LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO

“SCOTTI-EINSTEIN”

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

 

 

Art.1

  L’istituto costituisce una comunità scolastica composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.

 

 

A) Gli studenti

 

Art.2

  E’ diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento delle lezioni, impegnarsi nello studio, nell’aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe e di istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.

  La frequenza scolastica costituisce un obbligo.

 

Art.3

  Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività di cui al successivo art.61.

 

B) L’Ufficio di Direzione

 

Art.4

  L’ufficio di direzione è costituito dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori.

Il Dirigente Scolastico:

  rappresenta l’Istituto,  riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica;

  svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dalla legge e dalle innovazioni in atto relative allo status di dirigente nella scuola dell’autonomia.

 

C) I Docenti

 

Art.5

  I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle leggi  che li riguardano, nel rispetto della libertà d’insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni  e delle loro famiglie, secondo i principi fissati dalla Costituzione

Art.6

  Nella scuola dell’autonomia i docenti partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del piano dell’offerta formativa.

  Alcuni docenti ricoprono gli incarichi  di collaboratori del Dirigente Scolastico, altri le funzioni strumentali al P.O.F., i quali relazionano al Collegio dei Docenti, altri ricoprono incarichi individuati come strategici nell’organizzazione dell’Istituto scolastico, assegnati dal Dirigente Scolastico in sintonia con il Collegio dei Docenti.

 

 

D) Personale non docente

 

Art.7

  Gli appartenenti al personale non docente, coordinati dal Direttore dei Servizi Amministrativi svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico.

 

Art.8

  Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell’istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

 

 

 

E) Genitori

 

Art.9

  I genitori degli alunni hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche dell’istituto e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari organi collegiali e alle iniziative promosse dal Consiglio d’Istituto e dal Dirigente Scolastico.

 

Art.10

  Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere di favorire l’inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l’attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale e professionale, sia prendendo frequenti contatti con il Dirigente Scolastico, con il docente coordinatore della classe frequentata dal figlio ed i singoli docenti, al fine di un’auspicabile sintonia fra l’azione della famiglia e quella della scuola.

Art.11

  Tutti i genitori hanno il diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e  di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell’istituto. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico. Le domande di riunione, complete di tutti gli estremi per quanto attiene i partecipanti e l’ordine del giorno dell’assemblea, vanno comunicate al Capo d’Istituto almeno cinque giorni prima della riunione.

 

Art.12

  Le eventuali attività di volontariato, svolte dai genitori nell’ambito dei servizi offerti dalla scuola, vanno preventivamente concordate col Dirigente Scolastico e sottoposte all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.

 

 

TITOLO II

 

GLI ORGANI COLLEGIALI

 

Art.13

      Gli organi collegiali attualmente operanti nell’Istituto sono:

 

-          CONSIGLIO D’ISTITUTO ( Il Dirigente Scolastico +8 docenti + 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA. Il presidente è un genitore)

-          COLLEGIO DEI DOCENTI (Il Dirigente Scolastico +tutti i docenti)

-          COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (Il Dirigente Scolastico + 4 docenti titolari + 2 docenti supplenti)

-          CONSIGLI DI CLASSE (Il Dirigente Scolastico + tutti i docenti della classe + le componenti elettive)

-          COMMISSIONE ELETTORALE (2 docenti + 1 ATA + 1 genitore + 1 alunno)

-          DIPARTIMENTI E AREE DISCIPLINARI ( docenti di materie appartenenti alla stessa area disciplinare)

-          COMMISSIONE DI GARANZIA ( 2 docenti  + 2 alunni, d’istituto + 2 genitori. Il Presidente è  lo stesso del Consiglio d’Istituto).

 

    Studenti e genitori possono costituire i rispettivi comitati.

 

Art.14

  Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, in conformità della normativa vigente.

 

Art.15

  Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l’ordine del giorno notificato ai singoli membri e affisso all’albo in tutte le sedi.

 Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l’avviso sia notificato almeno cinque giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno due giorni prima delle riunioni straordinarie.

 

 

Art.16

  Dal momento in cui viene inviato l’avviso, in Segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l’ordine del giorno faccia riferimento, fatta eccezione per gli atti riguardanti le valutazioni dei singoli alunni, e i membri degli organi collegiali possono prenderne visione.

 

Art.17

  Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che va approvato secondo le modalità che ciascun organo decide. Il verbale  viene depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge.

 

Art.18

  Gli organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l’opera di un organo sia condizionata da quella degli altri.

  A tal fine i Presidenti dei vari organi programmano all’inizio dell’anno riunioni comuni, che possono essere svolte anche per commissioni. 

  Alle riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto al voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni, chiarimenti e risposte.

 

Art.19

(Consiglio d’Istituto)

  Il Consiglio è l’organo di governo della scuola: fatte salve le competenze specifiche previste per il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato di valutazione e  l’Organo di garanzia, esso ha competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola che esprime adottando il Piano dell’Offerta Formativa.

