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ASSOCIAZIONESTATUTOCHI SIAMOSTAFF

 
 

LA S.L.A. LA S.L.A.

L'ASSOCIAZIONEL'ASSOCIAZIONE
COME AIUTARCI COME AIUTARCI
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Lo statuto 

 

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Associazione per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Insieme contro le Malattie del Motoneurone: ICOMM (ONLUS)” , con sede legale in Corso Trieste, 88.   00198 Roma,.

Articolo 2

(Finalità)

Le attività svolte dall'Associazione sono orientate esclusivamente al perseguimento di finalità di tutela della salute e di miglioramento degli stati di bisogno operando nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sanitaria e della tutela dei diritti civili.

L’Associazione vuole operare traendo inspirazione dai principi del Cristianesimo. 

L'Associazione non ha fini di lucro, consente la partecipazione di medici, biologi, farmacisti, ricercatori, studiosi, personale paramedico e di tutti coloro che siano in grado di contribuire allo sviluppo scientifico dell’Associazione, nonché di Enti, Associazioni, Istituti ed Organismi pubblici e privati di qualsiasi nazionalità, impegnati nel campo dello studio e della ricerca sulle malattie del motoneurone.

E’ un organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro anche indiretto da parte degli aderenti.

L'Associazione non ha finalità politiche, è apartitica ed ha una struttura

democratica; le cariche associative sono elettive e gratuite come gratuita è qualsiasi prestazione fornita dagli aderenti.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi dì gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a fondi o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Associazione impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L ‘Associazione si propone i seguenti fini:

a) promuovere, organizzare e realizzare iniziative volontarie di assistenza socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del motoneurone, nonché per la prevenzione e lotta alle diverse forme di disagio e/o esclusione sociale che ne possano derivare;

b) promuovere e finanziare studi e ricerche in quella branca della medicina che si occupa delle malattie del motoneurone;

c) interagire per il settore della neurologia con gli Enti Ospedalieri, le Università e le altre Istituzioni scientifiche di studio e ricerca, pubbliche e private, e con le Organizzazioni sanitarie internazionali;

d) fornire consulenze alle industrie, alle organizzazioni ed enti di studio e ricerca che operano nel settore farmaceutico per problemi neurologici; per informazioni tecniche e consulenze nei programmi di ricerca tecnologica e sanitaria; per informazioni sugli sviluppi internazionali nel campo della neurologia;

e) la pubblicazione di periodici specializzati e di rapporti speciali e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana;

f) l’organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento specializzati per medici, biologi, farmacisti, tecnici, dirigenti, paramedici, Enti ospedalieri, Università, case ed industrie farmaceutiche e per la comunità scientifica più in generale;

g) la costituzione di commissioni ad hoc per congressi, per la pubblicazione di periodici e convegni scientifici, per il conferimento di borse di studio e di premi nonché per la corresponsione di aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni, congressi, corsi di qualificazione, anche all’estero, abbonamenti a riviste specializzate, quote associative ed acquisto di pubblicazioni in genere;

h) raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate nei punti precedenti.

L’Associazione persegue i fini statutari realizzando attività effettive svolte direttamente, o affidate a terzi, nell’ambito di programmi di intervento di volta in volta stabiliti.

Per tali finalità l’Associazione provvede a:

- intraprendere ogni iniziativa effettivamente ed attualmente utile al raggiungimento degli scopi fissati dal presente statuto, dotandosi di un’idonea organizzazione operativa;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine nonché a concludere tutti gli atti necessari allo scopo dell’Associazione;

- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e associazioni per l’attuazione dei principi previsti dal presente statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio, e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'associazione.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Articolo 3

(I Soci)

1.      Il numero dei soci è illimitato.

2.      I soci dell’Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci istituzionali e soci onorari.

2.1.  Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo e coloro che    aderiscono e sono ammessi con tale qualifica nell’associazione, entro tre mesi dalla data di costituzione.

2.2.  Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono successivamente all’associazione.

2.3.  Sono soci istituzionali le imprese ed enti commerciali e non commerciali  sia pubblici che privati, le loro associazioni, quadri e dirigenti aziendali, altre ONLUS.

2.4.  Sono soci onorari quei soggetti, persone od enti, che abbiano acquisito particolari benemerenze di ordine culturale, sociale, scientifico o finanziario nei settori di attività dell’Associazione.

3.      L’ammissione all’associazione è consentita dietro presentazione di un socio, ovvero in base a domanda scritta, corredata da un breve curriculum, con la quale il nuovo socio si impegna ad accettare e rispettare lo statuto associativo nonché a partecipare attivamente e regolarmente alle iniziative dell’associazione.

Una commissione composta da tre soci fondatori, nominati dal Consiglio Direttivo, riceve e valuta le domande dei nuovi soci, si pronuncia su di esse, sottoponendo poi le decisioni all’assemblea per la ratifica.

4.  Ogni socio deve sentirsi impegnato a:

- osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;

- contribuire volontariamente, gratuitamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle attività associative;

     - corrispondere puntualmente il pagamento della quota associativa.

     Il contributo di azione volontaria del socio può manifestarsi anche in   opere culturali e scientifiche oltre che materiali.

Il socio che si dimostri indegno, o che non rispetti gli impegni sottoscritti, può essere espulso dall’Associazione con provvedimento dell’assemblea.

5. La partecipazione all’associazione si intende rinnovata di anno in         anno salvo dimissioni scritte del socio al termine dell’anno in corso.

