LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO
“SCOTTI-EINSTEIN”
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
TITOLO I
I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Art.1
L’istituto costituisce una comunità
scolastica composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.
A) Gli studenti
Art.2
E’ diritto-dovere degli studenti partecipare
alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento delle
lezioni, impegnarsi nello studio, nell’aggiornamento e nella ricerca sia
individuale sia di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe e
di istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.
La frequenza scolastica costituisce un
obbligo.
Art.3
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in
gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività
di cui al successivo art.61.
B) L’Ufficio di Direzione
Art.4
L’ufficio di direzione è costituito dal
Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori.
Il
Dirigente Scolastico:
rappresenta l’Istituto, riconduce in unità le esigenze, le
aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica;
svolge i compiti e le funzioni attribuitigli
dalla legge e dalle innovazioni in atto relative allo status di dirigente nella
scuola dell’autonomia.
C) I Docenti
Art.5
I
docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la
loro funzione in conformità delle leggi
che li riguardano, nel rispetto della libertà d’insegnamento loro
riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie, secondo i principi
fissati dalla Costituzione
Art.6
Nella scuola dell’autonomia i docenti
partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro
professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del piano
dell’offerta formativa.
Alcuni docenti ricoprono gli incarichi di collaboratori del Dirigente Scolastico,
altri le funzioni strumentali al P.O.F., i quali relazionano al Collegio dei
Docenti, altri ricoprono incarichi individuati come strategici
nell’organizzazione dell’Istituto scolastico, assegnati dal Dirigente
Scolastico in sintonia con il Collegio dei Docenti.
Art.7
Gli appartenenti al personale non docente,
coordinati dal Direttore dei Servizi Amministrativi svolgono le mansioni loro
affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto
di impiego e di lavoro sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico.
Le
mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto
funzionamento dell’istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di
tutti i membri della comunità scolastica.
Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere
di favorire l’inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone
l’attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico,
culturale e professionale, sia prendendo frequenti contatti con il Dirigente
Scolastico, con il docente coordinatore della classe frequentata dal figlio ed
i singoli docenti, al fine di un’auspicabile sintonia fra l’azione della
famiglia e quella della scuola.
Tutti i genitori hanno il diritto di
riunirsi in gruppi o associazioni e di
usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali
dell’istituto. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta
in volta, con il Dirigente Scolastico. Le domande di riunione, complete di
tutti gli estremi per quanto attiene i partecipanti e l’ordine del giorno
dell’assemblea, vanno comunicate al Capo d’Istituto almeno cinque giorni prima
della riunione.
Le
eventuali attività di volontariato, svolte dai genitori nell’ambito dei servizi
offerti dalla scuola, vanno preventivamente concordate col Dirigente Scolastico
e sottoposte all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio
d’Istituto.
Gli organi collegiali attualmente operanti
nell’Istituto sono:
-
CONSIGLIO D’ISTITUTO
( Il Dirigente Scolastico +8 docenti + 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA. Il
presidente è un genitore)
-
COLLEGIO DEI DOCENTI
(Il Dirigente Scolastico +tutti i docenti)
-
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
(Il Dirigente Scolastico + 4 docenti titolari + 2 docenti supplenti)
-
CONSIGLI DI CLASSE
(Il Dirigente Scolastico + tutti i docenti della classe + le componenti
elettive)
-
COMMISSIONE ELETTORALE (2
docenti + 1 ATA + 1 genitore + 1 alunno)
-
DIPARTIMENTI E AREE DISCIPLINARI ( docenti
di materie appartenenti alla stessa area disciplinare)
-
COMMISSIONE DI GARANZIA
( 2 docenti + 2 alunni, d’istituto + 2
genitori. Il Presidente è lo stesso del
Consiglio d’Istituto).
Studenti e genitori possono costituire i
rispettivi comitati.
Art.14
Ad ogni
organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il
proprio funzionamento interno, in conformità della normativa vigente.
Gli
organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l’ordine del
giorno notificato ai singoli membri e affisso all’albo in tutte le sedi.
Pur
potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che
l’avviso sia notificato almeno cinque giorni prima delle riunioni ordinarie e
almeno due giorni prima delle riunioni straordinarie.
Art.16
Dal
momento in cui viene inviato l’avviso, in Segreteria deve essere depositato
ogni materiale a cui l’ordine del giorno faccia riferimento, fatta eccezione per
gli atti riguardanti le valutazioni dei singoli alunni, e i membri degli organi
collegiali possono prenderne visione.
Art.17
Di ogni
riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che va
approvato secondo le modalità che ciascun organo decide. Il verbale viene depositato in Segreteria ed è a
disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza
stabiliti dalla legge.
Art.18
Gli
organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del
possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare,
soprattutto in ordine ad attività per le quali l’opera di un organo sia
condizionata da quella degli altri.
A tal
fine i Presidenti dei vari organi programmano all’inizio dell’anno riunioni
comuni, che possono essere svolte anche per commissioni.
Alle
riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza
diritto al voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni,
chiarimenti e risposte.
Art.19
(Consiglio
d’Istituto)
Il
Consiglio è l’organo di governo della scuola: fatte salve le competenze
specifiche previste per il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il
Comitato di valutazione e l’Organo di
garanzia, esso ha competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola che esprime adottando il
Piano dell’Offerta Formativa.
Art.20
(Convocazione
del Consiglio d’Istituto)
Il
Consiglio d’ Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva,
ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno. Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne venga fatta
richiesta dai 2/3 del Consiglio stesso, dalla Giunta, da un Consiglio di classe,
dal Collegio dei docenti, dall’Assemblea degli studenti e da quella dei
genitori.
