PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr.5 del giorno 29 Ottobre 2009.
OGGETTO: "Trascrizione Formazioni in applicazione art.22 del Regolamento"
-VISTO l'art.22 del Regolamento, il quale disciplina l'invio delle Formazioni ;
-CONSIDERATO
che Carmine Rosanova (Vado Calcio) in occasione della Ottava Giornata
di Fantacalcio non ha inviato la Formazione ;
LA PRESIDENZA, VISTO CHE LA FORMAZIONE ANDAVA INVIATA ENTRO LE 20:15
(turno infrasettimanale), PROCEDE ALLA TRASCRIZIONE DELLA FORMAZIONE
DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. COME PREVISTO DALLO STESSO ART.22.
E' COMMINATA ANCHE UNA SANZIONE DI 3 €, QUINDI L'AMMONTARE PER IL PARTECIPANTE SI ACCRESCE A 9€.
PS. Carmine Rosanova (Vado Calcio) ha 20 gg di tempo per presentare Ricorso.
Questo è quanto
La Presidenza
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr.4 del giorno 27 Ottobre 2009.
OGGETTO: "Trascrizione Formazioni in applicazione art.22 del Regolamento"
-VISTO l'art.22 del Regolamento, il quale disciplina l'invio delle Formazioni ;
-CONSIDERATO
che Carmine Rosanova (Vado Calcio) in occasione della Settima Giornata
di Fantacalcio non ha inviato la Formazione ;
LA PRESIDENZA, VISTO CHE LA FORMAZIONE ANDAVA INVIATA ENTRO LE 17:15, PROCEDE ALLA TRASCRIZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. COME PREVISTO DALLO STESSO ART.22, E' COMMINATA ANCHE UNA SANZIONE DI 3 €, QUINDI L'AMMONTARE PER IL PARTECIPANTE SI ACCRESCE A 6€.
PS. Carmine Rosanova (Vado Calcio) ha 20 gg di tempo per presentare Ricorso.
Questo è quanto
La Presidenza
AVVISO PRESIDENZIALE del 27 Ottobre 2009
OGGETTO: "Deroga dell'Orario Invio-Formazioni per l'Ottava Giornata del Fantacalcio (10a in A)".
-CONSIDERATA la prassi consolidatasi nelle scorse Edizioni Fantacalcistiche anche mediante altri Avvisi Presidenziali ;
-TENUTO CONTO delle problematiche che potrebbero derivare in assenza di tale deroga per i Partecipanti impegnati nelle personali prestazioni lavorative ;
-LA PRESIDENZA AVVISA che per l'Ottava Giornata, essendo un Turno Infrasettimanale, l'Orario per l'Invio delle Formazioni di cui all'art.22 del Regolamento viene fatto slittare sino alle ore 20:00 con minuti 15 di tolleranza.
Questo è quanto
La Presidenza
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr.3 del giorno 17 Ottobre 2009.
OGGETTO: "Trascrizione Formazioni in applicazione art.22 del Regolamento"
-VISTO l'art.22 del Regolamento, il quale disciplina l'invio delle Formazioni ;
-CONSIDERATO che Carmine Rosanova (Vado Calcio) per la Sesta Giornata di Fantacalcio non ha inviato la Formazione ;
LA PRESIDENZA, VISTO CHE LA FORMAZIONE ANDAVA INVIATA ENTRO LE 17:15, PROCEDE ALLA TRASCRIZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. COME PREVISTO DALLO STESSO ART.22, E' COMMINATA ANCHE UNA SANZIONE DI 3 €.
PS. Carmine Rosanova (Vado Calcio) ha 20 gg di tempo per presentare Ricorso.
Questo è quanto
La Presidenza
SENTENZA nr.1/2009-2010 “CASO CALIFANO” del 10 Ottobre 2009
TRIBUNALE FANTACALCISTICO
Sezione Disciplinare
IN NOME DEI POPULI FANTACALCISTICI,
- considerata l’Attivazione del Procedimento d’ufficio avvenuta con
Provvedimento di Giunta nr.1/2009-2010 del 16 Settembre 2009 ;
- visti gli artt. 6, 7 , e le “Norme sulla Disciplinare” (13 ss.) del Regolamento Fantacalcio 2008 ;
-
viste la Sentenza del “Caso Crescenzo” (settembre 2007) costituente
“Precedente Giudiziario” ai fini dell’art.7 del Regolamento e la prassi
giurisprudenzial-fantacalcistica;
- visto il materiale probatorio, accusatorio e difensivo ;
LA GIUNTA DIRETTIVA, ad esclusione del Presidente di Lega Alfonso De Vivo (in veste d’Accusa), in virtù dei poteri conferitigli dal Regolamento,
CONDANNA
i fratelli CALIFANO, Aniello e Pasquale, AD ANNI 10 di RADIAZIONE per concorso in “ATTENTATO ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEI GIUOCHI” ;
E CHIARISCE
che la presente Decisione dovrà essere ratificata alla prima Riunione utile dall’Assemblea di Lega. Essa però potrà essere impugnata entro 20 giorni dalla pubblicazione dall’imputato o dall’Accusa, istituendo così il Giudizio d’Appello presso l’Assemblea di Lega.