 

Art.20

(Convocazione del Consiglio d’Istituto)

  Il Consiglio d’ Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno.  Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta dai 2/3 del Consiglio stesso, dalla Giunta, da un Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, dall’Assemblea degli studenti e da quella dei genitori.

  La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l’ordine del giorno.

  E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.

  La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato.

 

Art.21

(Modalità di convocazione del Consiglio d’Istituto)

  La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere consegnata a cura della Segreteria, redatta per iscritto ai membri del Consiglio, salvo caso d’urgenza, almeno 5 giorni prima, con l’indicazione dell’o.d.g. in caso di urgenza il termine è ridotto a due gironi.

 

Art.22

(Formazione dell’ordine del giorno)

  L’ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art.13.

 

Art.23

(Variazione dell’ordine del giorno)

  Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla votazione.

 

Art.24

(Processo verbale e pubblicazione degli atti)

  Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni.

  Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta: ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.

  Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

  Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

  Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

 

Art.25

(Facoltà di parola)

  Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del Consiglio. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe, delle assemblee degli studenti e dei genitori, del personale non docente. Il Consiglio può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della materia.

 

Art.26

(Consultazione degli Organi Collegiali)

  Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

 

Art.27

(Validità delle sedute del Consiglio d’Istituto e delle deliberazioni)

  Per la validità delle sedute del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti  in carica.

  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art.28

(Diritti dei membri del Consiglio d’Istituto)

  I membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

  Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della giunta delle deliberazioni validamente adottate.

 

Art.29

(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

  Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dalla legge.

  In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano per età.

  Il Vicepresidente è eletto dal consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità per l’elezione del Presidente.

 

Art.30

(Attribuzioni del Presidente)

  Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena   realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

a)       convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

b)       esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola.

 

Art.31

(Prerogative del Presidente)

  Il Presidente del Consiglio d’Istituto ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei servizi della Segreteria, di avere dagli uffici della scuola e della Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del consiglio e di avere in visione e di estrarne copia di tutta la relativa documentazione.

 

Art.32

(Attribuzioni del Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

 

 

Art.33

(Funzioni del Segretario  del Consiglio d’Istituto)

  Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.

  Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale.

 

Art.34

(Giunta esecutiva)

  La Giunta esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dalla legge.

 

Art.35

(Presidente della Giunta)

  Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico; in caso di  sua assenza o impedimento essa è presieduta dal docente vicario.

 

Art.36

(Attribuzioni della Giunta)

  La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio; svolge la propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio.

 

Art.37

(Convocazione della Giunta)

  La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno, con l’indicazione dell’o.d.g.. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata ai membri della Giunta entro tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine di preavviso è di un giorno.

 

Art.38

(Validità delle sedute di Giunta)

  Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

 

Art.39

(Funzioni di Segretario della Giunta)

  Il Direttore dei servizi di Segreteria svolge le funzioni di Segretario della Giunta.

 

Art.40

(Prerogative dei membri della Giunta)

  Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o anche in copia gli atti relativi all’attività di competenza della Giunta.

  I membri di Giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici della Segreteria tutte le informazioni necessarie per un migliore esercizio della propria funzione.

 

Art.41

(Collegio dei Docenti)

A)      È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto.

B)      È presieduto dal Dirigente Scolastico,

C)      Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei collaboratori.

D)      Dura in carica un anno scolastico

E)      Si riunisce all’inizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre.

F)      Per la validità dell’assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art.28 D.P.R. 416

G)     All’inizio di seduta il Presidente stabilisce un tempo massimo per la durata dei singoli interventi, indicando anche l’ora di scioglimento della seduta stessa.

 

Art 42

( Competenze del Collegio dei Docenti)

1. Deliberare nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:

·         programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

·         sperimentazione di metodologie e didattiche, qualora coinvolga più docenti, sentito il parere dei Consigli di Classe interessati e sentito il Consiglio d’Istituto, ove occorra l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica, che ne approva o respinge i programmi con deliberazione debitamente motivata.

2. Valutare complessivamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per  verificarne l’efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

3.  Provvedere:

·         all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante;

·         alla scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto.

4.  Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti.

5. Formulare proposte al Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto o delle proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:

·         formazione delle classi;

·         orario delle lezioni;

·         funzionamento biblioteca;

·         svolgimento delle altre attività scolastiche;

·         sperimentazione sul piano di innovazioni di ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero per l’autorizzazione.

6. Esaminare, su eventuale iniziativa dei docenti delle rispettive classi o del Consiglio di Classe, i casi scarso profitto e d’irregolare comportamento degli studenti, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero.

7.  Eleggere i docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 

8.  Eleggere le funzioni strumentali. 

 

Art.43

(Dipartimenti)

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse materie  o da gruppi di materie appartenenti alla stessa area disciplinare.