La
richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l’ordine del
giorno.
E’
facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la
convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
La
convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il
termine indicato.
Art.21
(Modalità
di convocazione del Consiglio d’Istituto)
La convocazione del Consiglio d’Istituto
deve essere consegnata a cura della Segreteria, redatta per iscritto ai membri
del Consiglio, salvo caso d’urgenza, almeno 5 giorni prima, con l’indicazione
dell’o.d.g. in caso di urgenza il termine è ridotto a due gironi.
(Formazione
dell’ordine del giorno)
L’ordine
del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta.
Deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e
dagli organi di cui al precedente art.13.
(Variazione
dell’ordine del giorno)
Per discutere e votare su argomenti che non
siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio,
adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. La proposta può essere
illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro
membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla votazione.
Art.24
(Processo
verbale e pubblicazione degli atti)
Di ogni seduta a cura del Segretario è
redatto un processo verbale che deve contenere l’oggetto delle discussioni, i
nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni.
Il processo verbale è firmato dal Presidente
e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni
dalla seduta: ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono
pubblicate in apposito albo della scuola.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere
dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.
Art.25
(Facoltà
di parola)
Possono prendere la parola durante le sedute
esclusivamente i membri del Consiglio. Il Consiglio con propria deliberazione
può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano in
modo continuativo nella scuola, con compiti medico-pedagogici e di
orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe, delle assemblee degli
studenti e dei genitori, del personale non docente. Il Consiglio può decidere
di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della materia.
Art.26
(Consultazione
degli Organi Collegiali)
Il Consiglio prima di deliberare su
importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla
gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola
o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.
Art.27
(Validità
delle sedute del Consiglio d’Istituto e delle deliberazioni)
Per la validità delle sedute del Consiglio
d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Art.28
(Diritti
dei membri del Consiglio d’Istituto)
I membri del Consiglio possono, durante
l’orario di servizio, accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le
informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del
Consiglio.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al
Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della giunta
delle deliberazioni validamente adottate.
Art.29
(Elezione
del Presidente e del Vicepresidente)
Il Presidente è eletto secondo le modalità
previste dalla legge.
In seconda votazione, in caso di parità di
voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano per età.
Il Vicepresidente è eletto dal consiglio tra
i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità per
l’elezione del Presidente.
Art.30
(Attribuzioni
del Presidente)
Il presidente assicura il regolare
funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per
garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
a)
convoca il Consiglio,
ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il
regolare svolgimento dei lavori;
b)
esamina le proposte
della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola.
Art.31
(Prerogative
del Presidente)
Il Presidente del Consiglio d’Istituto ha
diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di
servizio, di disporre dei servizi della Segreteria, di avere dagli uffici della
scuola e della Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di
competenza del consiglio e di avere in visione e di estrarne copia di tutta la
relativa documentazione.
Art.32
(Attribuzioni
del Vicepresidente)
Il Vicepresidente
sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di
impedimento.
Art.33
(Funzioni del Segretario del Consiglio d’Istituto)
Le funzioni del Segretario del Consiglio
sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.
Il Segretario ha il compito di redigere il
processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al
Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo
verbale.
Art.34
(Giunta
esecutiva)
La Giunta esecutiva è composta ed è eletta
secondo le modalità previste dalla legge.
Art.35
(Presidente
della Giunta)
Presidente della Giunta è il Dirigente
Scolastico; in caso di sua assenza o
impedimento essa è presieduta dal docente vicario.
Art.36
(Attribuzioni
della Giunta)
La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed
esecutivi rispetto all’attività del Consiglio; svolge la propria attività
nell’ambito delle decisioni del Consiglio.
Art.37
(Convocazione
della Giunta)
La Giunta è convocata dal Dirigente
Scolastico ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno, con l’indicazione
dell’o.d.g.. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata ai
membri della Giunta entro tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il
termine di preavviso è di un giorno.
Art.38
(Validità
delle sedute di Giunta)
Le sedute di Giunta sono valide se sono
presenti la metà più uno dei componenti in carica.
Art.39
(Funzioni
di Segretario della Giunta)
Il Direttore dei servizi di Segreteria
svolge le funzioni di Segretario della Giunta.
Art.40
(Prerogative
dei membri della Giunta)
Ciascun membro della Giunta ha diritto di
libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o
anche in copia gli atti relativi all’attività di competenza della Giunta.
I membri di Giunta hanno inoltre diritto di
avere dagli uffici della Segreteria tutte le informazioni necessarie per un
migliore esercizio della propria funzione.
Art.41
(Collegio dei Docenti)
A)
È composto dal
personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto.
B)
È presieduto dal
Dirigente Scolastico,
C)
Le funzioni di
Segretario sono attribuite ad uno dei collaboratori.
D)
Dura in carica un anno
scolastico
E)
Si riunisce all’inizio
di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi
la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti,
comunque almeno una volta a quadrimestre.
F)
Per la validità
dell’assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti (art.28 D.P.R. 416
G)
All’inizio di seduta il
Presidente stabilisce un tempo massimo per la durata dei singoli interventi,
indicando anche l’ora di scioglimento della seduta stessa.
Art 42
( Competenze del
Collegio dei Docenti)
1.
Deliberare nel rispetto
della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:
·
programmazione
dell’azione educativa, anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
·
sperimentazione di
metodologie e didattiche, qualora coinvolga più docenti, sentito il parere dei
Consigli di Classe interessati e sentito il Consiglio d’Istituto, ove occorra
l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica, che
ne approva o respinge i programmi con deliberazione debitamente motivata.