6.  La qualità di associato si perde:

a) per decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo, a seguito del mancato pagamento della quota associativa entro i termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo;

b) per morte, recesso od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché comunicata al Consiglio Direttivo almeno 1 mese prima.

Articolo 4

(La quota associativa)

La quota associativa annuale è stabilita dall’assemblea su proposta del

consiglio direttivo e viene versata al tesoriere. Non è trasferibile per atto  inter  vivos,  né  soggetta  a  rivalutazione.  Essa è annuale, non è

frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di

associato.

L’associazione è finanziata liberamente dai propri soci, da contributi ed erogazioni che eventualmente fossero concessi da enti pubblici o da privati. Tali contributi ed erogazioni verranno accettati dall’associazione compatibilmente con gli scopi sociali.

Articolo 5

(Il Patrimonio Sociale)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- le quote associative;

- oblazioni e contributi elargiti dai soci, enti pubblici e/o privati;

- donazioni o lasciti mobiliari, immobiliari o di altra natura comunque pervenuti.

Articolo 6

(La Durata)

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2055 salvo proroga scritta.

Articolo 7

(Esercizio)

1.      L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2005.

2.      La tesoreria è tenuta dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal successivo Art. 13;

3.      Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti;

Articolo 8

(Gli Organi)

Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo;

- il presidente;

- il collegio revisori dei conti.

Articolo 9

(L’Assemblea)

1.      L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti alla data di convocazione ed in regola con il versamento delle quote sociali.

2.      L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza da un componente del Consiglio Direttivo,

3.      Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.  Ogni socio ha diritto ad un voto in conformità a quanto disposto dall’art. 2532, 2° comma, c.c.,  ed è ammessa la rappresentanza per delega  conferita ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio non può portare più di una delega. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione ed il bilancio dell’esercizio sociale. Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti;

 L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza,

dal Consiglio Direttivo tutte le volte che  lo reputi necessario; allorché ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 10% dei soci o per il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea è convocata a mezzo raccomandata, notificabile anche a mano, o tramite fax o posta elettronica da inviarsi a tutti i soci almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza. Sono comunque valide le assemblee in cui intervengano tutti i soci.

4.  Compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:

a)       determina l’ammontare della quota associativa;

b)       eleggere il Presidente;

c)       eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

d)       eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

e)       deliberare sui rapporti di gestione dell’Associazione, sui bilanci preventivi e consuntivi;

f)         deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

 5. L’ assemblea ordinaria è convocata in prima ed in seconda convocazione. In prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero di soci con diritto di voto presenti. Le deliberazioni delle assemblee vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci.

L’assemblea delibera con le medesime modalità l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione ed il bilancio dell’esercizio sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno il diritto di voto. 

6. L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gli pervenga richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci ed ha per oggetto modificazioni statutarie o lo scioglimento dell’associazione.

     L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione o scioglimento dell’Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;

      Per la modifica dello statuto l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

7.  Per lo scioglimento dell’associazione e per la eventuale nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. La delibera dell’Assemblea con la quale è stata decisa la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione deve essere portata a conoscenza di tutti gli Associati.

9.  In caso di scioglimento od estinzione dell’Associazione, I fondi ed i beni residuati dopo la liquidazione verranno devoluti ad enti od organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione, o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse disposizioni di legge.

10. I verbali relativi alle sedute dell’assemblea, le deliberazioni e i bilanci sono trasmessi ai soci assenti, con la facoltà per questi ultimi di proporre opposizione per violazione di legge o dello Statuto entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 10

(Il Presidente)

1.      Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci  e dura in carica per un periodo di tre anni;

2.      Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell’associazione e la firma sociale e potrà stare in giudizio di fronte a terzi.

3.      Il Presidente attua la politica generale dell’Associazione, realizza quanto deliberato dagli Organi dell’Associazione;

4.      Nomina il Segretario Generale;

Articolo 11

(Il Consiglio Direttivo)

1.      Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri eletti dai soci.

2.      I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3.      I Consiglieri subentrati scadono con quelli in carica;

4.      Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente:

- almeno una volta l’anno per predisporre la relazione sulla gestione ed il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

- tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;

- allorché ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le convocazioni avvengono a mezzo invito scritto da far pervenire ai singoli consiglieri nei cinque giorni precedenti la data della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

5.      Al consiglio direttivo spettano indistintamente i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei suoi poteri a terzi. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un vice Presidente. Al vice presidente spettano tutti i poteri già conferiti al presidente in caso di assenza od impedimento di questo, inclusa la firma e la rappresentanza sociale nei confronti di terzi.

6.      La carica di consigliere viene svolta gratuitamente.

Articolo 12

(Il Collegio dei Revisori dei conti)

1.      Il Collegio Revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea che nomina altresì il Presidente;

2.      I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica tre anno e sono rieleggibili;

3.      Il Collegio verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell’associazione, riferendone poi i risultati nel corso delle assemblee ordinarie. Nel corso delle revisioni contabili potranno avvalersi delle facoltà loro concesse dalla legge. 

Articolo 13

(Il Segretario Generale)

1.      Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e da lui dipende;

2.      Esso ha i seguenti compiti:

a)     È responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’Associazione;

b)     È responsabile della gestione del personale;

c)      Sovrintende alla tenuta ed all’aggiornamento del libro dei Soci;

d)     È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’ Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

e)     Quale tesoriere dell’Associazione:

·        predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo  che sottopone al Consiglio Direttivo;

·        provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

·        provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente. 

Articolo 14

(Disposizioni Finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’associazione, i soci ed i componenti di organi statutari sarà competente il foro di Roma.