Essi possono concordare:

·         gli obiettivi disciplinari;

·         i contenuti programmatici;

·         le metodologie;

·         i criteri e gli strumenti di valutazione;

·         modalità delle verifiche;

·         l’uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;

·         le attività ed eventuali progetti integrativi;

·         eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di orientamento;

·         le attività di aggiornamento.

 

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale. Nella prima seduta vengono eletti il coordinatore e il segretario.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente Scolastico o i rispettivi coordinatori.

 

Art.44

(Consigli di Classe)

  Ogni Consiglio di Classe, nella composizione comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori, si riunisce, di regola, secondo il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti o in seduta straordinaria, secondo norma.

 

Art.45

  I Consigli di Classe, di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni. In caso di simultaneità, il docente che deve partecipare a più consigli osserverà il seguente ordine di priorità: classe terminale, classe prima, la classe  terza, la seconda, la quarta, in caso di classi parallele, la classe dove per particolari motivi è richiesta la sua presenza.

 

 

 

 

 

Art.46

  Il Dirigente Scolastico può delegare un professore della classe a presiedere le riunioni in qualità di coordinatore. In mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutto l’anno scolastico o per la residua parte di esso; la delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del Dirigente Scolastico di intervenire nel Consiglio di Classe e presiederlo.

  Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito registro con l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte richieste e pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato presso la Segreteria della scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. Il registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti,  e inoltre da alunni e genitori della classe che ne facciano richiesta scritta.

  Il coordinatore di classe redige il documento di programmazione di classe, controlla ritardi ed assenze, cura i rapporti con le famiglie.

  La Segreteria, su segnalazione del coordinatore, invia  comunicazione alle famiglie riguardo ad assenze e ritardi ripetuti,  debiti formativi,  situazioni di rischio o esiti di non promozione; conserva la documentazione relativa ai crediti formativi degli alunni della classe.

 

TITOLO III

 

ASSEMBLEE

                

Art.47

(Modalità di convocazione e sede delle riunioni)

  Per le assemblee di classe, di istituto e dei genitori sono a disposizione le aule dell’istituto, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.

  La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo della scuola di apposito avviso, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

  Per ogni assemblea i lavori vanno verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in Segreteria. Ogni assemblea si deve dare un proprio regolamento.

 

Art.48

(Assemblea dei genitori di classe)

  E’ convocata su richiesta dei docenti del Consiglio di Classe o su richiesta scritta di 1/3 dei genitori della classe.

Art.49

(Assemblea dei genitori di istituto)

  Si riunisce ogniqualvolta lo richiede il presidente dell’assemblea, ove è eletto, oppure il 5% del totale dei genitori, oppure la maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall’istituto, secondo le modalità dettate dal regolamento di assemblea, di cui il Consiglio d’Istituto prende visione. E’ possibile la convocazione per separate assemblee per le sezioni classica e scientifica.

  Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione.

 

Art.50

(Comitato dei genitori di istituto)

  E’ costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto: nomina al proprio interno il coordinatore e viene convocato su iniziativa del coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’Istituto.

  Nelle riunioni viene stilato verbale dei pareri, proposte, richieste da trasmettere al Consiglio d’Istituto ed eventualmente ad altri organi, tramite affissione.

  Il Consiglio d’Istituto può richiedere convocazione del comitato e delle assemblee degli studenti e dei genitori.

Art.51

(Assemblea di classe degli studenti )

  Si riunisce con preavviso di almeno cinque giorni, su richiesta di almeno il 25% dei suoi membri. L’assemblea di classe non può essere tenuta nei mesi di settembre e maggio-giugno.

  Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe, che viene inviato al Dirigente Scolastico ed è a disposizione in Segreteria.

  I docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee rimangono presenti nell’istituto per effettuare le operazioni iniziali (appello, firma nel registro, etc.) e per riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.

  Durante l’assemblea di classe i docenti hanno il diritto ad essere presenti ai lavori.

 

Art.52

(Assemblea d’istituto degli studenti )

  Si riunisce con le modalità dettate dal regolamento di assemblea, che gli studenti sono tenuti ad approvare nella prima assemblea, di cui il Consiglio d’Istituto prenderà visione, e verrà allegato al presente regolamento.

  L’assemblea, che non può essere tenuta in orario di lezione nei mesi di settembre e maggio-giugno, è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

  Data e ordine del giorno devono essere presentati cinque  giorni prima al Dirigente Scolastico, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

  I docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee rimangono presenti nell’istituto per effettuare le operazioni iniziali (appello, firma nel registro, etc.) e per riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.

Il Dirigente Scolastico, d’intesa con i rappresentanti degli studenti, può disporre, di volta in volta, che le assemblee di classe e quella d’istituto si svolgano nella stessa giornata.

 

Art.53

(Norme di base per la stesura del regolamento di assemblea di istituto degli  studenti)

  Tutti gli alunni sono tenuti a difendere il diritto all’assemblea e conseguentemente alla sospensione delle lezioni negli orari di svolgimento dell’assemblea.