2. Valutare complessivamente l’andamento complessivo
dell’azione educativa per verificarne
l’efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell’attività
scolastica.
3. Provvedere:
·
all’adozione dei libri
di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio ma non
vincolante;
·
alla scelta di sussidi
didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio
d’Istituto.
4. Promuovere iniziative di aggiornamento degli
insegnanti.
5. Formulare proposte al Dirigente Scolastico,
tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto o delle
proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:
·
formazione delle
classi;
·
orario delle lezioni;
·
funzionamento
biblioteca;
·
svolgimento delle altre
attività scolastiche;
·
sperimentazione sul
piano di innovazioni di ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero per
l’autorizzazione.
6. Esaminare, su eventuale iniziativa dei docenti
delle rispettive classi o del Consiglio di Classe, i casi scarso profitto e
d’irregolare comportamento degli studenti, allo scopo di individuare i mezzi
per ogni possibile recupero.
7. Eleggere i docenti del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti.
8. Eleggere le funzioni strumentali.
Art.43
(Dipartimenti)
I dipartimenti sono
costituiti dai docenti che insegnano le stesse materie o da gruppi di materie appartenenti alla
stessa area disciplinare.
Essi possono
concordare:
·
gli obiettivi
disciplinari;
·
i contenuti
programmatici;
·
le metodologie;
·
i criteri e gli
strumenti di valutazione;
·
modalità delle
verifiche;
·
l’uso dei sussidi
didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
·
le attività ed
eventuali progetti integrativi;
·
eventuali proposte di
modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni
metodologiche o di orientamento;
·
le attività di
aggiornamento.
Essi si riuniscono nei
periodi previsti dalla programmazione annuale. Nella prima seduta vengono
eletti il coordinatore e il segretario.
Sono convocati,
inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente Scolastico o i
rispettivi coordinatori.
Art.44
(Consigli
di Classe)
Ogni Consiglio di Classe, nella composizione
comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori, si riunisce,
di regola, secondo il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti
o in seduta straordinaria, secondo norma.
Art.45
I Consigli di Classe, di norma, si svolgono
in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni.
In caso di simultaneità, il docente che deve partecipare a più consigli
osserverà il seguente ordine di priorità: classe terminale, classe prima, la
classe terza, la seconda, la quarta, in
caso di classi parallele, la classe dove per particolari motivi è richiesta la
sua presenza.
Art.46
Il Dirigente Scolastico può delegare un
professore della classe a presiedere le riunioni in qualità di coordinatore. In
mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per
tutto l’anno scolastico o per la residua parte di esso; la delega può essere
revocata e, comunque, rimane il diritto del Dirigente Scolastico di intervenire
nel Consiglio di Classe e presiederlo.
Di ogni riunione deve essere redatto dal
segretario regolare verbale, in apposito registro con l’indicazione dei
presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte richieste e
pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario e depositato presso la Segreteria della scuola entro
il terzo giorno successivo alla riunione. Il registro dei verbali può essere
consultato da tutti i docenti, e
inoltre da alunni e genitori della classe che ne facciano richiesta scritta.
Il coordinatore di classe redige il
documento di programmazione di classe, controlla ritardi ed assenze, cura i
rapporti con le famiglie.
La Segreteria, su segnalazione del
coordinatore, invia comunicazione alle
famiglie riguardo ad assenze e ritardi ripetuti, debiti formativi,
situazioni di rischio o esiti di non promozione; conserva la
documentazione relativa ai crediti formativi degli alunni della classe.
TITOLO III
ASSEMBLEE
Art.47
(Modalità
di convocazione e sede delle riunioni)
Per le assemblee di classe, di istituto e
dei genitori sono a disposizione le aule dell’istituto, previa richiesta di
autorizzazione al Dirigente Scolastico.
La convocazione deve essere effettuata
mediante affissione all’albo della scuola di apposito avviso, almeno cinque
giorni prima della data della riunione.
Per ogni assemblea i lavori vanno
verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in Segreteria. Ogni
assemblea si deve dare un proprio regolamento.
Art.48
(Assemblea
dei genitori di classe)
E’ convocata su richiesta dei docenti del
Consiglio di Classe o su richiesta scritta di 1/3 dei genitori della classe.
Art.49
(Assemblea dei genitori di istituto)
Si riunisce ogniqualvolta lo richiede il
presidente dell’assemblea, ove è eletto, oppure il 5% del totale dei genitori,
oppure la maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con
quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall’istituto, secondo le
modalità dettate dal regolamento di assemblea, di cui il Consiglio d’Istituto
prende visione. E’ possibile la convocazione per separate assemblee per le
sezioni classica e scientifica.
Il Dirigente Scolastico autorizza la
convocazione.
Art.50
(Comitato dei genitori di istituto)
E’
costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel
Consiglio d’Istituto: nomina al proprio interno il coordinatore e viene
convocato su iniziativa del coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su
richiesta del Consiglio d’Istituto.
Nelle
riunioni viene stilato verbale dei pareri, proposte, richieste da trasmettere
al Consiglio d’Istituto ed eventualmente ad altri organi, tramite affissione.
Il
Consiglio d’Istituto può richiedere convocazione del comitato e delle assemblee
degli studenti e dei genitori.
Art.51
(Assemblea
di classe degli studenti )
Si
riunisce con preavviso di almeno cinque giorni, su richiesta di almeno il 25%
dei suoi membri. L’assemblea di classe non può essere tenuta nei mesi di
settembre e maggio-giugno.
