I sottoscritti signori cittadini italiani
-
Esposito Concetta,
-
Gentile Dorina Maria,
-
Chiarandini Alessandro
-
Lodolo Marina
-
Belfiore Maria Antonietta
-
Ferraro Concetta Paola
-
Colonna Felice
convengono e stipulano quanto segue:
A) I prenominati signori
costituiscono con il presente atto l’associazione denominata "ASSOCIAZIONE
WIRAQOCHA”.
L’associazione ha per scopo
esclusivo lo studio e la diffusione dei principi filosofici andini e di tutte
le culture indigene ancora esistenti, nonché la comprensione, l’ascolto e il
rispetto della natura, la promozione e lo sviluppo dell'essere umano, di
qualsiasi razza, cultura e religione così come meglio specificato nell’articolo
4 del successivo statuto.
B) L'Associazione ha sede in Udine.
Il consiglio direttivo potrà altresì istituire
altre sedi secondarie in relazione alle iniziative assunte e alle necessità di
diversa domiciliazione.
C) L'Associazione è retta da un Consiglio
Direttivo composto di sei membri nelle persone dei seguenti signori ai quali sono
attribuite le sottoindicate cariche:
- Esposito Concetta - prenominata, Presidente,
- Belfiore Maria Antonietta - prenominata, Vice Presidente,
- Gentile Dorina Maria - prenominata, consigliere,
- Chiarandini Alessandro - prenominata, consigliere,
- Lodolo Marina - prenominata, consigliere,
- Ferraro Concetta Paola - prenominata, consigliere
II Consiglio rimarrà in carica per un triennio,
fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 marzo 2004.
Gli eletti accettano la carica.
D) non è ritenuta necessaria la nomina del
collegio dei revisori dei conti.
E) Il primo bilancio dell’associazione si
chiuderà il 31.03.2002.
F) L’Associazione è regolata dal seguente
STATUTO
SOCIALE
1. Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione denominata "
ASSOCIAZIONE WIRAQOCHA”, con sede in Udine.
Il consiglio direttivo potrà altresì istituire
altre sedi secondarie, recapiti e simili in relazione alle iniziative assunte e
alle necessità di diversa domiciliazione.
L’associazione è regolata dal presente statuto e
dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Carattere
dell’associazione
L’associazione
è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I
soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli
altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente
Statuto.
L’associazione
potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi
analoghi.
3. Durata
dell’associazione
La durata dell’associazione è a tempo
indeterminato.
4. Scopi
dell’associazione
L’associazione
ha per scopo lo studio e la diffusione dei principi filosofici andini e di
tutte le culture indigene ancora esistenti, nonché la comprensione, l’ascolto e
il rispetto della natura, la promozione e lo sviluppo dell'essere umano, di
qualsiasi razza, cultura e religione.
Per
il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere diverse
attività quali, ad esempio e non in via esaustiva, le seguenti:
a)
sensibilizzazione ai problemi della mondialità e del disagio, promozione della
pace nel mondo e di una cultura della diversità e della condivisione;
b)
sostegno di microrealizzazioni, di progetti, di operatori e di volontari nei
Paesi andini, Paesi in via di sviluppo e in altre zone bisognose di aiuto
secondo gli obiettivi individuati dal consiglio direttivo;
c)
sostegno di altri enti, istituzioni e associazioni – anche straniere - con
scopi e finalità analoghi ai propri;
d)
attività di scambi interculturali con finalità assistenziali;
e)
promozione di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri di studio,
iniziative sociali e culturali ed attività private e pubbliche sia nell’ambito
sociale che fuori sede;
f)
promuovere iniziative di natura benefica per raccogliere offerte, contributi,
donazione e beneficenze a favore delle popolazioni dei Paesi andini, dei Paesi
in via di sviluppo e di altre zone bisognose di aiuto, creando maggiore
sensibilità in merito;
g)
realizzare, o concorrere a realizzare, materiale informativo di ogni genere
quale libri, riviste, pubblicazioni, filmati, fotografie, supporti sonori,
calendari, magliette, gadgets e simili destinati a favorire la divulgazione e
il conseguimento degli scopi dell’associazione;
Per
il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra
l’altro, stipulare accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, nonché
aderire ad altre associazioni non profit, Onlus, istituzioni, organismi e
simili, anche esteri, con scopi e finalità similari ai propri.
