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ultimo aggiornamento > 09/01/2006

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REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Cos'è
Il regolamento di condominio è il documento che disciplina la vita condominiale, il documento, cioè, che contiene le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, nonché l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Al regolamento condominiale sono allegate le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese. 
Obbligatorietà del regolamento
Il regolamento di condominio è obbligatorio quando vi sono più di dieci condomini, così come previsto dall'art.1138 c.c.; nel caso in cui i condomini sono inferiori a dieci la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta redatto ed approvato ha piena efficacia all'interno del condominio.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Maggioranze per approvazione / modifica
Il regolamento di condominio è approvato con un numero di voti pari almeno alla metà dei condomini intervenuti in assemblea e titolari di almeno la metà del valore dell’edificio e quindi dei millesimi.
Il regolamento condominiale per poter essere modificato deve essere approvato con la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione; nel caso di modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle parti di proprietà esclusiva è però necessaria la totalità dei condomini e il 100% del valore dell'edificio (1000 millesimi)
Infrazioni al regolamento
Il regolamento condominiale può prevedere il pagamento di una somma a titolo di sanzione per le infrazioni alle norme previste dal regolamento stesso: l'importo però della sanzione, secondo l'art.70 disp.att. C.C, non può essere superiore a Lire 100. L'importo, che ovviamente è inadeguato ai tempi di oggi, sarà sicuramente aumentato con la riforma del condominio in corso di approvazione. A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza n.948 del 26/01/1995 (Cass.Civ. 26/01/1995 n.948 Sez.II) ha dichiarato "contra legem" una sanzione superiore a L.100. 
Tipo di regolamento
Il regolamento condominiale può essere:

CONTRATTUALE,

quando è redatto dal costruttore dell'immobile e fatto accettare come parte integrante del titolo di acquisto all'acquirente all'atto del rogito, o espressamente citato nel rogito. Le norme ivi comprese sono vincolanti per tutti i condomini attuali e futuri nonché per coloro che utilizzano le proprietà esclusive, quali i conduttori e i comodatari dei singoli appartamenti; è possibile modificare le norme del regolamento condominiale contrattuale solo con l'accordo della totalità dei condomini. Le norme del regolamento contrattuale posso essere impugnate presso l'autorità giudiziaria solo in casi di violazione delle norme del Codice Civile;

o quando è redatto dalla totalità dei condomini (valgono le stesse regole sopra esposte).

Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni d'uso (es. divieti di determinate destinazioni delle unità immobiliari) sia delle parti comuni, sia di quelli di proprietà esclusiva dei singoli condomini, come, per esempio, il divieto di tenere animali nelle proprietà anche private del condominio, il divieto di adibire gli appartamento ad un determinato uso, ecc.; detti divieti o limitazione della proprietà privata sono vincolanti per i proprietari in quanto di natura contrattuale.

ASSEMBLEARE,

quando è proposto ed approvato volontariamente dall'assemblea dei condomini. Sia per la formazione sia per le eventuali modifiche occorre l'approvazione dell'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). In base all'art. 1138 del Codice Civile ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la modifica del regolamento.

Il regolamento assembleare, invece, può riguardare solo il modo in cui si utilizzano le parti comuni, ma non i diritti dei condomini su queste parti e sui beni di proprietà individuale, quali risultano dagli atti di acquisto o da accordi privati.
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webmaster Alberto Puglisi