HamWeb - Estratto del Codice Postale Servizio d'amatore |
Art. 314 - Servizi radioelettrici Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.
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Art. 315 - Stazione radioelettrica Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.
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Art. 318 - Licenza d'esercizio Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
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Art. 330 - Stazioni di radioamatore L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.
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Art. 331 - Cittadinanza Oltre che agli altri: requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana: a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955; b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.
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Art. 332 - Validità delle concessioni - canoni La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori è valida cinque anni , salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.
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Art. 340 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente , e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.Il titolo di cui al comma precedente non è prescritto quando trattasi: Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o od impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono. |