ESENZIONI
Godono
dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di
immobili:
-
gli
immobili destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni,
dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle
comunitą montane, dalle unitą sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
-
gli
immobili classificati nelle categorie catastali da E/1
a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);
-
i
fabbricati con destinazione usi culturali come
musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al
pubblico;
-
i
fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro
pertinenze;
-
i
fabbricati di proprietą della Santa Sede;
-
i
fabbricati di proprietą degli Stati esteri e di
organizzazioni internazionali;
-
i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono
stati recuperati per essere destinati ad attivitą
assistenziali;
-
i
terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari
se utilizzati mediante interventi volti al riordino
agrario e fondiario;
-
gli
immobili utilizzati da enti non commerciali e
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitą
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Le esenzioni
spettano per i periodi durante i quali sussistono i
presupposti per godere delle stesse.
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