L'autonomia è un'infrazione disciplinare (parola della Moratti)

Nei giorni scorsi la stampa ha dato notizia di una nota riservata del Ministero del 30.06 con cui si attribuisce ai direttori generali degli uffici scolastici regionali il compito di vigilare per l'integrale applicazione dei provvedimenti attuativi della Legge Moratti e, se del caso, di adottare "interventi adeguati anche di carattere disciplinare". A parte il tono minaccioso ed intimidatorio questa nota ripropone ancora una volta il rapporto tra autonomia e ruolo del Ministero,tenuto conto peraltro della "costituzionalizzazione" dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al di là di tutte le discussioni che si possono fare è fuor di dubbio che tale "costituzionalizzazione" rappresenta un limite non solo per le competenze legislative delle Regioni, ma anche per la competenza legislativa statale; Stato e Regione nell'esercizio del loro potere legislativo devono rispettare l'ambito riservato all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche. E' vero che l'autonomia deve svolgersi nell'ambito delle "norme generali" dello Stato, ma queste norme generali devono definire gli ordinamenti, gli obiettivi del processo formativo ai diversi livelli, non possono stabilire come si deve organizzare l'attività didattica per realizzare tali obiettivi, non possono stabilire come devono deliberare gli organi i collegiali della scuola, e quindi non ossono tra l'altro stabilire che nell'ambito della funzione docente si debba individuare un docente con funzioni tutoriali; una tale scelta attiene all'esecizio dell'autonomia le cui modalità spettano solo ed esclusivamente ai collegi docenti.Una legge dello Stato (ma anche delle Regioni) che intervenga in merito all'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativi, si deve pertanto ritenere illegittima per violazione dell'art. 117 delle Costituzione. Il Ministero nella citata nota ricorda che la legge Moratti "è legge dello Stato e deve essere osservata" è il caso , però, di ricordare al Ministro che la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e deve essere osservata da tutti ed in primo luogo dal Ministero.Ciò premesso, è evidente che quando nella scuola gli organi collegiali nell'esercizio della loro autonomia, ritengono di non designare il tutor, non disapplicano le leggi dello Stato, ma interpretano ed applicano in modo coerente con i principi costituzionali una legge che, se applicata nel senso prospettato dal Ministro, sarebbe incostituzionale. Premesso, difatti, che ogni istituzione scolastica deve organizzare la propria attività didattica nel modo che ritiene più opportuno e più efficace e che, peraltro, nessun docente può essere espropriato delle prerogative connesse con la funzione docente, le disposizioni contenute nel Dl:vo n. 59/04 per quanto concerne il tutor possono avere soltanto un valore indicativo, ma non efficacia vincolante. Legittimamente, quindi, gli organi collegiali, a fronte di disposizioni che potrebbero essere lesive dell'autonomia scolastica e della funzione docente, possono deliberare senza alcun vincolo nel modo ritenuto più opportuno. Il Ministero minaccia sanzione disciplinari; è un'infrazione disciplinare adoperarsi per ricondurre nell'ambito dei principi costituzionali disposizioni nel metodo e nel merito di dubbia legittimità costituzionale? L'autonomia scolastica è diventata un'infrazione disciplinare? Corrado Mauceri ( Comitato "Per la scuola della Repubblica" ) ( Nota per il prossimo numero della Rivista ECOLE )