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Il Regolamento internazionale delle Radiocomunicazioni

 Art. 23 -

Segreto

L'articolo 23 delinea in maniera semplice e concisa il dovere fondamentale di rispetto della più assoluta segretezza delle radiocomunicazioni che non siano rivolte alla generalità del pubblico, ossia broadcasting. Queste comunicazioni non devono essere intercettate, ma se per caso ne fosse ricevuta una, di essa non solo non si devono divulgare o comunicare ad alcuno i contenuti, ma nemmeno l'esistenza stessa della radiocomunicazione!

Il principio è semplice: per ricevere una certa radiocomunicazione, bisogna esservi espressamente autorizzati; in caso contrario, la ricezione della trasmissione è illegale; le uniche trasmissioni che tutti sono autorizzati a ricevere sono quelle delle stazioni broadcasting, che la normativa italiana definisce con il termine non del tutto felice di radio diffusioni (o audizioni) circolari.

In particolare, poiché si tratta di un argomento spesso poco compreso od addirittura frainteso da parte di molti appassionati, sottolineiamo che questo articolo stabilisce l'illegalità dell'ascolto delle cosiddette stazioni utility, ossia facenti parte di pubblici servizi quali forze dell'ordine, protezione civile (pompieri), assistenza al volo etc.

Osserviamo infine che in questo articolo si impegnano le amministrazioni a produrre una normativa nazionale tale da garantire il rispetto della disposizione; nel successivo articolo 24 il Regolamento invece scavalca le normative nazionali e stabilisce direttamente l'obbligo del segreto per tutti i titolari di licenze.

 

ARTICLE 23 - Secret

ARTICOLO 23 - Segreto

 

1992 Lors de l'application des dispositions appropriées de la Convention, les administrations s'engagent à prendre elles-mêmes les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer:

1992 Nell'applicazione delle appropriate disposizioni della Convenzione, le amministrazioni s'impegnano a prendere le misure necessarie per fare vietare e reprimere:

1993 a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage général du public;

1993 a) l'intercettazione, senza autorizzazione, di radiocomunicazioni che non siano destinate all'uso generale del pubblico;

1994 b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute autre nature obtenus en interceptant les radiocommunications mentionnées au numéro 1993.

1994 b) la divulgazione del contenuto o semplicemente dell'esistenza, la pubblicazione o qualunque utilizzo, senza autorizzazione, delle informazioni di qualsivoglia natura ottenute intercettando le radiocomunicazioni menzionate al numero 1993.