SOCI
5. Requisiti dei soci
Possono
essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia di sentimenti e comportamenti democratici.
Possono
inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in
contrasto con quelli dell’associazione
Le
modalità di iscrizione all’associazione sono precisate nell’apposito
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
6. Ammissione dei soci
L’ammissione
dei soci è libera.
L’accettazione
delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio
direttivo.
La
domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente
statuto, l’eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio
direttivo.
La
domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore
età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione
all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto
nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
7. Categorie dei soci
Le
categorie dei soci sono le seguenti:
a)
soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita
all’associazione.
b)
soci ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale
stabilita dall’associazione,
La
suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell’Associazione.
Ciascun
socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione e ha
diritto di voto, qualunque sia il valore della quota associativa.
8. Doveri dei soci
L’appartenenza
all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
9. Perdita della
qualifica di socio
La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per
dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b)
per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione;
c)
per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di
incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente
statuto e per altri motivi che comportino indegnità;
d)
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
La
perdita della qualifica di socio durante l’anno sociale non dà dititto al
rimborso della quota associativa, neanche parziale.
10. Organi
dell’associazione
L’elezione
degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata.
Organi
dell’associazione sono:
-
l’assemblea generale dei soci;
-
il consiglio direttivo;
-
il presidente;
-
il vicepresidente;
-
il collegio dei revisori dei conti.
ASSEMBLEA
11. Partecipazione
all’assemblea.
L’associazione
ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
Hanno
diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli
aderenti all’associazione.
L’assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il sesto mese
successivo alla chiusura dell’esercizio associativo per l’approvazione del
bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea
può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a)
per decisione del consiglio direttivo;
b)
su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.
12. Convocazione
dell’assemblea
Le
assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto
giorni mediante avviso personale; in caso di urgenza il termine di preavviso
può essere ridotto a tre giorni.
Saranno
comunque validamente costituite in forma totalitaria – anche in assenza di
formale convocazione - le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, qualora
siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti del consiglio direttivo
e, se nominati, tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti.
13.
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea
tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
L’assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, nelle convocazioni successive alla prima, è
valida qualunque sia il numero dei soci presente.
E’
ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad
altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L’assemblea
è presieduta dal presidente dell’associazione, in caso di sua assenza dal vice
presidente, e se fosse necessario, da un associato designato dai presenti.
I
verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da persona scelta dal
presidente dell’assemblea fra i presenti.
L’assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza
minima della metà più uno dei voti espressi.
In
caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una
seconda volta.
L’assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le
deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se
assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
14. Forma di votazione
dell’assemblea
L’assemblea
vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per
argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio
segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre in questo caso scegliere due
scrutatori fra i presenti.
Ogni
aderente all’associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di
adesione.
15. Compiti
dell’assemblea
All’assemblea
spettano i seguenti compiti:
in
sede ordinaria
a)
discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b)
eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed i revisori dei
conti;
c)
fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i
contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d)
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività
da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e)
approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
f)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal consiglio direttivo;
in
sede straordinaria
g)
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
h)
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
i)
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla
sua approvazione dal consiglio direttivo.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
16. Compiti del
Consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione
dell’associazione ed ha il compito di:
a)
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per
l’attuazione delle sue finalità assumendo, secondo le direttive dell’assemblea,
tutte le iniziative del caso;
b)
predisporre i bilanci da sottoporre all’assemblea;
c)
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l’ordinaria amministrazione;
d)
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da
qualsiasi componente del consiglio direttivo;
e)
procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la sussistenza
dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario;
f)
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
g)
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione
stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i suoi membri;
h)
di nominare nel suo ambito il vice presidente ed il segretario;
i)
di redigere l’eventuale regolamento interno.
Il
consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio
stesso, composte da soci e non soci.
Il
consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
17. Composizione del
consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria
ad esclusione del primo consiglio nominato all’atto della costituzione
dell’associazione.