1         Il comitato organizzatore elegge di volta in volta un presidente d’assemblea, che ha il potere di sospendere in qualunque momento l’assemblea nei seguenti casi:  

·         vi siano meno del 10% di studenti;

·         si esauriscono gli argomenti in discussione;

·         l’interesse venga a mancare;

·         si manifestino episodi di disordine;

  2) Durante lo svolgimento non è consentita l’uscita dall’istituto o dalla sede di svolgimento dell’assemblea. Il controllo dei presenti avviene per appello nominale completo di tre classi sorteggiate tra i partecipanti.

  In caso di sospensione prima di mezzogiorno, gli studenti sono tenuti a riprendere le lezioni. Le ore non utilizzate dall’assemblea non sono recuperabili.

  3) Il controllo degli alunni in assemblea viene esercitato da un servizio d’ordine di alunni segnalati dal comitato organizzatore.

  4) Gli alunni che non desiderassero partecipare ai lavori assembleari possono organizzare gruppi di studio o attività alternative che dovranno comunque essere segnalate per iscritto alla presidenza di istituto prima dell’assemblea, precisando il tema, i nomi dei partecipanti.

                       

Art.54

(Comitato degli studenti di istituto)

È costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto; nomina al proprio interno un coordinatore. Può essere convocato su richiesta di almeno 10 rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’Istituto.

  Il Comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e iniziative che gli studenti intendono intraprendere.

  Delle riunioni, da tenersi in orario pomeridiano, viene stilato un verbale dei pareri da trasmettere al Consiglio d’Istituto o da rendere pubblico tramite affissione.

 

TITOLO IV

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

 

Art.55

  Le famiglie possono conferire con tutti i docenti negli incontri pomeridiani previsti dal calendario annuale. Sono previsti inoltre i colloqui individuali con i singoli docenti di mattina dal momento dell’entrata in vigore dell’orario definitivo e al 15 maggio, secondo il prospetto delle disponibilità date dai docenti.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

 

 

Art.56

  Il servizio di Segreteria è coordinato dal Direttore Amministrativo ed è svolto dal personale addetto all’ufficio.

  Presso la sezione classica gli uffici sono divisi in:

  Segreteria didattica: svolge l’attività di sportello con il pubblico, protocollo generale, protocollo dei reclami, smistamento corrispondenza ai destinatari, archiviazione atti amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati.

  I certificati devono essere richiesti per iscritto e vengono rilasciati in un tempo che varia da tre a sette giorni a seconda della necessità di consultazione di archivio. Al momento della richiesta viene comunicata la data del rilascio.

  Segreteria amministrativa: svolge le funzioni contabili, il coordinamento del personale ATA, predispone  gli atti relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA, cura i progetti speciali.

  Collabora con la Dirigenza alla preparazione degli atti e dei  provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti dell’attività didattica.

 

Art.57

  All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto stabilisce, dopo l’assemblea del personale ATA e previo accordo con il Direttore Amministrativo, le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati e altri documenti. Detto orario garantisce agli utenti l’accesso allo sportello ed è reso pubblico mediante affissione all’albo per il pubblico e nei pressi dell’ufficio.

 

Art.58

    Al di fuori dell’orario stabilito ai sensi del precedente articolo non è consentito ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito.

 

 

TITOLO VI

 

I SERVIZI BIBLIOTECARI

 

Art.59

 

  Le Biblioteche delle due sezioni sono aperte a insegnanti, studenti, genitori e personale non docente ed sono affidate al senso di responsabilità di tutti gli utenti.

Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno i responsabili delle Biblioteche i quali organizzano il servizio.

In particolare essi:

a)       individuano i settori delle Biblioteche maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento;

b)       raccolgono le proposte di acquisto, avanzate dai docenti, che sono responsabili della utilità e didattica a cui i libri rispondono, ed eventualmente da studenti;

c)       controllano che i volumi richiesti non siano inutili doppioni; fanno pervenire le richieste di acquisto al Consiglio d’Istituto.

 

Art.60

(Regolamento Biblioteca)

  E’ consentito accedere alle Biblioteche solo ed esclusivamente negli orari di apertura stabiliti. I libri presi in prestito, in numero massimo di due per volta per singolo utente, dovranno essere restituiti entro quindici giorni rinnovabili una sola volta. Ritardi o inadempienze nella consegna saranno puniti con l’esclusione dal prestito.

  Alcuni testi non sono disponibili per il prestito, ma solo per la consultazione.

  In caso di perdita del materiale il responsabile provvederà al risarcimento dello stesso. L’importo da versare sarà  stabilito dai docenti responsabili delle Biblioteche, in relazione al valore del materiale perso.

  I docenti che avessero necessità di accedere alle Biblioteche al di fuori degli orari stabiliti potranno farlo dopo essersi preventivamente accordati con i responsabili del servizio. Il limite massimo di libri presi a prestito dal docente non dovrà superare il numero di due per volta, fatti salvi casi di particolare necessità.

