HamWeb - D.M. 1 dicembre 1990 |
Prassi burocratica per ottenere la licenza CEPT
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
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Visti gli articoli 330, 331 e 341 ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, contenente norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore; Visto l'art. 32 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente, della Repubblica 27 luglio 1981 n. 740, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale le amministrazioni hanno la responsabilità di prendere le misure necessarie per verificare le attitudini operative e tecniche dei radioamatori; Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la quale prevede il riconoscimento della "licenza di radioamatore della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi; Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha già provveduto gran parte delle amministrazioni P.T. europee, determinerà una notevole semplificazione delle attuali procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentirà ai radioamatori non residenti di trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la raccomandazione stessa; Riconosciuto che l'adozione della menzionata raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati europei, viene sconosciuta l'equiparazione di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili; |
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Decreta |
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Art. 1 E' recepita l'allegata raccomandazione della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che forma parte integrante del presente decreto concernente il riconoscimento di "una licenza di radioamatore CEPT" con validità nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta raccomandazione. |
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Art. 2 Ai sensi della raccomandazione T/R 61-01 sono previste due classi di licenza di radioamatore CEPT: |
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Art. 3 In conformità a quanto contenuto nella raccomandazione T/R 61-01, nelle condizioni generali specificate nell'Appendice 1 alla raccomandazione stessa, a partire dal 1° gennaio 1991 è rilasciata la licenza di radioamatore CEPT ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che avanzino alle direzioni compartimentali P.T. competenti per territorio richiesta di rilascio di licenza ordinaria (classe 1) o della licenza speciale (classe 2) di radioamatore. |
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Art. 4 A decorrere dall'emanazione del presente decreto, i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura: "corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe 1 " o "corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di classe 2" a seconda se la licenza è ordinaria o speciale. |
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Art. 5 I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo. |
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Art. 6 I cittadini stranieri titolari della licenza di radioamatori CEPT nell'utilizzare la propria stazione in territorio italiano, sono tenuti, a far precedere il proprio indicativo di chiamata nazionale dai seguenti prefissi: |
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Art. 7 Il titolare della licenza di radioamatore CEPT è tenuto ad esercitare la stazione di radioamatore in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nel Paese ospitante e con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e della raccomandazione CEPT T/R 61-01. |
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Roma, 1° dicembre 1990 |
Raccomandazione T/R 61-01 (Nizza 1985) concernente la Licenza di radioamatore CEPT Raccomandazione proposta dal Gruppo di lavoro T/GT3 "Radiocomunicazioni" (R) Testo della Raccomandazione adottata dalla Commissione 'Telecomunicazioni" |
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La Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, considerando:
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raccomanda |
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che le Amministrazioni membri della CEPT riconoscano il principio di una "Licenza di Radioamatore della CEPT", alle condizioni specificate nell'Appendice 1, per le quali le Amministrazioni membri non esigeranno né diritti né tasse, riservando all'Amministrazione il diritto soltanto di emettere la Licenza. |
APPENDICE I CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT |
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1. Disposizioni generali riguardanti la "Licenza di Radioamatore CEPT" La "Licenza di Radioamatore CEPT" avrà una forma simile a quella della Licenza nazionale oppure di un documento apposito emesso dalla stessa Autorità e sarà redatto nella lingua nazionale ed in tedesco, inglese e francese. Questo documento sarà valido unicamente per i non residenti, per la durata dei loro soggiorni temporanei nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il limite di validità della Licenza nazionale. I Radioamatori in possesso di una Licenza provvisoria non possono beneficiare delle disposizione della Raccomandazione. |
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Le condizioni minime richieste per una Licenza CEPT saranno:
È consigliabile allegare un elenco dei Paesi che adottano la Raccomandazione. |
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2. Classe di Licenza Ognuna delle classi della CEPT descritto di seguito non sarà considerata equi- valente ad una classe nazionale se le condizioni di utilizzo in un altro Paese non sono ampiamente compatibili rispetto a quelle del Paese in cui è stata rilasciata la Licenza. Le equivalenze sono riportate nelle colonne 3 e 4 della tabella in Appendice II. Classe I. Questa classe permette l'utilizzo di tutte le frequenze attribuito al Servizio d'Amatore che sono autorizzate nei Paesi dove la Stazione dovrà essere operate. Questa classe sarà accessibile unicamente e quei Radioamatori che hanno sostenuto la prova relativa in codice Morse presso la propria Amministrazione. Classe II. Questa classe limita l'uso delle Stazioni alle frequenze attribuite al di sopra dei 144 MHz. autorizzate per il Servizio d'Amatore nel Paesi dove la Stazione dovrà essere operata. |
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3. Condizioni di utilizzazione |
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4.-Condizioni tecniche Le condizioni tecniche applicatili saranno quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne di destra della tabella in Appendice II. |
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Per ottenere la licenza CEPT è necessario inviare al competente Ispettorato territoriale una domanda (in carta bollata o con apposta marca da bollo), alla quale si dovrà allegare il libretto di licenza, per l'apposizione del timbro e firma di convalida; l'estensione a licenza CEPT richiede un atto puramente locale, per cui la pratica dovrebbe normalmente richiedere un tempo molto breve (al massimo qualche giorno, ma in condizioni ottimali potrebbe anche essere fatto subito). La licenza CEPT non può essere ottenuta dai titolari di licenza provvisoria. |