Lì, Nocera Inferiore, 10 Ottobre 2009.
Segue Motivazione.
LA GIUNTA DIRETTIVA
Sen. Sabatino De Vivo
Vice Pres. Di Lega Carmine Coppola
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MOTIVAZIONI CASO CALIFANO
-Parte I- (sintesi fatto)
Sintetizzando, in data 10 Settembre
2009 , a sole 26 ore dall’Asta Iniziale del Fantacalcio Villanova –
Edizione 2009-2010- programmata in tempo debito con stancante
organizzazione, il sig. Pasquale Califano, in veste di Amministratore
Delegato della ex “Massive Globetrotter”, in nome e per conto del
“Socio Effettivo” sig. Aniello Califano, inviava al cellulare della
Presidenza il seguente sms testuale : “Scusami Alfonso, ma il
Fantacalcio non posso farlo. Mio fratello neanke può venire, mi
dispiace”. Tale rinuncia è giunta a poche ore dall’inizio dell’Asta, e
dopo che i due fratelli avevano più volte confermato a Presidenza e
Vice Presidenza la volontà di Partecipare regolarmente ai giuochi,
anche solo qualche giorno prima dei fatti contestati”.
-Parte II- (responsabilità societarie)
L’Accusa, impersonata dal
Presidente di Lega Alfonso De Vivo, aveva chiesto a questa Corte 10
anni di Radiazione in concorso per “Attentato all’Organizzazione e allo
Svolgimento dei Giuochi”, prendendo a base giuridica la Sentenza del
“Caso Crescenzo” del settembre 2007, che costituisce a tutti gli
effetti Precedente Giudiziario ai sensi dell’art.7 del Regolamento.
Questa
Corte, ha innanzitutto valutato la possibilità di scindere le eventuali
responsabilità dei fratelli Califano, ma con esito negativo,
allineandosi così alle richieste dell’Accusa. Infatti la Corte ha
ritenuto che la dinamica della partecipazione del “Socio Effettivo”
Aniello Califano al nostro Fantacalcio, è tale da non consentire la
divisione “disciplinare” tra i due fratelli. All’ “Anagrafe
Fantacalcistica”, infatti, il titolare dello “Status” di “Socio
Effettivo” è ad ogni effetto il sig. Aniello Califano, che fu Ammesso
in Lega nel settembre 2007. Ma per ovviare all’attività lavorativa
dell’Aniello, sita in regione diversa da quella campana, e quindi
all’effettiva mancata possibilità di presenza fisica fissa sul
territorio “nucerino”, il sig. Aniello nominò dapprima il proprio
fratello germano, Pasquale, Amministratore Delegato, per poi cedergli
man mano delle quote societarie con puntuali comunicazioni alle
Autorità Fantacalcistiche preposte.
Detto questo, stando al
Precedente Giudiziario del “caso Zampa” del 1999, dinanzi alla legge
fantacalcistica vale la “pari responsabilità” di Soci e Amministratori
nei confronti della Lega. E quindi anche in sede disciplinare, almeno
sino a prova contraria. Non dimenticando che non esiste norma
regolamentare la quale sancisca che la responsabilità disciplinare sia
“personale”, né una organica normativa in tema di Società e relative
responsabilità.
-Parte III- (prove)
In secondo luogo, si è valutato il “fatto”
in base agli elementi probatori e al materiale accusatorio e difensivo
prodotto dalle parti. Riguardo gli elementi probatori, a sostegno
dell’Accusa è stato presentato l’sms conservato in “Memoria” dalla
Presidenza, oltre che le prove testimoniali addotte e il Verbale
dell’Asta dell’11 Settembre 2009, che vedeva l’assenza di un
Rappresentante Legale dell’ex Massive Globetrotter dei fratelli
Califano. Infine, ancora a sostegno dell’Accusa, la “Convocazione
dell’Assemblea” che contemplava, in origine, anche i fratelli Califano.
Va evidenziato, peraltro, che malgrado le notifiche ricevute, i
fratelli Califano non hanno prodotto alcuna Memoria Difensiva.
La
condotta indisciplinata dei fratelli Califano è stata accertata in ogni
punto. Il fatto così come descritto dall’Accusa è stato confermato
puntigliosamente. E dispiace l’assenza nel dibattimento della Difesa.
-Parte IV- (riferimento a Precedente Giudiziario)
In terzo
luogo, si è valutata la Sentenza-fondamento, ovvero quella del ben noto
“Caso Crescenzo” del 2007, in particolare nella parte ove si riferisce
all’illecito (non espressamente tipizzato in Regolamento) di “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”. Ed è proprio in
tale punto che è emersa una discrasia relativa al corretto “nomen
juris” della Sentenza in discorso.
