DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n.97 Misure urgenti per assicurare ospitalita'
temporanea e protezione ad alcuni palestinesi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.118 del 22/5/2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di emanare disposizioni che consentano
all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini
della soluzione della grave crisi venutasi a determinare
con l'occupazione del Convento e della Basilica della
Nativita' di Bethlemme, intervenendo con speciali
ed eccezionali norme;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In deroga alla vigente legislazione
e' autorizzato, in attuazione delle
deliberazioni adottate dall'Unione europea,
l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni
previste dal presente decreto e per un periodo
massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza
per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista
dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di
Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il
Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite
della rappresentanza diplomatica italiana competente
o di altra Autorita' delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalita';
c) la disponibilita' a trasferirsi
volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle
condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1.I soggetti ammessi sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese
dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2.Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza,
le misure adeguate per la tutela della
sicurezza personale degli stranieri accolti e per
prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la
sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione
europea.
3.In qualunque momento, ove ne sussistano i
presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare
il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma1
costituisce rinuncia all'ospitalita'. La
violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' di pubblica
sicurezza comporta l'adozione degli opportuni
provvedimenti, fino all'espulsione immediata.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati
in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le spese
impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15
marzo 1991, n. 82.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Scajola, Ministro dell'internoTremonti, Ministro dell'economia e delle finanze visto, il Guardasigilli: Castelli