Di ogni
assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe,
che viene inviato al Dirigente Scolastico ed è a disposizione in Segreteria.
I
docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si svolgono
le assemblee rimangono presenti nell’istituto per effettuare le operazioni
iniziali (appello, firma nel registro, etc.) e per riprendere le normali
attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
Durante
l’assemblea di classe i docenti hanno il diritto ad essere presenti ai lavori.
Art.52
(Assemblea
d’istituto degli studenti )
Si
riunisce con le modalità dettate dal regolamento di assemblea, che gli studenti
sono tenuti ad approvare nella prima assemblea, di cui il Consiglio d’Istituto
prenderà visione, e verrà allegato al presente regolamento.
L’assemblea, che non può essere tenuta in orario di lezione nei mesi di
settembre e maggio-giugno, è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
Data e
ordine del giorno devono essere presentati cinque giorni prima al Dirigente Scolastico, salvo casi eccezionali da
valutarsi di volta in volta dal Dirigente Scolastico.
I
docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si svolgono
le assemblee rimangono presenti nell’istituto per effettuare le operazioni iniziali
(appello, firma nel registro, etc.) e per riprendere le normali attività
scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
Il Dirigente Scolastico, d’intesa con i
rappresentanti degli studenti, può disporre, di volta in volta, che le
assemblee di classe e quella d’istituto si svolgano nella stessa giornata.
Art.53
(Norme di base per la stesura del regolamento
di assemblea di istituto degli studenti)
Tutti
gli alunni sono tenuti a difendere il diritto all’assemblea e conseguentemente
alla sospensione delle lezioni negli orari di svolgimento dell’assemblea.
1
Il comitato organizzatore elegge di volta in
volta un presidente d’assemblea, che ha il potere di sospendere in qualunque
momento l’assemblea nei seguenti casi:
·
vi siano meno del 10% di studenti;
·
si esauriscono gli argomenti in discussione;
·
l’interesse venga a mancare;
·
si manifestino episodi di disordine;
2)
Durante lo svolgimento non è consentita l’uscita dall’istituto o dalla sede di
svolgimento dell’assemblea. Il controllo dei presenti avviene per appello
nominale completo di tre classi sorteggiate tra i partecipanti.
In caso
di sospensione prima di mezzogiorno, gli studenti sono tenuti a riprendere le
lezioni. Le ore non utilizzate dall’assemblea non sono recuperabili.
3) Il controllo degli alunni in assemblea
viene esercitato da un servizio d’ordine di alunni segnalati dal comitato
organizzatore.
4) Gli
alunni che non desiderassero partecipare ai lavori assembleari possono
organizzare gruppi di studio o attività alternative che dovranno comunque
essere segnalate per iscritto alla presidenza di istituto prima dell’assemblea,
precisando il tema, i nomi dei partecipanti.
Art.54
(Comitato
degli studenti di istituto)
È costituito dai rappresentanti degli studenti
eletti nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto; nomina al proprio
interno un coordinatore. Può essere convocato su richiesta di almeno 10
rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’Istituto.
Il
Comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e iniziative
che gli studenti intendono intraprendere.
Delle
riunioni, da tenersi in orario pomeridiano, viene stilato un verbale dei pareri
da trasmettere al Consiglio d’Istituto o da rendere pubblico tramite affissione.
TITOLO
IV
RAPPORTI
SCUOLA – FAMIGLIA
Art.55
Le famiglie possono conferire con tutti i
docenti negli incontri pomeridiani previsti dal calendario annuale. Sono
previsti inoltre i colloqui individuali con i singoli docenti di mattina dal
momento dell’entrata in vigore dell’orario definitivo e al 15 maggio, secondo
il prospetto delle disponibilità date dai docenti.
TITOLO
V
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Art.56
Il
servizio di Segreteria è coordinato dal Direttore Amministrativo ed è svolto
dal personale addetto all’ufficio.
Presso
la sezione classica gli uffici sono divisi in:
Segreteria didattica:
svolge l’attività di sportello con il pubblico, protocollo generale, protocollo
dei reclami, smistamento corrispondenza ai destinatari, archiviazione atti
amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati.
I
certificati devono essere richiesti per iscritto e vengono rilasciati in un
tempo che varia da tre a sette giorni a seconda della necessità di
consultazione di archivio. Al momento della richiesta viene comunicata la data
del rilascio.
Segreteria
amministrativa: svolge le funzioni contabili, il coordinamento del
personale ATA, predispone gli atti
relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente Scolastico, dei
docenti, del personale ATA, cura i progetti speciali.
Collabora con la Dirigenza alla preparazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che sorreggono
i vari momenti dell’attività didattica.
Art.57
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto stabilisce, dopo
l’assemblea del personale ATA e previo accordo con il Direttore Amministrativo,
le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati e
altri documenti. Detto orario garantisce agli utenti l’accesso allo sportello
ed è reso pubblico mediante affissione all’albo per il pubblico e nei pressi
dell’ufficio.
Art.58
Al di
fuori dell’orario stabilito ai sensi del precedente articolo non è consentito
ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria,
salvo che su espresso invito.
TITOLO
VI
I
SERVIZI BIBLIOTECARI
Art.59
Le
Biblioteche delle due sezioni sono aperte a insegnanti, studenti, genitori e
personale non docente ed sono affidate al senso di responsabilità di tutti gli
utenti.
Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio
dell’anno i responsabili delle Biblioteche i quali organizzano il servizio.