Infatti nel “Quaderno delle
Fedine Fantacalcistiche” detenuto dalla Presidenza, emerge che tra gli
illeciti commessi all’epoca dal Cuomo figura l’ ”Alto Tradimento ed
Attentato allo Svolgimento dei giuochi”. Per l’Archivio, però, il Cuomo
fu condannato semplicemente per “Attentato all’Organizzazione e allo
Svolgimento dei Giuochi”, senza il “nomen” dell’ “Alto Tradimento”.
Nelle
Motivazioni di quella Sentenza, inoltre, la Corte specificò gli
elementi di fatto e di diritto del solo illecito di “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”, senza riferimento
alcuno all’”Alto Tradimento”. Esattamente la Corte esplicitò :
“…L’ “Attentato all’Organizzazione ed allo Svolgimento dei Giuochi”, invece, con il quale si è sanzionato il Cuomo a 30 anni di Radiazione, consiste nell’aver posto in essere una serie di condotte dolose tali da mettere in seria crisi l’Organizzazione della stagione fantacalcistica e lo stesso Svolgimento. Si tratta di “Attentato”, e quindi di uno stadio di molto antecedente alla c.d. consumazione, ed ove si arretra la soglia del “perfezionamento” dell’illecito con una certa consistenza al fine di prevenire la protezione del bene fanta-giuridico…”.
In realtà, per comprendere veramente la portata di quella Decisione, bisogna ricordare che il Cuomo fu condannato non solo per quest’illecito ma anche per l’illecito di “Falso Ideologico in Proposta d’Ammissione” e per “Gravissimo vilipendio del Fantacalcio”. Pertanto, tali illeciti non possono che essere cumulativamente considerati, anche nella necessaria valutazione delle circostanze di quel “fatto” che portò alla “Radiazione a Vita” (o “Ergastolo Fantacalcistico”). E probabilmente nell’interpretazione del Giudice del “Caso Crescenzo”, l’ “Alto Tradimento” era tutt’uno con l’ “Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”.
L’”Alto Tradimento” sta certamente a significare un “venir meno ad
una fiducia riposta”. E ciò è avvenuto anche nel caso di specie, anche
se a differenza che del “Caso Crescenzo”, i fratelli Califano hanno
previamente comunicato (anche se in colpevole ritardo) la volontà di
non voler partecipare. Invece il Crescenzo Cuomo, all’epoca, diede
“forfait” senza un minimo cenno di preavviso, scatenando una crisi
senza precedenti. Oltre che per questo motivo, la presente Corte non
aggiunge il “nomen juris” dell’ Alto Tradimento perché né nelle
Motivazioni né nel Dispositivo della “Sentenza Crescenzo” è specificato
il contenuto di tale illecito. Ed anche perché l’Accusa si è limitata a
menzionare nel materiale accusatorio presentato l’ “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”, senza riferimento
all’ “Alto Tradimento”. E una precisione s’impone come necessitata: nel
nostro Ordinamento Fanta Giuridico, come espresso anche nella “Sentenza
Crescenzo”, non vige il “principio di tassatività” delle fattispecie
incriminatici. Infatti, in quella Decisione, fu chiarito che alcuni
illeciti disciplinari vanno ”…ricavati dalle Consuetudini e soprattutto
da quella Fonte extra che è da anni riconosciuta nelle “Norme
dell’Ordinamento Giuridico Italiano previa loro proporzione ed
adattamento”…” . A parte la critica a questa impostazione, che potrebbe
essere superata con una Riforma Organica del nostro Regolamento che
andrebbe ad allinearsi in un più corretto quadro normativo, va
evidenziato senza indugio che si è considerato anche che potrebbe
configurarsi altresì nel caso concreto l’illecito di “Alto Tradimento”.
Anche come solo “nomen juris” del presente “Caso”, senza estendersi
alla più grave fattispecie d’Attentato. Tuttavia se ne contesta
l’opportunità, considerando che l’illecito di “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi” è maggiormente
indicatore della plurità di condotte prese in considerazione nella
fattispecie concreta, e che essa assorbe “da sola” il disvalore pieno
insito nella condotta antidisciplinare dei fratelli Califano, anche
perché essa è , come detto, fattispecie più grave da un punto di vista
sanzionatorio.
Quindi sarebbe stato troppo lieve contestare il
solo “Alto Tradimento”, ed invece sarebbe stato eccessivo ed
inopportuno contestare sia l’ “Alto Tradimento” che l’ “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”. Inoltre non sarebbe
stato semplice, nella dinamica della condotta complessiva dei fratelli
Califano, scindere tra la frazione di condotta che integra l’ “Alto
Tradimento” e l’altra frazione di condotta che integra l’ “Attentato
all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi”. In una
interpretazione del genere, infatti, potrebbe violarsi il principio del
“ne bis in idem” addebitando ai fratelli Califano due volte il medesimo
illecito.
