HamWeb - Circolare ministeriale del 29/09/2000
Libera circolazione e trasferibilità delle stazioni di radioamatore

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
DIV 1a   SEZ. 6a

A tutti gli Ispettorati Territoriali del Ministero - Loro Sedi

Prot. N. 27577 del 29.09.2000

Oggetto: DPR 27 gennaio 2000, n. 64 - Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei paesi CEPT

Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali riguardanti la corretta interpretazione da dare all'art. 1 del DPR in oggetto indicato si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioelettrici amatoriali a quelli con potenza fino a 10 watt.

Pertanto si è dell'avviso che, nelle more dell'emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi TLC, la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è esplicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente Ispettorato Territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effettuare traffico.

Sarà cura di codesti ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti organi di specialità della Polizia di Stato addetta al controllo ed alla tutela dei servizi di TLC la presente disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Aria Laura)

Note di HamWeb:

  1. Con l'emanazione di questa Circolare diviene possibile trasferire temporaneamente la stazione, anche in HF, senza più la necessità di farne preventiva richiesta all'Ispettorato; l'impiego deve però restare nell'ambito delle norme vigenti.
  2. la disposizione riguarda il solo trasferimento temporaneo; perciò nel caso di cambiamento di residenza, ovvero di trasferimento definitivo della stazione, permane l'obbligo di presentare la relativa domanda di autorizzazione.
  3. La norma si riferisce alla libera circolazione degli apparati e, per estensione, alla sola temporanea trasferibilità, ma non all'uso da mezzi mobili. Pertanto rimane vietato l'uso delle stazioni a bordo di mezzi in movimento. Ciò in particolare significa che le stazioni a bordo di mezzi terrestri potranno essere impiegate solo da postazioni fisse; analogamente, le stazioni a bordo di natanti potranno essere impiegate solo quando l'imbarcazione sia posta all'ormeggio od all'ancora.