In particolare essi:
a) individuano
i settori delle Biblioteche maggiormente bisognosi di integrazione o di
aggiornamento;
b) raccolgono
le proposte di acquisto, avanzate dai docenti, che sono responsabili della
utilità e didattica a cui i libri rispondono, ed eventualmente da studenti;
c) controllano
che i volumi richiesti non siano inutili doppioni; fanno pervenire le richieste
di acquisto al Consiglio d’Istituto.
Art.60
(Regolamento
Biblioteca)
E’
consentito accedere alle Biblioteche solo ed esclusivamente negli orari di
apertura stabiliti. I libri presi in prestito, in numero massimo di due per
volta per singolo utente, dovranno essere restituiti entro quindici giorni
rinnovabili una sola volta. Ritardi o inadempienze nella consegna saranno
puniti con l’esclusione dal prestito.
Alcuni
testi non sono disponibili per il prestito, ma solo per la consultazione.
In caso
di perdita del materiale il responsabile provvederà al risarcimento dello
stesso. L’importo da versare sarà
stabilito dai docenti responsabili delle Biblioteche, in relazione al
valore del materiale perso.
I
docenti che avessero necessità di accedere alle Biblioteche al di fuori degli
orari stabiliti potranno farlo dopo essersi preventivamente accordati con i
responsabili del servizio. Il limite massimo di libri presi a prestito dal
docente non dovrà superare il numero di due per volta, fatti salvi casi di
particolare necessità.
E’ fatto
divieto di prelevare libri con altre modalità.
La
restituzione avviene esclusivamente all’incaricato della Biblioteca, che
provvede a collocare i libri ricevuti negli appositi scaffali tassativamente
entro il 15 maggio.
Le
operazioni di prestito terminano improrogabilmente il 15 maggio;
dal 16 al 30 maggio la Biblioteca funziona
soltanto per gli allievi delle classi terminali.
TITOLO
VII
LABORATORI
E SUSSIDI AUDIOVISIVI
Art.61
La
sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l’apprendimento;
pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei
sussidi audiovisivi in relazione alla programmazione del Consiglio di Classe e
alle programmazioni individuali.
Art.62
I laboratori sono accessibili agli studenti
solo in presenza di un professore. Affinché i laboratori possano essere
utilizzati a tempo pieno nella mattinata, è predisposto un apposito orario
settimanale affisso alle porte degli stessi.
L’elaborazione dell’orario scolastico dovrà tener conto dell’uso dei
laboratori.
E’
compito dei docenti incaricati per i sussidi audiovisivi:
a) compilare
e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione.
assicurare con continuità l’efficienza dei sussidi e delle attrezzature; gli elenchi
del materiale custodito saranno affissi alle porte dei laboratori e quelli del
materiale custodito nelle biblioteche nella sala dei professori.
b) rendere
possibile l’uso pieno del materiale disponibile non solo in orario di lezione,
ma anche al pomeriggio;
c) vagliare
e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e
preventivi di spesa.
Art.63
(Modalità
d’uso dei laboratori)
a) L’insegnante,
durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile
dell’integrità e del corretto uso delle macchine, nonché del corretto
comportamento della classe e in particolare curerà che
b) non
si consumino cibi e bevande;
c) non
si sporchino i banchi e non si butti carta a terra;
d) venga
rispettata l’ordinata disposizione delle attrezzature e dell’arredo.
e) Alla
fine dell’attività didattica, l’insegnante dovrà verificare che tutti i
computer siano stati spenti secondo la corretta procedura e che tutto il
materiale didattico sia stato rimesso a posto.
f)
Gli insegnanti che intendono usufruire dei
laboratori per motivi didattici, senza classe, possono disporne sotto propria
responsabilità quando essi non sono
utilizzati dalle classi, previa autorizzazione del responsabile del
laboratorio.
g) L’utilizzo
di internet è consentito solo alle classi accompagnate dal docente per
esclusivi motivi didattici.
h) E’
consentito stampare solo documenti riguardanti attività didattiche e solo
dietro autorizzazione dell’insegnante presente in aula. L’uso della stampante è
riservato alla produzione di una sola copia del documento elaborato durante
l’attività. Al fine di prevenire un inutile spreco di cartucce si raccomanda di
economizzare l’uso del colore.
i)
Non è consentito stampare per uso personale
documenti da internet: è consentito eventualmente copiare informazioni
desiderate su un proprio floppy disk.
j)
Tutti i floppy disk introdotti nel laboratorio
devono essere tassativamente esenti da virus.
k) Coloro
che intendono salvare il lavoro realizzato sul computer, e non su floppy disk,
devono salvarlo nella cartella “Documenti” dell’unità C della macchina.
l)
E’ vietato modificare le impostazioni del
computer (sfondo, screen sever ecc.) o intervenire sul “pannello di controllo”,
nonché manomettere la macchina.
m) La
manutenzione delle macchine (sostituzioni cartucce, inserimento di periferiche
ecc.) spetta esclusivamente ai responsabili del laboratorio e al tecnico.
n) Saranno
effettuati controlli del rispetto del presente regolamento: le sanzioni
previste sono di tipo pecuniario e saranno dirette al ripristino di quanto
sprecato o danneggiato.
TITOLO
VIII
PALESTRA
E ATTREZZATURE SPORTIVE
Art.64
Le
dotazioni e l’uso della palestra della
sezione classica sono affidati agli insegnanti di Educazione Fisica. In orario
curriculare vi accedono le classi della sezione classica, in orario pomeridiano
anche gli alunni della sezione scientifica accompagnati dai loro docenti.