-Parte V- (in fatto)
Questa Corte, pertanto, ha condannato i fratelli Califano per la
serie di condotte dolose poste in essere a partire dal momento in cui
hanno confermato a Presidenza e Vice Presidenza la volontà di
partecipare regolarmente alla Decima Edizione Fantacalcistica
2009-2010. Nessun dubbio, nessuna perplessità era stata fatta presente
alle Autorità preposte, che avevano dovuto esprimere conseguentemente
parere negativo a numerosi soggetti “papabili” che avevano interesse ad
entrare nella nostra Lega Fantacalcio e che ne avevano fatto esplicita
richiesta.
Il “dolo” della condotta dei Califano si è configurato
nella forma del “dolo eventuale” (o indiretto): nel senso che i
fratelli Califano, evidentemente non certi del poter partecipare ai
giuochi per qualsiasi e personale motivo per noi oramai destituito di
ogni interesse, ad espressa domanda avevano attestato regolarmente il
loro consenso accettando (mentalmente) quindi il rischio di dover (o,
più gravemente, voler) poi dare “forfait”.
Rinuncia che è poi
giunta a pochissime ore dall’Asta programmata (26 ore), con un freddo
sms e senza scomodarsi nemmeno per indicare una semplice “motivazione”,
una “giustificazione”. Per non parlare dell’assoluto silenzio
telefonico. Un comportamento inaccettabile, sia perché Aniello Califano
era da qualche mese “Socio Effettivo”, e quindi depositario di una
bella “dose fiduciaria” da parte della nostra Lega, e soprattutto
considerato che l’Asta era stata programmata coordinando anche quelle
che erano le esigenze dei fratelli Califano, con immani sforzi
determinati dal numero cospicuo di Partecipanti e dalla relativa
difficoltà per coniugare le necessità dei singoli.
Per non parlare
degli effetti devastanti sull’Organizzazione dei Giuochi, tant’è che le
Autorità Fantacalcistiche hanno dovuto in pochissime ore trovare
l’ottavo Partecipante. Cosa non semplice se si considera che l’Asta era
programmata per il Venerdì sera, giorno di tradizionale “avvio” del
week end.
-Parte VI- (commisurazione sanzione)
Il nostro Regolamento non prevede espressamente “criteri di commisurazione delle Sanzioni”, tuttavia la presente Corte si è attenuta sia ai criteri desunti dalle recenti decisioni fanta-giurisprudenziali, sia a quelli espressi nella “Sentenza Crescenzo” del 2007. Tutti criteri che “ricordano” in parte l’art.133 del Codice Penale.
Nelle Motivazioni della “Sentenza Crescenzo”, si apprese che l’ “Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi” aveva comportato, da solo (senza quindi computare gli altri illeciti addebitati), 30 anni di Radiazione. Ovviamente, la gravità intrinseca di quella condotta “complessivamente considerata”, nonché la gravità dei “danni” da essa cagionati all’Organizzazione/Svolgimento dei Giuochi fu molto più grave di quella che si desume dal presente “Caso”. Inoltre, altro elemento che ha portato alla Sanzione decennale rispetto allo standard-trentennale, è stata la valutazione dell’intensità del “dolo” dei fratelli Califano: in tal caso, considerando che abbiamo dapprima discorso di “dolo eventuale (o indiretto)”, vien da sé che si tratta di un elemento psicologico “meno intenso” rispetto al dolo “intenzionale” o al dolo “diretto”. Un dolo che si avvicina al terreno della “culpa”.
Infine, abbiamo anche tenuto conto del fatto che il Califano Aniello, che ricordiamo è il soggetto formalmente “Ammesso” a differenza del fratello, aveva positivamente partecipato a due Edizioni Fantacalcistiche consecutive con una condotta esemplare dal punto di vista professionale e disciplinare, tant’è che senza remore alcuna era stato nominato “Socio Effettivo”. Ed anche se ciò potrebbe indurre a ritenere che lo la “ dose fiduciaria” in lui riposta era maggiore, e quindi la “violazione” più grave, Noi riteniamo invece che lo “Status” ottenuto dal Partecipante mostri comunque una certa attitudine al rispetto del Regolamento e la “positività” del sig. Aniello Califano dal punto di vista fantacalcistico. Per questo, anche in un ottica (perché no ?) rieducativa, abbiamo determinato una Sanzione sì elevata, ma non insuperabile a livello temporale. Perché egli si è mostrato un ottimo Partecipante, e probabilmente questo fatto illecito è frutto di una serie di cause interne alla società col fratello Pasquale, ed esterne collegate al lavoro al di fuori del territorio regionale campano.
-Parte VII- (circostanze)
Infine, la Corte ha accolto la richiesta dell’Accusa di non
acconsentire alle “circostanze attenuanti generiche”. Questo perché la
condotta appunto “circostante” degli imputati all’illecito commesso non
è stata certamente delle più rette, vista la mancanza “ad exemplum” di
una telefonata di scuse o di un benché minimo interessamento alla
“vicenda”. Ma si pensi anche al “forfait” comunicato con un semplice
sms.