  E’ fatto divieto di prelevare libri con altre modalità.

  La restituzione avviene esclusivamente all’incaricato della Biblioteca, che provvede a collocare i libri ricevuti negli appositi scaffali tassativamente entro il 15 maggio.

  Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente il 15 maggio; dal 16 al 30 maggio la Biblioteca funziona soltanto per gli allievi delle classi terminali.

 

TITOLO VII

 

LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI

 

Art.61

  La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l’apprendimento; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in relazione alla programmazione del Consiglio di Classe e alle programmazioni individuali.

 

Art.62

  I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza  di un professore.         Affinché i laboratori possano essere utilizzati a tempo pieno nella mattinata, è predisposto un apposito orario settimanale affisso alle porte degli stessi.

  L’elaborazione dell’orario scolastico dovrà tener conto dell’uso dei laboratori.

  E’ compito dei docenti incaricati per i sussidi audiovisivi:

a)       compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione. assicurare con continuità l’efficienza dei sussidi e delle attrezzature; gli elenchi del materiale custodito saranno affissi alle porte dei laboratori e quelli del materiale custodito nelle biblioteche nella sala dei professori.

b)       rendere possibile l’uso pieno del materiale disponibile non solo in orario di lezione, ma anche al pomeriggio;

c)       vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi di spesa.

Art.63

(Modalità d’uso dei laboratori)

a)       L’insegnante, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile dell’integrità e del corretto uso delle macchine, nonché del corretto comportamento della classe e in particolare curerà che

b)       non si consumino cibi e bevande;

c)       non si sporchino i banchi e non si butti carta a terra;

d)       venga rispettata l’ordinata disposizione delle attrezzature e dell’arredo.

e)       Alla fine dell’attività didattica, l’insegnante dovrà verificare che tutti i computer siano stati spenti secondo la corretta procedura e che tutto il materiale didattico sia stato rimesso a posto.

f)         Gli insegnanti che intendono usufruire dei laboratori per motivi didattici, senza classe, possono disporne sotto propria responsabilità quando essi  non sono utilizzati dalle classi, previa autorizzazione del responsabile del laboratorio.

g)       L’utilizzo di internet è consentito solo alle classi accompagnate dal docente per esclusivi motivi didattici.

h)       E’ consentito stampare solo documenti riguardanti attività didattiche e solo dietro autorizzazione dell’insegnante presente in aula. L’uso della stampante è riservato alla produzione di una sola copia del documento elaborato durante l’attività. Al fine di prevenire un inutile spreco di cartucce si raccomanda di economizzare l’uso del colore.

i)         Non è consentito stampare per uso personale documenti da internet: è consentito eventualmente copiare informazioni desiderate su un proprio floppy disk.

j)         Tutti i floppy disk introdotti nel laboratorio devono essere tassativamente esenti da virus.

k)       Coloro che intendono salvare il lavoro realizzato sul computer, e non su floppy disk, devono salvarlo nella cartella “Documenti” dell’unità C della macchina.

l)         E’ vietato modificare le impostazioni del computer (sfondo, screen sever ecc.) o intervenire sul “pannello di controllo”, nonché manomettere la macchina.

m)     La manutenzione delle macchine (sostituzioni cartucce, inserimento di periferiche ecc.) spetta esclusivamente ai responsabili del laboratorio e al tecnico.

n)       Saranno effettuati controlli del rispetto del presente regolamento: le sanzioni previste sono di tipo pecuniario e saranno dirette al ripristino di quanto sprecato o danneggiato.

 

 

 

TITOLO VIII

 

PALESTRA E ATTREZZATURE SPORTIVE

 

Art.64

  Le dotazioni e l’uso della palestra  della sezione classica sono affidati agli insegnanti di Educazione Fisica. In orario curriculare vi accedono le classi della sezione classica, in orario pomeridiano anche gli alunni della sezione scientifica accompagnati dai loro docenti.

Gli alunni della sezione scientifica in orari curriculare svolgono, quando è possibile, l’attività di Educazione Fisica in un campo sportivo messo a disposizione dal Comune di Lacco Ameno.

  E’ compito dei docenti di Educazione Fisica vigilare sulla  piena efficienza della palestra e vagliare ogni proposta fatta a riguardo, proponendo al Consiglio d’Istituto motivate richieste di spesa anche per l’acquisto di nuove dotazioni ed e eventuale uso di altre attrezzature esistenti sul territorio per un adeguato espletamento dell’educazione fisica.

  Ai medesimi docenti spettano l’iniziativa e l’esame di proposte concernenti l’attività sportiva ed eventualmente l’uso di altre attrezzature esistenti sul territorio.

 

TITOLO IX

 

FOTOCOPIATRICI

 

Art.65

  L’uso delle fotocopiatrici è consentito a uso didattico ai docenti e al personale ATA.

Gli alunni possono richiedere fotocopie solo su autorizzazione scritta dei docenti e della presidenza.