Gli alunni della sezione scientifica in orari
curriculare svolgono, quando è possibile, l’attività di Educazione Fisica in un
campo sportivo messo a disposizione dal Comune di Lacco Ameno.
E’
compito dei docenti di Educazione Fisica vigilare sulla piena efficienza della palestra e vagliare
ogni proposta fatta a riguardo, proponendo al Consiglio d’Istituto motivate
richieste di spesa anche per l’acquisto di nuove dotazioni ed e eventuale uso
di altre attrezzature esistenti sul territorio per un adeguato espletamento
dell’educazione fisica.
Ai
medesimi docenti spettano l’iniziativa e l’esame di proposte concernenti
l’attività sportiva ed eventualmente l’uso di altre attrezzature esistenti sul
territorio.
TITOLO
IX
FOTOCOPIATRICI
Art.65
L’uso
delle fotocopiatrici è consentito a uso didattico ai docenti e al personale
ATA.
Gli alunni possono richiedere fotocopie solo su
autorizzazione scritta dei docenti e della presidenza.
Il personale ATA vigila sul corretto uso delle
fotocopiatrici.
TITOLO
X
PROCEDURE
DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Art.66
I
reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve
sottoscrivere. Non si terrà conto dei reclami anonimi. Il Dirigente scolastico
darà risposta scritta entro quindici giorni, dopo aver aperto le indagini in
merito e aver ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo
stesso, e, in caso di fondatezza, dopo essersi attivato per rimuovere le cause
che lo hanno determinato. Qualora il reclamo non sia di competenza del
Dirigente Scolastico, questi informa il proponente sulla corretta destinazione
di esso. Dei reclami e dei relativi provvedimenti il Dirigente Scolastico
formula una relazione annuale, tenendo conto della riservatezza dovuta alle
persone, da inserire nella relazione generale del Consiglio d’Istituto.
TITOLO
XI
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI
Il
presente regolamento, che recepisce le indicazioni del d.p.r. n.249/98, è parte
integrante del regolamento d’istituto e ne costituisce allegato modificabile
con le stesse procedure previste per l’aggiornamento di quello.
Art.67
La
disciplina scolastica degli allievi è regolata dal presente titolo.
Per
disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il
complesso dei comportamenti, che riguardano il rapporto sociale instaurato, al
momento dell’iscrizione, tra l’allievo e le altre componenti umane della
scuola, Dirigente Scolastico, docenti, personale tecnico-amministrativo e
ausiliario, compagni, genitori, persone
la cui funzione sia occasionalmente connessa all’erogazione del servizio
scolastico.
La
disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente consono all’azione
educativa e il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi
studenti, nella prospettiva dell’autodisciplina, che scaturisce dal senso di
appartenenza alla collettività e dall’interesse e dalla motivazione alla
partecipazione consapevole al processo di istruzione e formazione che avviene
nella scuola.
Art.68
(Norme
comportamentali)
A. Gli
studenti devono entrare nella scuola alle ore 8,15 nella sezione classica e alle ore 8,25 nella sezione scientifica.
Prima non è ammesso l’ingresso in istituto salvo nei casi di avverse condizioni
meteorologiche.
B. Tra
le ore 8,15 e le ore 8,20 nella sezione classica e le 8,25 e le 8,30 nella
sezione scientifica gli studenti devono sistemarsi in aula e approntarsi alle
lezioni.
C. Alle
ore 8,20 nella sezione classica e alle ore 8,30 nella sezione scientifica hanno
inizio le lezioni.
D. Fissato
l’orario delle lezioni, scandito dal suono della campanella, gli alunni non
sono ammessi nell’istituto per non turbare il regolare svolgimento della prima
ora di lezione. È consentito eccezionalmente l’ingresso in aula fino alle 8,30
nella sezione classica e alle 8,40 nella sezione scientifica.
E. I
ritardi che rientrano nei dieci minuti di tolleranza devono essere giustificati
per iscritto dal genitore il giorno successivo. Dopo tre ritardi nell’arco di
un mese il genitore deve giustificare personalmente l’allievo entro una
settimana dall’ultimo ritardo. La giustificazione viene annotata sul registro
di classe. In mancanza l’alunno incorrerà nell’art. 69/G.
F. Per
comprovati e validi motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato, gli alunni possono essere ammessi a scuola all’inizio della 2ª ora,
accompagnati da un genitore. Nel caso in cui non sia possibile la presenza del
genitore, l’alunno verrà accompagnato il giorno successivo. Sul registro di
classe vengono annotate le entrate alla 2ª seconda ora e la giustificazione del
genitore. Nel caso in cui non sia possibile l’accompagnamento, esclusivamente
per gli allievi non recidivanti, sarà cura della Segreteria contattare
direttamente i genitori. Nei casi di ritardi reiterati l’alunno incorrerà nelle
sanzioni previste dall’art.69g
G. L’uscita
anticipata è consentita, per validi e comprovati motivi, solo se l’ allievo,
anche se maggiorenne, è prelevato dal genitore. I genitori di studenti maggiorenni
impegnati in attività sportive possono delegare altre persone a prelevare il
proprio figlio.
H. Eccezionalmente,
nei casi in cui non sia possibile assicurare la vigilanza degli allievi, il
Dirigente Scolastico o un suo delegato può consentire l’uscita anticipata.
Riguardo a tale evenienza le famiglie firmano, per presa visione un apposito
modulo predisposto dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico.
I.
Le assenze devono essere giustificate il giorno
del rientro a scuola, utilizzando l’apposito libretto, ritirato dal genitore o
da chi ne fa le veci all’inizio dell’anno scolastico, o con certificato medico
se le assenze superano i cinque giorni, comprese le festività. Anche gli
allievi maggiorenni dovranno essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le
veci.