Tutto
il consiglio direttivo deve essere composto da associati.
I
membri del consiglio direttivo restano
in carica a tempo indeterminato e comunque fino a quando l’assemblea ordinaria
non deliberi la sostituzione dell’intero consiglio direttivo o di alcuno dei
suoi membri.
Negli
intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di cessazione di uno o più dei
suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di
procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso
limitatamente al numero dei consiglieri cessati..
I
membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della
loro carica.
I
membri del consiglio direttivo decadranno qualora non siano presenti alle
riunioni per tre volte consecutive, salvo giustificazione approvata dal
consiglio.
18. Riunioni del
consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi componenti.
Le
riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso
telefonico o scritto, almeno tre giorni prima.
Le
riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei
suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice
presidente o da un consigliere designato dai presenti.
I
consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni
consiliari.
Soltanto
il consiglio, con delibera specifica ha facoltà di rendere note quelle
deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
PRESIDENTE
19. Compiti del
presidente
Il
presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di
fronte a terzi ed in giudizio.
Il
presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali.
Al
presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia
nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il
presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea del consiglio direttivo.
Il
presidente può delegare ad uno o più dei consiglieri, parte dei suoi compiti in
via transitoria o permanente.
In
caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie
funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua
attribuzione.
Il
solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del presidente.
20. Elezione del
presidente e del vicepresidente
Il
presidente e il vicepresidente, ad esclusione dei primi nominati all’atto della
costituzione dell’associazione, sono eletti dall’Assemblea dei soci e durano in
carica a tempo indeterminato e comunque fino a quando l’assemblea ordinaria non
deliberi la loro sostituzione.
REVISORI
DEI CONTI
21. Compiti dei
revisori dei conti
Ai
revisori dei conti, se nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di
legge il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi
devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci
consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.
I
revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell’assemblea e
del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
22 Elezioni dei
revisori dei conti
I
revisori dei conti, qualora ritenuto necessario, sono nominati in sede di
costituzione della società ovvero dall’assemblea in numero di tre e durano in
carica a tempo indeterminato fino a quando l’assemblea ordinaria non deliberi
la sostituzione di tutti o di alcuno di
essi.
Essi
possono essere scelti anche fra non soci avuto riguardo alla loro competenza.
FINANZE
E PATRIMONIO
23. Patrimonio
dell’Associazione
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che
pervengono all’associazione a qualsiasi titolo.
Il
patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio
dell’attività sociale.
24 Entrate
dell’associazione
Le
entrate dell’associazione sono costituite:
a)
dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione
nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
b)
dai contributi annuali ordinari da stabilirsi annualmente;
c)
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del
bilancio ordinario;
d)
da versamenti volontari degli associati;
e)
da contributi, versamenti e liberalità di enti locali, pubbliche
amministrazioni, istituti di credito, enti in genere, imprese, privati che
abbiano a cuore gli scopi e l’attività dell’Associazione;
f)
da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
h)
da erogazioni liberali da chiunque effettuate.
25. Destinazione del
patrimonio sociale
È
vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
26. Diritti dei soci
al patrimonio
L’adesione
alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento
della quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti alla
associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a
quelli annuali.
I
versamenti di Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti
salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e
l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono
quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di
scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o
di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di
rimborso di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al
patrimonio sociale.
Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a
titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi
ne a causa di morte.
NORME
FINALI E GENERALI
27. Esercizi sociali
L’esercizio
sociale inizia l’1 aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell’anno
successivo.
Entro
il 31 luglio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la
predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del
bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea.
I
bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei
quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
28. Scioglimento e
liquidazione
In
caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
Il
netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
29. Clausola
compromissoria
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà
scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla
nomina dell’arbitro provvederà l’assemblea convocata in seduta ordinaria.
30. Rinvio
Per
tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, per quanto
di competenza alle norme tributarie e alle disposizioni del Dlgs. 460/97 alle
quali il presente statuto è conforme ai fini di poter beneficiare delle
agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.
Udine, 29 novembre 2000