Il personale ATA vigila sul corretto uso delle fotocopiatrici.

 

TITOLO X

 

PROCEDURE DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

 

Art.66

  I reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve sottoscrivere. Non si terrà conto dei reclami anonimi. Il Dirigente scolastico darà risposta scritta entro quindici giorni, dopo aver aperto le indagini in merito e aver ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo stesso, e, in caso di fondatezza, dopo essersi attivato per rimuovere le cause che lo hanno determinato. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, questi informa il proponente sulla corretta destinazione di esso. Dei reclami e dei relativi provvedimenti il Dirigente Scolastico formula una relazione annuale, tenendo conto della riservatezza dovuta alle persone, da inserire nella relazione generale del Consiglio d’Istituto.

TITOLO XI

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI

 

  Il presente regolamento, che recepisce le indicazioni del d.p.r. n.249/98, è parte integrante del regolamento d’istituto e ne costituisce allegato modificabile con le stesse procedure previste per l’aggiornamento di quello.

Art.67

  La disciplina scolastica degli allievi è regolata dal presente titolo.

  Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti, che riguardano il rapporto sociale instaurato, al momento dell’iscrizione, tra l’allievo e le altre componenti umane della scuola, Dirigente Scolastico, docenti, personale tecnico-amministrativo e ausiliario, compagni,  genitori, persone la cui funzione sia occasionalmente connessa all’erogazione del servizio scolastico.

  La disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente consono all’azione educativa e il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi studenti, nella prospettiva dell’autodisciplina, che scaturisce dal senso di appartenenza alla collettività e dall’interesse e dalla motivazione alla partecipazione consapevole al processo di istruzione e formazione che avviene nella scuola.

 

 

 

 

 

Art.68

(Norme comportamentali)

A.      Gli studenti devono entrare nella scuola alle ore 8,15  nella sezione classica e alle ore 8,25 nella sezione scientifica. Prima non è ammesso l’ingresso in istituto salvo nei casi di avverse condizioni meteorologiche.

B.      Tra le ore 8,15 e le ore 8,20 nella sezione classica e le 8,25 e le 8,30 nella sezione scientifica gli studenti devono sistemarsi in aula e approntarsi alle lezioni.

C.      Alle ore 8,20 nella sezione classica e alle ore 8,30 nella sezione scientifica hanno inizio le lezioni.

D.      Fissato l’orario delle lezioni, scandito dal suono della campanella, gli alunni non sono ammessi nell’istituto per non turbare il regolare svolgimento della prima ora di lezione. È consentito eccezionalmente l’ingresso in aula fino alle 8,30 nella sezione classica e alle 8,40 nella sezione scientifica.

E.      I ritardi che rientrano nei dieci minuti di tolleranza devono essere giustificati per iscritto dal genitore il giorno successivo. Dopo tre ritardi nell’arco di un mese il genitore deve giustificare personalmente l’allievo entro una settimana dall’ultimo ritardo. La giustificazione viene annotata sul registro di classe. In mancanza l’alunno incorrerà nell’art. 69/G.

F.      Per comprovati e validi motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, gli alunni possono essere ammessi a scuola all’inizio della 2ª ora, accompagnati da un genitore. Nel caso in cui non sia possibile la presenza del genitore, l’alunno verrà accompagnato il giorno successivo. Sul registro di classe vengono annotate le entrate alla 2ª seconda ora e la giustificazione del genitore. Nel caso in cui non sia possibile l’accompagnamento, esclusivamente per gli allievi non recidivanti, sarà cura della Segreteria contattare direttamente i genitori. Nei casi di ritardi reiterati l’alunno incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.69g

G.     L’uscita anticipata è consentita, per validi e comprovati motivi, solo se l’ allievo, anche se maggiorenne, è prelevato dal genitore. I genitori di studenti maggiorenni impegnati in attività sportive possono delegare altre persone a prelevare il proprio figlio.

H.      Eccezionalmente, nei casi in cui non sia possibile assicurare la vigilanza degli allievi, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può consentire l’uscita anticipata. Riguardo a tale evenienza le famiglie firmano, per presa visione un apposito modulo predisposto dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico.

I.         Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola, utilizzando l’apposito libretto, ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci all’inizio dell’anno scolastico, o con certificato medico se le assenze superano i cinque giorni, comprese le festività. Anche gli allievi maggiorenni dovranno essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci.

J.       Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, comprese le festività, dovute a motivi di famiglia, vanno giustificate con una dichiarazione scritta in cui il genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che esse  non sono dovute a motivi di salute.

K.      I genitori degli alunni inadempienti nelle giustificazioni delle assenze saranno convocati a scuola. Non sono accettate giustificazioni non compilate sull’apposito libretto che i genitori sono invitati a conservare personalmente. Se i genitori non si presentano, l’assenza si considera ingiustificata e viene trascritta sulla pagella e sul registro generale dei voti.

