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CONDOMINIO

La presenza di animali negli appartamenti è tra le cause di maggiore litigiosità all'interno dei condomini.
Sono davvero rari i casi in cui il Giudice ha dato ragione al condomino o amministratore che ha chiesto l'allontanamento dell'animale dall'abitazione, primo perché allontanarlo significa predisporre una sistemazione alternativa a quella attualmente occupata e secondo perché chi agisce in giudizio deve dimostrare l'effettivo disturbo alla quiete o pericolo di igiene pubblica e la dimostrazione comporta costose e spesso inutili consulenze tecniche.
Il Codice Civile considera l'animale domestico una cosa mobile non registrata (l'iscrizione all'anagrafe canina non viene considerata una registrazione effettiva): esattamente come una chitarra o un qualsiasi altro strumento/apparecchio in grado di produrre suoni. Il suo utilizzo può essere regolamentato, ma nessuno può impedire ad un'altra persona di possederne uno. Infatti i regolamenti condominiali che vietano la detenzione di animali domestici nelle abitazioni private vengono considerati illegittimi in quanto comportano una limitazione del diritto di proprietà: detti regolamenti devono essere ritenuti nulli nelle clausole in cui compaiano simili limitazioni. (Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028; Tribunale Piacenza 10 aprile 1990).
Nei caso di un appartamento in affitto, il possessore di animali può essere allontanato solo se questi ha sottoscritto il contratto di locazione in cui vi era un esplicito divieto alla detenzione di animali.
Se nel contratto non è menzionata questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento, anche nel caso in cui il regolamento condominiale lo vieti.
Inoltre, nessun regolamento può impedire di far passeggiare il vostro cane o gatto nelle cosiddette parti comuni. La presenza di un regolamento che lo vieti non è vincolante per coloro che hanno votato contro.
E' chiaro che qualsiasi danneggiamento è a carico del proprietario ed eventuali escrezioni devono essere rimosse il prima possibile.

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