.
.
 
 
 

ultimo aggiornamento > 12/07/2007

 

ESENZIONI

Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:

  • gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunitą montane, dalle unitą sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

  • gli immobili classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);

  • i fabbricati con destinazione  usi culturali come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al pubblico;

  • i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

  • i fabbricati di proprietą della Santa Sede;

  • i fabbricati di proprietą degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;

  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono stati recuperati per essere destinati ad attivitą assistenziali;

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari se utilizzati mediante interventi volti al riordino agrario e fondiario;

  • gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitą assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse.

.
.
.
 
 
 
 
 
 
 STESSO AUTORE
.

 CONDOMINIO

webmaster Alberto Puglisi