L.       Se un’assenza si protrae per più di dieci giorni, la scuola avverte i genitori.

M.     In caso di assenze collettive, considerate ingiustificate dal Dirigente Scolastico, il genitore o chi ne fa le veci deve dichiarare sul libretto delle assenze di essere a conoscenza dell’astensione volontaria dalle lezioni o comunque giustificare l’assenza se dovuta ad altri motivi.

N.      In caso di ripetute assenze collettive, il Consiglio di Classe, vista la necessità di rispettare i tempi previsti dalla programmazione,  privilegia le attività svolte all’interno della scuola rispetto alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.

O.     L’intervallo dura 10 minuti dalle 11,15 e alle 11,25 nella sezione classica e dalle 11,25 alle 11,35 nella sezione scientifica.

P.      Durante l’intervallo gli allievi possono trattenersi con compostezza ed educazione nelle aule, nei corridoi, negli atri e negli spazi esterni. La colazione va consumata esclusivamente in detto intervallo.

Q.     Durante l’intervallo gli allievi sono sorvegliati dal personale ATA e dai docenti designati dalla Dirigenza.

R.      Al suono della campanella che indica la fine dell’intervallo gli allievi devono rientrare sollecitamente nelle aule.

S.      E’ vietato agli allievi sporgersi dalle finestre, fare scherzi molesti, giocare in modo disordinato.

T.       Durante le ore di lezione è consentita l’uscita per accedere ai servizi igienici del piano di appartenenza, uno per volta e per il tempo necessario.

U.      È vietato intrattenersi nei bagni e nei corridoi. In caso di prolungata assenza dall’aula, l’insegnante lo annota sul registro di classe.

V.      Gli allievi non possono recarsi, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, in altre classi, qualunque sia il motivo, anche se sono rappresentanti di classe o d’istituto.

W.    Non possono uscire dall’aula studenti chiamati da studenti di altre classi.

X.       Gli allievi non possono allontanarsi arbitrariamente dall’istituto.

Y.      Il personale ATA vigila sull’entrata e uscita di studenti e persone esterne alla scuola.

Z.       In orario di lezione non è consentito tenere il telefonino acceso in classe.

AA.       Non è consentito fumare negli ambienti scolastici.

BB.       Ogni manifesto, avviso, volantino, a stampa o scritti a mano, possono essere affissi  con la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.

CC.       Gli studenti devono riferire ai genitori ogni avviso ufficiale scritto o verbale che viene comunicato loro dal Dirigente scolastico o dai docenti. Ogni lettera, consegnata a mano per la famiglia e, della quale viene richiesta la riconsegna con la firma del genitore, deve essere restituita alla scuola con estrema sollecitudine.

DD.       A scuola gli studenti devono osservare un comportamento corretto, vestire in maniera decorosa, curare l’igiene personale.

EE.       Gli allievi devono rispettare gli arredi, le suppellettili e le strutture scolastiche. Gli allievi non devono gettare carte per terra, lasciare fazzoletti sui banchi e sotto, scrivere sui banchi o sui muri. Di eventuali danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati e saranno puniti con provvedimenti diversificati a seconda del caso.

FF.        L’istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile la loro sparizione mediante la vigilanza del personale.

GG.      I docenti e gli allievi parcheggiano automobili e motocicli negli appositi spazi stabiliti dal Dirigente Scolastico o dall’addetto alla sicurezza ad inizio anno scolastico. Gli allievi che non parcheggiano i motocicli nello spazio ad essi destinato, dopo due richiami, non possono più usufruire del parcheggio della scuola. Il personale ATA vigila sull’osservanza della presente norma e comunica al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori le targhe delle auto e dei motorini collocati fuori dagli spazi consentiti.

Art.69

(comportamenti che configurano mancanze  - relative sanzioni)

 

 

Art

 

Comportamenti che

configurano mancanze

 

 

Sanzioni

 

Organo

sanzionatore

 

 

69a

 

Assenze e ritardi ricorrenti

Mancato assolvimento degli

impegni di studio

 

Convocazione dei genitori.

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

69b

 

Assenze collettive

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente Scolastico.

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

 

 

 

 

69c

 

Abbandono dell’istituto, anche

se temporaneo, senza autorizzazione

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente Scolastico, comunicazione ai genitori, sospensione dalle lezioni con l’obbligo di frequenza.

Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsti  fino a tre giorni di sospensione dalle lezioni.**

 

 

Docente

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

69d

 

Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni

 

Annotazione sul registro di classe.

Se recidivo, ammonizione  scritta del Dirigente Scolastico.

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

 

 

69e

 

 

Intrattenersi al di fuori della classe durante le ore di lezione

 

 

Annotazione sul registro di classe,

Se recidivo,ammonizione  scritta del Dirigente Scolastico.

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

 

 

 

 

69f

 

Comportamento che turba in modo grave e ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente  Scolastico e comunicazione ai genitori.

Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsti tre giorni di sospensione dalle lezioni.**

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

69g

 

Inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza del regolamento.

Ritardi ingiustificati e reiterati.