J. Le
assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, comprese le festività, dovute a
motivi di famiglia, vanno giustificate con una dichiarazione scritta in cui il
genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che esse non sono dovute a motivi di salute.
K. I
genitori degli alunni inadempienti nelle giustificazioni delle assenze saranno
convocati a scuola. Non sono accettate giustificazioni non compilate
sull’apposito libretto che i genitori sono invitati a conservare personalmente.
Se i genitori non si presentano, l’assenza si considera ingiustificata e viene
trascritta sulla pagella e sul registro generale dei voti.
L. Se
un’assenza si protrae per più di dieci giorni, la scuola avverte i genitori.
M. In
caso di assenze collettive, considerate ingiustificate dal Dirigente
Scolastico, il genitore o chi ne fa le veci deve dichiarare sul libretto delle
assenze di essere a conoscenza dell’astensione volontaria dalle lezioni o
comunque giustificare l’assenza se dovuta ad altri motivi.
N. In
caso di ripetute assenze collettive, il Consiglio di Classe, vista la necessità
di rispettare i tempi previsti dalla programmazione, privilegia le attività svolte all’interno della scuola rispetto
alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.
O. L’intervallo
dura 10 minuti dalle 11,15 e alle 11,25 nella sezione classica e dalle 11,25
alle 11,35 nella sezione scientifica.
P. Durante
l’intervallo gli allievi possono trattenersi con compostezza ed educazione
nelle aule, nei corridoi, negli atri e negli spazi esterni. La colazione va consumata
esclusivamente in detto intervallo.
Q. Durante
l’intervallo gli allievi sono sorvegliati dal personale ATA e dai docenti
designati dalla Dirigenza.
R. Al
suono della campanella che indica la fine dell’intervallo gli allievi devono
rientrare sollecitamente nelle aule.
S. E’
vietato agli allievi sporgersi dalle finestre, fare scherzi molesti, giocare in
modo disordinato.
T. Durante
le ore di lezione è consentita l’uscita per accedere ai servizi igienici del
piano di appartenenza, uno per volta e per il tempo necessario.
U. È
vietato intrattenersi nei bagni e nei corridoi. In caso di prolungata assenza
dall’aula, l’insegnante lo annota sul registro di classe.
V. Gli
allievi non possono recarsi, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di
un suo collaboratore, in altre classi, qualunque sia il motivo, anche se sono
rappresentanti di classe o d’istituto.
W. Non
possono uscire dall’aula studenti chiamati da studenti di altre classi.
X. Gli
allievi non possono allontanarsi arbitrariamente dall’istituto.
Y. Il
personale ATA vigila sull’entrata e uscita di studenti e persone esterne alla
scuola.
Z. In
orario di lezione non è consentito tenere il telefonino acceso in classe.
AA. Non
è consentito fumare negli ambienti scolastici.
BB. Ogni
manifesto, avviso, volantino, a stampa o scritti a mano, possono essere
affissi con la preventiva
autorizzazione del Dirigente scolastico.
CC. Gli
studenti devono riferire ai genitori ogni avviso ufficiale scritto o verbale
che viene comunicato loro dal Dirigente scolastico o dai docenti. Ogni lettera,
consegnata a mano per la famiglia e, della quale viene richiesta la riconsegna
con la firma del genitore, deve essere restituita alla scuola con estrema
sollecitudine.
DD. A
scuola gli studenti devono osservare un comportamento corretto, vestire in
maniera decorosa, curare l’igiene personale.
EE. Gli
allievi devono rispettare gli arredi, le suppellettili e le strutture
scolastiche. Gli allievi non devono gettare carte per terra, lasciare
fazzoletti sui banchi e sotto, scrivere sui banchi o sui muri. Di eventuali
danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno
provocati e saranno puniti con provvedimenti diversificati a seconda del caso.
FF.
L’istituto non risponde di beni, preziosi,
oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare
il più possibile la loro sparizione mediante la vigilanza del personale.
GG. I
docenti e gli allievi parcheggiano automobili e motocicli negli appositi spazi
stabiliti dal Dirigente Scolastico o dall’addetto alla sicurezza ad inizio anno
scolastico. Gli allievi che non parcheggiano i motocicli nello spazio ad essi
destinato, dopo due richiami, non possono più usufruire del parcheggio della
scuola. Il personale ATA vigila sull’osservanza della presente norma e comunica
al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori le targhe delle auto e dei
motorini collocati fuori dagli spazi consentiti.