Inoltre gli elementi che hanno giustificato la riduzione
della Radiazione sono stati già presi in considerazione in sede di
“Commisurazione della Sanzione”, pertanto a rivalutarle si violerebbe
il principio del “Ne Bis in Idem”, anche se in “favor” degli imputati.
---Appendice I : Sul Diritto “disciplinato” (o non punibile) di Non Partecipare.--
Un caso del genere propone la problematica giusfantacalcistica
relativa al “Diritto disciplinato (o non punibile) di Non Partecipare”.
Questa problematica riguarda ovviamente solo coloro che siano già
stati Ammessi nella nostra Lega e che abbiano poi superato almeno lo
“Status” di “Matricola” (con due Edizioni “piene” positivamente
svolte), come nel caso di specie di Califano Aniello, e che pertanto
vedono ad essi riconosciuto, a pieno titolo, il “Diritto di partecipare
all’Edizione successiva”.
Ci si chiede, in questa sede, come e quando considerare “non indisciplinato” (e quindi non sanzionabile) un “forfait” espresso da un Soggetto che gode del diritto menzionato.
Tra i precedenti, vi è il caso del Cav. On. Alfonso De Vivo alias
“O’Magnaccia”, che pur godendo dello “Status Maximum” (Cavaliere
Fondatore) ha rinunciato a partecipare da più di un Edizione
Fantacalcistica ai nostri giuochi. Quando ciò accadde, il fatto non fu
rilevante a livello disciplinare perché il “Non Voglio Partecipare” fu
espresso con congruo anticipo rispetto non solo all’Asta Iniziale ma
anche rispetto ai momenti “organizzativi” dell’anno fantacalcisticus a
venire.
Tale Precedente però non è da solo sufficiente a chiarire
quando tale “abbandono” possa considerarsi conforme a criteri
disciplinari : ciò che è certo è che il Regolamento, all’art.9,
riconosce implicitamente lo “ius” di Non Partecipare allorché chiarisce
che lo Status di “Socio di Rango Senatoriale” si perde con la mancata
Partecipazione a tre Edizioni. Se il “Non Partecipare” fosse di per sé
punbile, no troverebbe sede nel nostro Regolamento una norma del
genere.
Ciò che si discute in tale sede è invece segnare il confine tra “rinuncia lecita” e “rinuncia che integra l’illecito disciplinare di Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei giuochi” (oppure di “Alto Tradimento”).
Il Principio da seguire è quello secondo cui la condotta è da considerarsi disciplinarmente lecita quanto più ci si allontana dal momento dell’Asta Iniziale. Ovviamente, bisogna anche considerare quello che è la “fase organizzativa”, che è evidentemente anteriore all’Asta Iniziale, e che si avvia generalmente dopo che sia trascorso un breve lasso di tempo dal termine del Campionato di Serie A, (solitamente con un paio di mesi di anticipo rispetto all’avvio ufficiale del Fantacalcio) su impulso della Presidenza.
Innegabilmente, non può considerarsi indisciplinato un “forfait”
dichiarato allorché venga fatta la prima richiesta informale da parte
della Presidenza. Così come non può considerarsi indisciplinato un
forfait comunicato qualche settimana dopo quella che era la originaria
risposta favorevole.
Pertanto, e non vi è altra strada
percorribile, diviene “elemento-conditio sine qua non” del carattere
“indisciplinato” del forfait, l’aver tradito la legittima “fiducia”, il
“legittimo affidamento” che la Lega riponeva nella Partecipazione del
potenziale Partecipante, purchè espressa, anche solo verbalmente, dal
Soggetto.
E poi, dal punto di vista sanzionatorio, elevare
l’entità della Radiazione in maniera inversamente proporzionale al
tempo che manca all’Asta Iniziale.
Pertanto, nel caso dei fratelli Califano, non può parlarsi di corretto esercizio del “Diritto di Non Partecipare”, soprattutto perché giunto nell’incombenza dell’Asta e dopo aver più volte espresso intenzione positiva alla Partecipazione.
--Appendice II : Sul “Falso Ideologico in Proposta d’Ammissione” riferito ai soggetti già ammessi.--
Il riferimento normativo della presente Decisione è, come già ampiamente affermato, il “Caso Crescenzo” del 2007 con la quale si è istituito l’illecito di “Attentato all’Organizzazione ed allo Svolgimento dei giuochi” come Precedente Giurisdizionale.
In quella Sentenza, però, come ampiamente anticipato, fu istituito all’uopo anche l’illecito di “Falso Ideologico in Proposta d’Ammissione”, che si realizza allorché il soggetto esprime la volontà di partecipare non essendo realmente interessato alla Partecipazione. Nel caso Califano, applicando ancora una volta il “principio dell’assorbimento” menzionato nella “Parte IV” di questa Motivazione, l’illecito di “Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi” è da considerarsi “assorbire” anche quest’illecito di “Falso Ideologico in Proposta d’Ammissione”, perché illecito più grave e più “ampio”. Inoltre, e ciò non va sottovalutato, bisogna evidenziare che è dubbio se tale fattispecie possa applicarsi a chi in realtà è già “Socio Effettivo” (o titolare di “Status” superiore) e quindi Soggetto già “Ammesso” in Lega, visto che il “nomen juris” fa riferimento alla “Proposta d’Ammissione”. Anche se nulla osterebbe, in virtù della “Fonte extra” menzionata sempre nella “Parte IV” di queste Motivazioni, ad un illecito di “Falso Ideologico in Consenso all’ Esercizio del Diritto di Partecipazione”.
