Tesoriere.
Sarà
in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito
regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà
regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo
16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione
Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all'atto della loro nomina.
Se
vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo
17
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se
ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno
due membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta
elettronica e telegramma.
L'avviso
di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo
18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua
assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi
di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
IL
TESORIERE
Articolo
19
Al
Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono
tenuti dal segretario.
IL
PRESIDENTE
Articolo
20
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima
nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei
terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
Soci.
Il
Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti,
ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso
ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione
della prima adunanza utile.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e
gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato
direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
-
predisporre le linee
generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell’Associazione;
-
redigere la relazione
consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
-
vigilare sulle
strutture e sui servizi dell’Associazione;
-
determinare i criteri
organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione
e gli associati;
-
emanare i regolamenti
interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il
Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi ed i compensi.
Per
i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro
impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vicePresidente.
ESERCIZIO
SOCIALE
Articolo
21
Gli
esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato
all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo
22
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso
tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea,
sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore.
NORME
FINALI
Articolo
23
Per
quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del
codice civile.
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