Art.69
(comportamenti
che configurano mancanze - relative
sanzioni)
Art |
Comportamenti che configurano mancanze |
Sanzioni |
Organo sanzionatore |
69a |
Assenze e ritardi ricorrenti Mancato assolvimento degli impegni di studio |
Convocazione dei genitori. |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69b |
Assenze collettive |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico. |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di classe |
69c |
Abbandono dell’istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico,
comunicazione ai genitori, sospensione dalle lezioni con l’obbligo di
frequenza. Se recidivo, convocazione del Consiglio di
Classe; previsti fino a tre giorni di
sospensione dalle lezioni.** |
Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69d |
Comportamento che turba il regolare andamento
delle lezioni |
Annotazione sul registro di classe. Se recidivo, ammonizione scritta del Dirigente Scolastico. |
Docenti Dirigente Scolastico |
69e |
Intrattenersi al di fuori della classe durante
le ore di lezione |
Annotazione sul registro di classe, Se recidivo,ammonizione scritta del Dirigente Scolastico. |
Docenti Dirigente Scolastico |
69f |
Comportamento che turba in modo grave e
ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione del
Consiglio di Classe; previsti tre giorni di sospensione dalle lezioni.** |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69g |
Inosservanza delle norme organizzative e di
sicurezza del regolamento. Ritardi ingiustificati e reiterati. |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e
comunicazione ai genitori Se recidivo, convocazione del Consiglio di
Classe; previsto un giorno di sospensione dalle lezioni ** |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69h |
Atti vandalici, danneggiamento e deterioramento
intenzionale delle strutture, attrezzature, arredi e sussidi didattici |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e
comunicazione ai genitori, risarcimento o riparazione del danno. Se recidivo, convocazione del Consiglio di
Classe; previsti il risarcimento o la riparazione e fino a cinque giorni di sospensione ** |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69i |
Comportamenti volti ad operare discriminazioni
nei confronti di soggetti operanti nella scuola per ragioni sessuali, di
razza, di stato di salute, di estrazione sociale, convinzioni religiose,
morali e politiche |
Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente Scolastico e
comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione del Consiglio di
Classe; previsti fino a cinque giorni di sospensione ** |
Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69l |
Grave mancanza di rispetto nei confronti dei
compagni, del personale docente o non docente |
Convocazione del consiglio di Classe;
previsti da tre a cinque giorni di
sospensione. Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a
dieci giorni ** |
Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69m |
Comportamento violento ed aggressivo |
Convocazione del Consiglio di Classe;
previsti fino a cinque giorni di
sospensione, a seconda della gravità. Se recidivo, previsti da sette a dieci giorni
di sospensione.** |
Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
69n |
Reati o comportamenti che costituiscono
pericolo per l’incolumità delle persone |
Convocazione del Consiglio di Classe; previsti
da dieci a quindici giorni di sospensione e comunque fino al permanere della
situazione di pericolo. ** |
Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Giunta esecutiva |
69o |
Reati o comportamenti gravissimi |
Convocazione della Giunta esecutiva; previste
sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni, espulsione
dall’istituto. |
Giunta esecutiva |
** Si fa eventuale riferimento all’art.4 comma 5 del DPR 24-6-98
n°249 che prevede la possibilità di convertire, a discrezione del consiglio di
classe, la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità
scolastica.
Art.70
(Attenuanti)
Costituiscono attenuanti:
70a)
l’involontarietà se compatibile con l’infrazione;
70b) il
mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell’infrazione e all’età dello
studente;
70c) la
situazione di handicap;
70d)
l’immediato e leale riconoscimento
dell’infrazione e della sua gravità;
70e) la
provocazione ricevuta.
Art.71
(Procedura)
Ogni
procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione
degli addebiti e la possibilità di difesa e
giustificazione da parte degli interessati.
La
contestazione degli addebiti può essere anche solo verbale nei casi sub 69a
69b, 69d, 69e ); negli altri casi è scritta ed è notificata ai genitori anche
in caso di alunni maggiorenni; in essa deve essere indicato il termine entro il
quale l’alunno può presentare una memoria giustificativa sottoscritta anche dal
genitore per il minorenne.
Le
sanzioni relative ai casi più gravi sono trascritte sulla pagella e sul
registro generale dei voti; l’allontanamento dalle lezioni viene comunicato ai
genitori in tempo utile perché possano prendere atto della esclusione dalla
frequenza.
Art.72
(Organi
competenti )
L’istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del
Dirigente scolastico.
Fanno
parte dell’istruttoria la ricezione del rapporto sull’infrazione, gli
accertamenti, l’eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli
addebiti e la relazione eventuale all’organo competente a irrogare la sanzione.
Le
sedute del consiglio di classe ai sensi e per le finalità del presente titolo,
poiché trattano di persone, sono riservate ai soli componenti e vige l’obbligo
del segreto d’ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale e ogni altro
atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai
sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.
Art.73
(Organo
di garanzia)
Al fine
di esaminare i ricorsi in tema di sanzioni disciplinari diverse
dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è istituita una
commissione di garanzia ai sensi del secondo comma dell’art.5 del d.p.r. n.
294/98.
Essa è
costituita da due docenti ,il primo ed il secondo eletto del Comitato di
valutazione, da due genitori e da due studenti eletti nel consiglio d’istituto,
il primo eletto della sezione classica e il primo eletto della sezione
scientifica. Il Presidente è sempre un genitore.
Nella
prima seduta vengono eletti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.
Le
decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente. Non è consentita l’astensione.
In caso
di incompatibilità tra il ricorrente e un membro della commissione è ammessa la
sostituzione di quest’ultimo con un membro supplente tratto dagli organi prima
indicati.
L’istruttoria del ricorso è compito del Dirigente Scolastico che
presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata da un parere
motivato. Le decisioni della commissione, se difformi dal succitato parere,
devono essere adeguatamente motivate. Il Dirigente Scolastico non partecipa
alle sedute della commissione: ne riceve gli atti per dare ad essi esecutività
previo controllo della legittimità. Qualora ritenga di cogliere elementi di
illegittimità o carenze e/o illogicità di motivazione rinvia gli stessi atti al
presidente affinché l’organo riesamini la procedura e le decisioni assunte.
Qualora permangono, a giudizio del Dirigente Scolastico, elementi di
illegittimità, lo stesso Capo d’istituto può rimettere gli atti al Provveditore
agli Studi.
Avverso
le sanzioni più gravi è ammesso reclamo da parte dell’allievo, al fine di semplificare
le procedure, al Dirigente Scolastico.