Questo è quanto
LA GIUNTA DIRETTIVA
Tribunale Disciplinare di Primo Grado
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr.2/2009-20010 del 30 Settembre 2009
Oggetto: “NOMINA DI VINCENZO CONSAGNO A SOCIO EFFETTIVO”
PREMESSO CHE Vincenzo Consagno ha rivestito ininterrottamente la qualità di Partecipante per 2 Edizioni consecutive, ovvero dall’Annata Fantacalcistica 2007-2008 (sostituzione di Giacomo Robustelli);
VISTO l’art.9 del Regolamento Fantacalcio Villanova ;
CONSIDERATO che nulla osta all’elevazione di Status ;
LA PRESIDENZA, dopo aver informato il Senatore a Vita De Vivo Sabatino in qualità di Organo tutore dei Valori Statutari, NOMINA il sig. Vincenzo Consagno SOCIO EFFETTIVO, con abbandono dello Status di “Matricola” ;
LA PRESIDENZA
AVVISO PRESIDENZIALE del 21 Settembre 2009
OGGETTO: "Deroga dell'Orario Invio-Formazioni per la Terza Giornata del Fantacalcio (5a in A)".
-CONSIDERATA la prassi consolidatasi nelle scorse Edizioni Fantacalcistiche anche mediante altri Avvisi Presidenziali ;
-TENUTO CONTO delle problematiche che potrebbero derivare in assenza di tale deroga per i Partecipanti impegnati nelle personali prestazioni lavorative ;
-LA PRESIDENZA AVVISA che per la Terza Giornata, essendo un Turno Infrasettimanale, l'Orario per l'Invio delle Formazioni di cui all'art.22 del Regolamento viene fatto slittare sino alle ore 20:00 con minuti 15 di tolleranza.
Questo è quanto
La Presidenza
PROVVEDIMENTO DI GIUNTA nr. 1/2009-2010 del 16 Settembre 2009
OGGETTO : “Attivazione Procedimento d’Ufficio ed Apertura delle Indagini per l’illecito di Attentato all’Organizzazione ed allo Svolgimento dei Giuochi (“Sentenza Caso Crescenzo”) nei confronti di Califano Aniello, Partecipante con Status di “Socio Effettivo”, in concorso col proprio socio nonché fratello germano, Califano Pasquale”.
In data Martedì 15 Settembre 2009, la Presidenza di Lega, ai sensi del secondo comma dell’art.15 del Regolamento, avendo obbligo di attivarsi in presenza di una notizia criminis dotata di un certo fondamento, ha al Nostro ufficio presentato la seguente Istanza :
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Agli Onorevoli Sig.ri della Giunta Direttiva
Il sottoscritto Presidente di Lega Alfonso De Vivo (Monticanaglia), in osservanza degli obblighi inerenti al suo ufficio, ATTIVA, con il seguente atto il Procedimento, presentando formale
QUERELA
contro i fratelli Califano, con due Edizioni Fantacalcistiche a carico, affinché si proceda a livello disciplinare nei suoi confronti per il fatto qui di seguito descritto :
“In data 10 Settembre 2009, alle ore 16:51, a poco più di 24 ore
dall’Asta Iniziale del Fantacalcio Villanova programmata da diversi
giorni per le ore 21 del giorno 11 Settembre, il sig. Califano Pasquale
supra descritto inviava al cellulare ufficiale della Presidenza il
seguente sms : “Scusami Alfonso, ma il Fantacalcio non posso farlo. Mio
fratello neanke può venire, mi dispiace”.
Tale rinuncia è giunta a
poche ore dall’inizio dell’Asta, e dopo che i due fratelli avevano più
volte confermato a Presidenza e Vice Presidenza la volontà di
Partecipare regolarmente ai giuochi, anche qualche giorno prima dei
fatti”.
Mi riservo di nominare testimoni.
Con ossequio.
Il Querelante d’Ufficio
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Pertanto la Giunta Direttiva recepisce l’attivazione del Procedimento d’Ufficio ed avvia le Indagini per l’imputazione di Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi nei confronti dei Querelati, chiedendo una Sentenza entro 30 giorni dalla ricezione poichè non sussistono i requisiti d’urgenza. Il Giudizio è qualificato come “Mono-imputato” (art.17), mentre l’Accusa sarà rappresentata dalla Presidenza-Querelante ai sensi dell’art.15 del Regolamento.