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione ai genitori

Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsto un giorno di sospensione dalle lezioni **

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

 

69h

 

Atti vandalici, danneggiamento e deterioramento intenzionale delle strutture, attrezzature, arredi e sussidi didattici

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione ai genitori, risarcimento o riparazione del danno.

Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsti il risarcimento o la riparazione  e fino a cinque giorni di sospensione **

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

 

 

 

 

69i

 

 

 

Comportamenti volti ad operare discriminazioni nei confronti di soggetti operanti nella scuola per ragioni sessuali, di razza, di stato di salute, di estrazione sociale, convinzioni religiose, morali e politiche

 

 

 

 

Annotazione sul registro di classe,

ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione ai genitori.

Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsti fino a cinque giorni di sospensione  **

 

 

 

 

 

Docenti

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

69l

 

Grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente

 

Convocazione del consiglio di Classe; previsti  da tre a cinque giorni di sospensione.

Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a dieci giorni **

 

 

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

 

69m

 

Comportamento violento ed aggressivo

 

Convocazione del Consiglio di Classe; previsti  fino a cinque giorni di sospensione, a seconda della gravità.

Se recidivo, previsti da sette a dieci giorni di sospensione.**

 

 

 

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

 

 

69n

 

Reati o comportamenti che costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone

 

Convocazione del Consiglio di Classe; previsti da dieci a quindici giorni di sospensione e comunque fino al permanere della situazione di pericolo. **

 

 

Dirigente Scolastico

Consiglio di Classe

Giunta esecutiva

 

 

69o

 

Reati o comportamenti gravissimi

 

Convocazione della Giunta esecutiva; previste sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni, espulsione dall’istituto.

 

 

 

Giunta esecutiva

 

** Si fa eventuale riferimento all’art.4 comma 5 del DPR 24-6-98 n°249 che prevede la possibilità di convertire, a discrezione del consiglio di classe, la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

 

Art.70

(Attenuanti)

  Costituiscono attenuanti:

  70a) l’involontarietà se compatibile con l’infrazione;

  70b) il mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell’infrazione e all’età dello studente;

  70c) la situazione di handicap;

  70d) l’immediato  e leale riconoscimento dell’infrazione e della sua gravità;

  70e) la provocazione ricevuta.

Art.71

(Procedura)

  Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e  giustificazione da parte degli interessati.

  La contestazione degli addebiti può essere anche solo verbale nei casi sub 69a 69b, 69d, 69e ); negli altri casi è scritta ed è notificata ai genitori anche in caso di alunni maggiorenni; in essa deve essere indicato il termine entro il quale l’alunno può presentare una memoria giustificativa sottoscritta anche dal genitore per il minorenne.

  Le sanzioni relative ai casi più gravi sono trascritte sulla pagella e sul registro generale dei voti; l’allontanamento dalle lezioni viene comunicato ai genitori in tempo utile perché possano prendere atto della esclusione dalla frequenza.

Art.72

(Organi competenti )

  L’istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente scolastico.

  Fanno parte dell’istruttoria la ricezione del rapporto sull’infrazione, gli accertamenti, l’eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione eventuale all’organo competente a irrogare la sanzione.

  Le sedute del consiglio di classe ai sensi e per le finalità del presente titolo, poiché trattano di persone, sono riservate ai soli componenti e vige l’obbligo del segreto d’ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale e ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

Art.73

(Organo di garanzia)

  Al fine di esaminare i ricorsi in tema di sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è istituita una commissione di garanzia ai sensi del secondo comma dell’art.5 del d.p.r. n. 294/98.

  Essa è costituita da due docenti ,il primo ed il secondo eletto del Comitato di valutazione, da due genitori e da due studenti eletti nel consiglio d’istituto, il primo eletto della sezione classica e il primo eletto della sezione scientifica. Il Presidente è sempre un genitore.

  Nella prima seduta vengono eletti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

  Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è consentita l’astensione.

  In caso di incompatibilità tra il ricorrente e un membro della commissione è ammessa la sostituzione di quest’ultimo con un membro supplente tratto dagli organi prima indicati.

  L’istruttoria del ricorso è compito del Dirigente Scolastico che presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata da un parere motivato. Le decisioni della commissione, se difformi dal succitato parere, devono essere adeguatamente motivate. Il Dirigente Scolastico non partecipa alle sedute della commissione: ne riceve gli atti per dare ad essi esecutività previo controllo della legittimità. Qualora ritenga di cogliere elementi di illegittimità o carenze e/o illogicità di motivazione rinvia gli stessi atti al presidente affinché l’organo riesamini la procedura e le decisioni assunte. Qualora permangono, a giudizio del Dirigente Scolastico, elementi di illegittimità, lo stesso Capo d’istituto può rimettere gli atti al Provveditore agli Studi.

  Avverso le sanzioni più gravi è ammesso reclamo da parte dell’allievo, al fine di semplificare le procedure, al Dirigente Scolastico.