DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n.97 Misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/5/2002
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  che  consentano  all'Italia  di fornire un determinante contributo  ai  fini  della  soluzione  della  grave crisi venutasi a determinare  con  l'occupazione  del  Convento e della Basilica della Nativita'  di  Bethlemme,  intervenendo  con  speciali ed eccezionali norme;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;                             

Emana il seguente decreto-legge:


 Art. 1.
1. In   deroga   alla   vigente  legislazione  e'  autorizzato,  in attuazione   delle   deliberazioni   adottate   dall'Unione  europea, l'ingresso  e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste  dal  presente  decreto  e  per un periodo massimo di dodici mesi,  di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie,  purche'  inclusi  nella  lista  dei  tredici  nominativi trasferiti  nell'isola  di  Cipro  in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano.
2. I  richiedenti  accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della  rappresentanza  diplomatica  italiana  competente  o  di altra Autorita' delegata:
a)      il loro nome e cognome;
b)       l'indicazione della loro nazionalita';
c)       la  disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d)       l'accettazione   delle   condizioni   di  accoglienza  di  cui all'articolo 2.


Art. 2.
1.I soggetti   ammessi   sul  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo  1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2.Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza,   le  misure  adeguate  per  la  tutela  della  sicurezza personale  degli  stranieri  accolti  e  per  prevenire  pericoli per l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza  interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3.In  qualunque  momento,  ove  ne  sussistano i presupposti, gli stranieri  di cui  all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma1   costituisce   rinuncia   all'ospitalita'.  La  violazione  delle prescrizioni  impartite dall'Autorita' di pubblica sicurezza comporta l'adozione   degli   opportuni   provvedimenti,  fino  all'espulsione immediata.


Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati  in  600.000  euro,  si  provvede  per  l'anno 2002 mediante corrispondente  utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.


 Art. 4.
1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 22 maggio 2002

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,  Ministro  degli affari esteri Scajola, Ministro dell'internoTremonti, Ministro dell'economia e delle finanze visto, il Guardasigilli: Castelli