Dell’Apertura delle Indagini sarà informato anche l’imputato e le altre parti, che potranno presentare quanto necessario nelle modalità qui descritte:
21 Settembre 2009 : Termine per la presentazione della Memoria Difensiva
22 Settembre 2009 : Termine per la presentazione della Contro Memoria Difensiva
24 Settembre 2009 : Termine per le Memorie Finali
Entro una settimana la Giunta Direttiva indicherà il termine per la definizione della Sentenza. Si comunica inoltre che sarà inviato entro 24 ore il materiale giuridico-fantacalcistico all’Imputato.
Questo è quanto
LA GIUNTA DIRETTIVA
VERBALE ASSEMBLEA “ASTA INIZIALE” del giorno 11 Settembre 2009, avvio del Decimus Annus Fantacalcisticus.
Alle ore 21:30 presso la Sede Storica sita in Via Villanova nr. 52 di Nocera Inferiore (SA) sono presenti tutti i Partecipanti. Ritardo di minuti 30 per il sig. Rosanova Carmine.
L’Assemblea ha deliberato sui seguenti punti :
1) AUMENTO GIOCATORI IN ROSA : l’Assemblea ha approvato. Pertanto è
modificato l’art.21 del Regolamento 2008 aggiungendo un difensore, un
centrocampista ed un attaccante alla Rosa complessiva .
2)
RIDUZIONE QUOTA, PREMI E TAPIRO TAX : l’Assemblea ha approvato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 30 si è stabilita la quota di 3€ per un
Montepremi di 864 euro. Da questi è istituito un Fondo Coppe di 24€,
mentre il Primo Premio sarà di 500€ più Coppa, il Secondo di 200€ più
medaglia ed il Terzo di 90€ più medaglia. Il Trofeo Birra Moretti sarà
di 50€. L’Assemblea ha anche stabilito la Tapiro Tax di 1€ ciascuno per
l’acquisto del Tapiro d’Oro per l’ultimo classificato ;
3)
NOTIFICHE SU FACEBOOK ED AVVISO PER IL PROSSIMO ANNO : l’Assemblea ha
approvato. Pertanto è modificato l’art. 22 secondo comma, il quale è
così sostituito : “Essa deve essere preferibilmente pubblicata sul
Forum Notifica Formazioni di Facebook appositamente adibito dalla
Presidenza, oppure eventualmente deve essere inviata al Presidente di
Lega ed all’Avversario di Turno mediante e-mail, sms, documento scritto
o telefono” ;
4) MODIFICA SUI GIOCATORI RESIDUI : l’Assemblea ha
approvato. E’ modificato pertanto l’art. 21 bis, ove si sostituisce
“metà più uno” con “metà più due” ;
5) FINESTRE DI MERCATO :
l’Assemblea ha approvato. Pertanto è modificato il secondo comma
dell’art. 29, aggiungendo dopo il termine “scambi” la seguente formula
: “che non possono però effettuarsi prima della Prima Asta di
Riparazione” ; Inoltre è stato stabilito che si terranno due Fasi di
Riparazione, la prima ad inizio Gennaio e la seconda ad inizio Febbraio
;
6) SANZIONI SULL’ INVIO FORMAZIONI : l’Assemblea ha approvato.
E’ pertanto modificato il quarto comma dell’art. 22 che è così
integralmente modificato : “In caso di mancata consegna è trascritta
totalmente la Formazione della Settimana precedente, con Sanzione
Pecuniaria di 3€ per ogni mancato adempimento. Tuttavia la Sanzione non
è applicata se la Formazione viene inviata entro 5 minuti dall’inizio
della prima gara, fermo restando l’invalidità della stessa”
Viene poi staccata la seconda parte del quarto comma, creando il quinto comma : “Vi è da chiarire, però, che se tali inadempimenti pregiudicano il corretto e leale svolgimento dei giuochi soprattutto nelle fasi cruciali o finali della stagione, il Presidente di Lega o altro membro della Giunta Direttiva potranno redigere la Formazione in nome e per conto del soggetto inadempiente, motivando l’atto all’Assemblea di Lega, fatte salve le norme sull’Amministrazione Controllata”.
7) VALUTAZIONE ROSANOVA : l’Assemblea ha approvato la scelta di
obbligare il sig. Rosanova Carmine ad avvalersi di un Amministratore
Delegato, individuato in Carmine Maiorino ;
8) RATIFICA SENTENZE CASO STRIANESE ed ANTISPORTIVO (della scorsa stagione fantacalcistica) ; l’Assemblea ha ratificato ;
9) ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI FRATELLI CALIFANO : l’Assemblea ha chiesto l’attivazione del Procedimento ;
10)
ALLENATORE : proposta della Giunta per ridurre l’incidenza del
Bonus/Malus da “1” a “0,5”. L’Assemblea ha approvato. Pertanto viene
modificato il secondo comma dell’art.24, sostituendo in entrambi i casi
citati il termine “una unità” con “0,5” ;
11) TRASFERIMENTO
CALCIATORE : proposta del Cav. On. Alfonso De Vivo alias Porco per la
modifica del primo comma dell’art. 27 per la sostituzione del termine
“in toto” con il termine “della metà” . L’Assemblea ha approvato.
Pertanto qualora il Giocatore lasci la Serie A a stagione in corso,
viene restituita solo la metà più uno dei Fantamilioni spesi. Nel caso
di numero non pieno, si aggiungerà lo 0,5 ;
12) Alle ore 22:30 i
Partecipanti iniziano l’Asta avvalendosi di un Banditore esterno, dopo
aver timidamente applaudito il vincitore della scorsa Edizione. Al
termine dell’Asta, regolarmente svoltasi, si è proceduti al sorteggio
degli Allenatori e alla formulazione dei Calendari. L’Assemblea si è
sciolta alle 2:35.
Questo è quanto
LA PRESIDENZA
PROVV. PRESIDENZIALE nr.1/2009-2010
Oggetto : LISTA INVITATI “ASTA INIZIALE”
-Vista la Direttiva di Giunta nr. 1/2009-2010, la Presidenza emette la seguente Lista di persone autorizzate all'ingresso in Sede Storica per l'Asta Iniziale della Decima Edizione del Fantacalcio ;
De Vivo Alfonso (Castoro) ; De Vivo Alfonso (Porco) ; De Vivo Sabatino ; De Vivo Antonio ; Coppola Carmine ; Consagno Vincenzo ; Consagno Nicola + 1 ; Rosanova Carmine + Pasquale Ruggiero (socio) oppure Carmine Maiorino (amm.del. Rosanova) .
A questi possono aggiungersi solo altri due “ospiti”, di cui uno nominato Banditore d’Asta.
LA PRESIDENZA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA “ASTA INIZIALE” per il giorno 11 Settembre 2009 presso Sede Storica, ore 21.
I sig.ri Partecipanti Cav. On. Alfonso De Vivo (Castoro), Cav. Sen. Sabatino De Vivo, Cav. On. Alfonso De Vivo (Porco), On. Coppola Carmine, On. De Vivo Antonio, sig. Consagno Vincenzo, sig. Rosanova Carmine e sig. Consagno Nicola.
SONO INVITATI
a partecipare all’Assemblea “Asta Iniziale” per la stagione fantacalcistica 2009/2010, ovvero “decimus annus fantacalcisticus”.
Nell’Assemblea, prima dell’Asta, si discuterà del seguente Ordine del Giorno :
1) Ratifica della Proposta della Giunta per l’aumento dei giocatori
in Rosa a : 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 7 attaccanti ;
2)
Ratifica della Proposta della Giunta per la riduzione a 3€ della quota
a giornata, e determinazione dei Premi finali. Valutazione Tapiro Tax
di 1€ ;
3) Ratifica della Proposta della Giunta della notifica
delle Formazioni su Facebook, ed Avviso per il prossimo anno
(undicesima edizione) ;
4) Ratifica della Proposta della Giunta sui “Giocatori residui” (da metà più uno a metà più due) ;
5) Ratifica della Proposta della Giunta sui tempi delle “Finestre di Mercato” (apertura Mercato a Prima Asta di Riparazione) ;
6) Ratifica della Proposta della Giunta sulle Sanzioni per mancato Invio delle Formazioni (3 € a mancato invio) ;
7)
Valutazione posizione di Carmine Rosanova, inadempiente nella stagione
2008-2009, e valutazione dell’Ammissione con Riserva ;
8) Ratifica
delle Decisioni della Giunta nel “Caso Strianese” (1 anno di
Radiazione) e “Caso Antisportivo” (2 anni e 6 mesi di Radiazione) .
9) Attivazione Procedimento Disciplinare nei confronti dei fratelli Califano ;
10) Asta Iniziale della stagione 2009/2010, con sistema tipico ;
La PRESIDENZA DI LEGA
DIRETTIVA DI GIUNTA nr. 1/2009-2010 del 5 Settembre 2009
1.E’ vietato l’accesso agli Eventi Fantacalcistici a persone non
incluse nella “Lista d’Accesso” che sarà stilato dalla Giunta Direttiva
entro 24 ore dall’Evento e pubblicato sul Sito Ufficiale;
2.Il
diritto d’accesso è assicurato esclusivamente ai Partecipanti, ed
eventualmente ai rispettivi Soci o Amministratori delegati già
previamente inseriti nei Registri Fantacalcistici Ufficiali . Tuttavia
la Giunta non può autorizzare più di due esseri umani per squadra,
incluso il Partecipante.
3.E’ severamente vietato, durante
l’Evento, l’utilizzo di sostanze psicotrope o super alcoliche
all’interno della sala principale della Sede Storica ;
4.La Giunta
Direttiva si riserva il potere di allontanare dalla Sede Storica i Non
Partecipanti che non si attengano alle prescrizioni e/o alle
disposizioni , anche orali, impartite dalle Autorità. Così come si
riserva l’accesso di soggetti invitati a svolgere attività di utilità
fantacalcistica e di massimo numero 3 spettatori ;
5.La presente Direttiva fa salve le altre norme del Regolamento .